Art. 7. Autorizzazione alle esportazioni, importazioni transiti e cessioni di licenze di produzione 1. La domanda per l'autorizzazione di cui all'articolo 11 della legge, e' presentata al Ministero degli affari esteri dall'operatore, che contemporaneamente ne invia copia al Ministero delle finanze. Nella domanda sono indicati i seguenti dati, oltre a quelli di cui all'articolo 11, comma 2, della legge: a) estremi di iscrizione nel registro; b) tipo di materiali oggetto dell'operazione con estremi di riferimento da lista di cui all'articolo 18 della legge ed eventualmente all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, della legge ed alla voce doganale corrispondente; c) classifica di segretezza del materiale o dell'oggetto dell'operazione; d) Paesi di provenienza per operazioni di importazione e di transito; e) soggetti intermediari commerciali citati nel contratto; f) modalita' di regolamento finanziario delle prestazioni comprese nell'operazione; g) dogane interessate dall'esecuzione, anche frazionata, dell'operazione; h) nei casi dubbi, a richiesta dell'operatore, il Ministero degli affari esteri comunica se accludere il "certificato di importazione" o il "certificato di uso finale" di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge. 2. L'obbligo di accludere alla domanda di cui al comma 1 copia dell'autorizzazione a trattare o del nullaosta e' adempiuto dall'operatore presentando copia della comunicazione di inizio di trattative e, ove emanato, del provvedimento che abbia posto condizioni e limitazioni. 3. Nel caso le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, siano rilasciate previo parere del comitato, esso e' reso entro quindici giorni dalla data della richiesta. Ove il comitato abbia rappresentato proprie esigenze istruttorie dovute alla natura dell'affare, il termine e' prorogato per la stessa durata, a decorrere dalla scadenza, e per una sola volta. 4. Per l'autorizzazione o il diniego della proroga dei termini di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge, si provvede entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda, presentata dall'operatore al Ministero degli affari esteri.
Note all'art. 7: - Per l'art. 11 della legge n. 185/1990 si vedano le note all'art. 1. - Per l'art. 18 della legge n. 185/1990 si vedano le note all'art. 6. - Per l'art. 2 della legge n. 185/1990 si vedano le note all'art. 1. - Il testo dell'art. 14 della legge n. 185/1990 e' il seguente: "Art. 14 (Termine per le operazioni). - 1. Le operazioni previste nella presente legge debbono essere effettuate entro i termini indicati nelle relative autorizzazioni. I termini possono essere prorogati per periodi non superiori a ventiquattro mesi, su motivata domanda da presentare non oltre la scadenza, dal Ministro degli affari esteri sentito il comitato di cui all'art. 7. 2. Copia delle autorizzazioni e delle proroghe e' immediatamente inviata alle amministrazioni rappresentate nel comitato di cui all'art. 7. 3. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata per un periodo di validita' inferiore a quello previsto per l'esecuzione del contratto, eventualmente prorogabile in relazione all'effettivo andamento delle consegne e delle restanti operazioni contrattuali. Nel caso in cui non siano previsti termini di esecuzione del contratto, l'autorizzazione dovra' avere una validita' di almeno diciotto mesi eventualmente prorogabile".