Art. 10.
         Autorizzazioni all'importazione in casi particolari
  1.   Per  le  importazioni,  definitive  o  temporanee,  effettuate
direttamente  dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa,
ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  8, lettera a), della legge, alla
dogana    sara'   presentata   idonea   documentazione   direttamente
dall'Amministrazione  che  effettua o per conto della quale l'impresa
effettua  l'operazione.  Il  Ministero  delle  finanze,  al  fine  di
definire  le  informazioni  essenziali  all'immediata identificazione
dell'operazione,  provvede  ad  emanare,  d'intesa  con  i  Ministeri
interessati, apposite direttive.
  2.  L'autorizzazione  per  le importazioni temporanee effettuate da
imprese  straniere  di cui all'articolo 1, comma 8, lettera e), della
legge,  e'  rilasciata  dal  Ministro  dell'interno, su domanda delle
imprese straniere presentata, tramite le amministrazioni o i soggetti
pubblici  e  privati  italiani  interessati,  allo  stesso Ministero,
inviata  contemporaneamente  in  copia  al  Ministero  della difesa e
contenente i seguenti dati:
  a)  informazioni,  requisiti  e  qualita'  soggettive  dell'impresa
importatrice e, in particolare, Paese di residenza;
  b)  tipo  dei  materiali con riferimento all'elenco e quantita' dei
materiali stessi;
  c) Paese di provenienza dei materiali oggetto dell'operazione;
  d)   destinatario   e   luogo   di  destinazione  della  temporanea
importazione;
    e) termini di inizio e di conclusione dell'operazione;
  f)  dogana  di  entrata  e  di  uscita,  con  eventuali indicazioni
relative all'itinerario e al vettore.
  3.   L'autorizzazione  di  cui  al  comma  2  e'  rilasciata  entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa domanda.
  4.  Ulteriori  specifiche direttive inerenti la presentazione delle
domande  di  cui  al comma 2, sono emanate dal Ministro dell'interno,
d'intesa  con  il  Ministro  della  difesa; quelle gia' emanate nella
vigenza  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 23
febbraio 1991, n. 94, si intendono riferite al presente regolamento.
 
           Note all'art. 10:
            - Per il comma 8, lettera a) dell'art. 1 della  legge  n.
          185/1990 si vedano le note all'art. 1.
            -  Per il   comma 8, lettera e), dell'art. 1  della legge
          n. 185/1990 si vedano le note all'art. 1.
            -  Il D.P.C.M.  n.  94/1991, concerne:   "Regolamento  di
          esecuzione  della  legge 9  luglio  1990,  n. 185,  recante
          nuove    norme  per     il   controllo   dell'esportazione,
          importazione e  transito di materiali di armamento".