Art. 5 1. I cittadini degli Stati membri in possesso del riconoscimento di cui all'articolo 2, che intendono conseguire uno dei diplomi di specializzazione, che non figurano negli allegati B e C o che, pur menzionati nell'allegato C, non sono rilasciati nello Stato membro di origine o di provenienza, possono concorrere all'ammissione alle scuole di specializzazione italiane, alle stesse condizioni e limiti previsti dalla normativa vigente, previa verifica dei requisiti. 2. I cittadini degli Stati membri, che intendono ottenere uno dei diplomi di specializzazione di cui al comma l e che sono in possesso di un diploma, certificato e altro titolo di formazione di medico specialista conseguito nello Stato membro di origine o di provenienza e riconducibile alla specializzazione per la quale intendono concorrere, possono ottenere il riconoscimento, in tutto o in parte, dei periodi di formazione compiuti e sanzionati da un diploma, certificato o altro titolo di studio rilasciato dall'Autorita' competente dello Stato membro di origine o di provenienza. I titoli sono valutati anche in funzione del carattere ufficiale che rivestono nel Paese di origine o di provenienza. 3. La valutazione dei periodi di formazione e' effettuata, su proposta del Ministero della sanita' e del Ministero dell'universita', della ricerca scientifica e tecnologica, dai competenti organi accademici che determinano la durata e i contenuti del periodo di formazione complementare. 4. L'ammissione di cui ai commi precedenti e' concessa, previo superamento delle prove selettive, anche in deroga ai limiti dei posti previsti per il corso di specializzazione richiesto. 5. Le Universita' comunicano annualmente al Ministero della sanita' il numero dei cittadini ammessi ai benefici di cui al presente articolo con l'indicazione dello Stato membro di origine o di provenienza e del corso di specializzazione cui sono stati ammessi, nonche' l'elenco dei cittadini che ancorche' ammessi ai sensi del comma 2, hanno conseguito il titolo di medico chirurgo specialista.