Art. 13.
                         Comitato consultivo
  1.  Il  comitato  di  cui  all'articolo 7 della legge, definisce le
modalita'  del proprio funzionamento interno secondo le direttive del
Ministro  degli  affari  esteri,  il  quale  stabilisce  altresi'  le
modalita'  di  collegamento  tra  il  predetto  comitato  e le unita'
organizzative  cui  e' demandata l'istruttoria dei procedimenti per i
quali e' richiesto il suo parere.
  2.  Ai fini dell'attivita' del comitato, le unita' organizzative di
cui  al  comma 1 verificano che la documentazione inerente a ciascuna
operazione  sia  completa,  con  particolare riferimento ai requisiti
oggettivi e soggettivi.
 
           Nota all'art. 13:
            - Per l'art.  7 della legge n. 185/1990  si    vedano  le
          note all'art.  1.