Art. 4.

  1.  I  diplomi,  certificati  e  altri  titoli  di  medico chirurgo
specialista,  comuni  a  due  o  piu'  Stati  membri  e rilasciati ai
cittadini  degli  Stati  membri  da  altri Stati membri conformemente
all'articolo  20  ed  elencati nell'allegato C, sono riconosciuti con
gli  stessi  effetti  dei  diplomi  di specializzazione rilasciati in
Italia  per  l'accesso  all'attivita' di medico chirurgo specialista,
dipendente o libero professionista.
  2.  I  titoli  di  cui al comma l e le denominazioni corrispondenti
sono indicati nell'allegato C.
  3.  L'elenco  di  cui  all'allegato C e' modificato con decreto del
Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica,  in  conformita'  alle
modifiche definite in sede comunitaria.