Art. 5

  1. I cittadini degli Stati membri in possesso del riconoscimento di
cui  all'articolo  2,  che  intendono  conseguire  uno dei diplomi di
specializzazione,  che  non  figurano negli allegati B e C o che, pur
menzionati nell'allegato C, non sono rilasciati nello Stato membro di
origine  o  di  provenienza,  possono  concorrere all'ammissione alle
scuole  di specializzazione italiane, alle stesse condizioni e limiti
previsti dalla normativa vigente, previa verifica dei requisiti.
  2.  I  cittadini degli Stati membri, che intendono ottenere uno dei
diplomi  di specializzazione di cui al comma l e che sono in possesso
di  un  diploma,  certificato  e altro titolo di formazione di medico
specialista conseguito nello Stato membro di origine o di provenienza
e   riconducibile   alla  specializzazione  per  la  quale  intendono
concorrere,  possono ottenere il riconoscimento, in tutto o in parte,
dei  periodi  di  formazione  compiuti  e  sanzionati  da un diploma,
certificato  o  altro  titolo  di  studio  rilasciato  dall'Autorita'
competente  dello  Stato membro di origine o di provenienza. I titoli
sono valutati anche in funzione del carattere ufficiale che rivestono
nel Paese di origine o di provenienza.
  3.  La  valutazione  dei  periodi  di  formazione e' effettuata, su
proposta    del    Ministero    della   sanita'   e   del   Ministero
dell'universita',   della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  dai
competenti  organi accademici che determinano la durata e i contenuti
del periodo di formazione complementare.
  4.  L'ammissione  di  cui  ai  commi precedenti e' concessa, previo
superamento  delle  prove  selettive,  anche  in deroga ai limiti dei
posti previsti per il corso di specializzazione richiesto.
  5. Le Universita' comunicano annualmente al Ministero della sanita'
il  numero  dei  cittadini  ammessi  ai  benefici  di cui al presente
articolo  con  l'indicazione  dello  Stato  membro  di  origine  o di
provenienza  e  del corso di specializzazione cui sono stati ammessi,
nonche'  l'elenco  dei  cittadini  che ancorche' ammessi ai sensi del
comma 2, hanno conseguito il titolo di medico chirurgo specialista.