Art. 10. Autorizzazioni all'importazione in casi particolari 1. Per le importazioni, definitive o temporanee, effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettera a), della legge, alla dogana sara' presentata idonea documentazione direttamente dall'Amministrazione che effettua o per conto della quale l'impresa effettua l'operazione. Il Ministero delle finanze, al fine di definire le informazioni essenziali all'immediata identificazione dell'operazione, provvede ad emanare, d'intesa con i Ministeri interessati, apposite direttive. 2. L'autorizzazione per le importazioni temporanee effettuate da imprese straniere di cui all'articolo 1, comma 8, lettera e), della legge, e' rilasciata dal Ministro dell'interno, su domanda delle imprese straniere presentata, tramite le amministrazioni o i soggetti pubblici e privati italiani interessati, allo stesso Ministero, inviata contemporaneamente in copia al Ministero della difesa e contenente i seguenti dati: a) informazioni, requisiti e qualita' soggettive dell'impresa importatrice e, in particolare, Paese di residenza; b) tipo dei materiali con riferimento all'elenco e quantita' dei materiali stessi; c) Paese di provenienza dei materiali oggetto dell'operazione; d) destinatario e luogo di destinazione della temporanea importazione; e) termini di inizio e di conclusione dell'operazione; f) dogana di entrata e di uscita, con eventuali indicazioni relative all'itinerario e al vettore. 3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata entro quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa domanda. 4. Ulteriori specifiche direttive inerenti la presentazione delle domande di cui al comma 2, sono emanate dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro della difesa; quelle gia' emanate nella vigenza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 1991, n. 94, si intendono riferite al presente regolamento.
Note all'art. 10: - Per il comma 8, lettera a) dell'art. 1 della legge n. 185/1990 si vedano le note all'art. 1. - Per il comma 8, lettera e), dell'art. 1 della legge n. 185/1990 si vedano le note all'art. 1. - Il D.P.C.M. n. 94/1991, concerne: "Regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito di materiali di armamento".