Art. 6. (Finalita' e definizioni). 1. Lo Stato riconosce e tutela il lavoro svolto in ambito domestico, affermandone il valore sociale ed economico connesso agli indiscutibili vantaggi che da tale attivita' trae l'intera collettivita'. A tale fine, il presente capo introduce misure finalizzate alla tutela dal rischio infortunistico per invalidita' permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico. 2. Ai fini delle disposizioni del presente capo: a) per "lavoro svolto in ambito domestico" si intende l'insieme delle attivita' prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico; b) per "ambito domestico" si intende l'insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato; qualora l'immobile faccia parte di un condominio, l'ambito domestico comprende anche le parti comuni condominiali; c) il lavoro in ambito domestico si considera svolto in via esclusiva allorche' l'assicurato non svolga altra attivita' che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.