Art. 13. Comitato consultivo 1. Il comitato di cui all'articolo 7 della legge, definisce le modalita' del proprio funzionamento interno secondo le direttive del Ministro degli affari esteri, il quale stabilisce altresi' le modalita' di collegamento tra il predetto comitato e le unita' organizzative cui e' demandata l'istruttoria dei procedimenti per i quali e' richiesto il suo parere. 2. Ai fini dell'attivita' del comitato, le unita' organizzative di cui al comma 1 verificano che la documentazione inerente a ciascuna operazione sia completa, con particolare riferimento ai requisiti oggettivi e soggettivi.
Nota all'art. 13: - Per l'art. 7 della legge n. 185/1990 si vedano le note all'art. 1.