Art. 11. Autorizzazione per le operazioni previste dai programmi di coproduzione intergovernativa 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri degli affari esteri, della difesa e delle finanze, provvede ad individuare i programmi di coproduzione intergovernativa ai quali applicare le procedure previste dall'articolo 1, comma 8, lettera a), e comma 9, lettera a), della legge. 2. L'individuazione del programmi di coproduzione intergovernativa, di cui al precedente comma, e' applicata anche ai fini dell'autorizzazione d'esportazione definitiva dei materiali previsti da detti programmi.
Nota all'art. 11: - Per i commi 8, lettera a), e 9, lettera a), dell'art. 1 della legge n. 185/1990 si vedano le note all'art. 1.