Art. 10.
      Disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione

    1.  Nell'articolo 1162 del codice della navigazione le parole "e'
punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire
duecentomila"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e'  punito con la
sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da lire tre
milioni a lire diciotto milioni".
    2.   L'articolo  1163  del  codice  della  navigazione  e'  cosi'
modificato:
      a) nel  primo  comma  le parole "e' punito con l'arresto fino a
due  mesi  ovvero  con  l'ammenda  fino a lire quattrocentomila" sono
sostituite  dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa
del  pagamento  di  una  somma  da  lire  tre milioni a lire diciotto
milioni";
      b) nel  secondo comma le parole "e' punito con l'arresto fino a
sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite
dalle  seguenti:  "e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni".
    3.  Nell'articolo 1164 del codice della navigazione le parole "se
il  fatto  non  costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a
tre  mesi  ovvero  con  l'ammenda  fino a lire quattrocentomila" sono
sostituite dalle seguenti: "se il fatto non costituisce reato, con la
sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da lire due
milioni a lire sei milioni".