Art. 7.
       Autorizzazione alle esportazioni, importazioni transiti
                 e cessioni di licenze di produzione
  1.  La  domanda  per  l'autorizzazione di cui all'articolo 11 della
legge, e' presentata al Ministero degli affari esteri dall'operatore,
che  contemporaneamente  ne  invia  copia al Ministero delle finanze.
Nella  domanda  sono  indicati i seguenti dati, oltre a quelli di cui
all'articolo 11, comma 2, della legge:
    a) estremi di iscrizione nel registro;
  b)  tipo  di  materiali  oggetto  dell'operazione  con  estremi  di
riferimento   da   lista  di  cui  all'articolo  18  della  legge  ed
eventualmente  all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, della legge
ed alla voce doganale corrispondente;
  c)   classifica   di   segretezza   del  materiale  o  dell'oggetto
dell'operazione;
  d)  Paesi  di  provenienza  per  operazioni  di  importazione  e di
transito;
  e) soggetti intermediari commerciali citati nel contratto;
  f)  modalita' di regolamento finanziario delle prestazioni comprese
nell'operazione;
  g)    dogane   interessate   dall'esecuzione,   anche   frazionata,
dell'operazione;
  h)  nei  casi dubbi, a richiesta dell'operatore, il Ministero degli
affari  esteri comunica se accludere il "certificato di importazione"
o  il  "certificato  di  uso finale" di cui all'articolo 11, comma 3,
lettera c), della legge.
  2.  L'obbligo  di  accludere  alla  domanda di cui al comma 1 copia
dell'autorizzazione   a   trattare   o  del  nullaosta  e'  adempiuto
dall'operatore  presentando  copia  della  comunicazione di inizio di
trattative   e,  ove  emanato,  del  provvedimento  che  abbia  posto
condizioni e limitazioni.
  3.  Nel  caso  le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 4 del presente
articolo,  siano  rilasciate previo parere del comitato, esso e' reso
entro  quindici  giorni  dalla  data della richiesta. Ove il comitato
abbia  rappresentato  proprie esigenze istruttorie dovute alla natura
dell'affare,  il  termine  e'  prorogato  per  la  stessa  durata,  a
decorrere dalla scadenza, e per una sola volta.
  4.  Per  l'autorizzazione o il diniego della proroga dei termini di
effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 14, comma 1, della
legge,  si  provvede  entro  trenta  giorni dalla data di ricevimento
della  relativa domanda, presentata dall'operatore al Ministero degli
affari esteri.
 
           Note all'art. 7:
            - Per l'art. 11 della legge   n. 185/1990  si  vedano  le
          note all'art.  1.
            -  Per  l'art.  18 della legge   n. 185/1990 si vedano le
          note all'art.  6.
            -  Per  l'art.    2 della legge n. 185/1990 si  vedano le
          note all'art.  1.
            - Il testo dell'art. 14 della legge  n.  185/1990  e'  il
          seguente:
            "Art.  14  (Termine    per  le  operazioni).  -  1.    Le
          operazioni previste nella  presente  legge  debbono  essere
          effettuate   entro   i   termini indicati   nelle  relative
          autorizzazioni.   I   termini possono  essere prorogati per
          periodi non superiori   a ventiquattro  mesi,  su  motivata
          domanda    da presentare   non   oltre la   scadenza,   dal
          Ministro  degli affari esteri sentito il  comitato  di  cui
          all'art. 7.
            2.  Copia    delle autorizzazioni   e delle proroghe   e'
          immediatamente   inviata        alle        amministrazioni
          rappresentate  nel  comitato  di  cui all'art. 7.
            3.  L'autorizzazione   non puo' essere  rilasciata per un
          periodo  di  validita'  inferiore  a  quello  previsto  per
          l'esecuzione  del  contratto,  eventualmente prorogabile in
          relazione all'effettivo andamento delle consegne e    delle
          restanti  operazioni    contrattuali. Nel caso   in cui non
          siano    previsti     termini     di     esecuzione     del
          contratto,  l'autorizzazione dovra'  avere una validita' di
          almeno diciotto mesi eventualmente prorogabile".