Art. 11.
              Autorizzazione per le operazioni previste
           dai programmi di coproduzione intergovernativa
  1.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, di concerto con i
Ministeri degli affari esteri, della difesa e delle finanze, provvede
ad  individuare i programmi di coproduzione intergovernativa ai quali
applicare le procedure previste dall'articolo 1, comma 8, lettera a),
e comma 9, lettera a), della legge.
  2. L'individuazione del programmi di coproduzione intergovernativa,
di   cui   al   precedente   comma,   e'   applicata  anche  ai  fini
dell'autorizzazione  d'esportazione definitiva dei materiali previsti
da detti programmi.
 
           Nota all'art. 11:
            - Per   i commi 8,    lettera  a),  e  9,    lettera  a),
          dell'art.    1  della  legge  n. 185/1990 si vedano le note
          all'art. 1.