Art. 4. 1. I diplomi, certificati e altri titoli di medico chirurgo specialista, comuni a due o piu' Stati membri e rilasciati ai cittadini degli Stati membri da altri Stati membri conformemente all'articolo 20 ed elencati nell'allegato C, sono riconosciuti con gli stessi effetti dei diplomi di specializzazione rilasciati in Italia per l'accesso all'attivita' di medico chirurgo specialista, dipendente o libero professionista. 2. I titoli di cui al comma l e le denominazioni corrispondenti sono indicati nell'allegato C. 3. L'elenco di cui all'allegato C e' modificato con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in conformita' alle modifiche definite in sede comunitaria.