Art. 6.
                     (Finalita' e definizioni).
   1.  Lo  Stato  riconosce  e  tutela  il  lavoro  svolto  in ambito
domestico,  affermandone il valore sociale ed economico connesso agli
indiscutibili   vantaggi   che   da   tale  attivita'  trae  l'intera
collettivita'.  A  tale  fine,  il  presente  capo  introduce  misure
finalizzate  alla  tutela  dal rischio infortunistico per invalidita'
permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico.
   2. Ai fini delle disposizioni del presente capo:
   a)  per  "lavoro  svolto in ambito domestico" si intende l'insieme
delle  attivita'  prestate  nell'ambito  domestico,  senza vincolo di
subordinazione  e  a  titolo  gratuito,  finalizzate  alla cura delle
persone e dell'ambiente domestico;
   b)  per  "ambito domestico" si intende l'insieme degli immobili di
civile  abitazione  e  delle relative pertinenze ove dimora il nucleo
familiare  dell'assicurato;  qualora  l'immobile  faccia  parte di un
condominio,  l'ambito  domestico  comprende  anche  le  parti  comuni
condominiali;
   c)  il  lavoro  in  ambito  domestico  si  considera svolto in via
esclusiva  allorche'  l'assicurato  non  svolga  altra  attivita' che
comporti   l'iscrizione   presso  forme  obbligatorie  di  previdenza
sociale.