Art. 10.
Disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione
1. Nell'articolo 1162 del codice della navigazione le parole "e'
punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire
duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire diciotto milioni".
2. L'articolo 1163 del codice della navigazione e' cosi'
modificato:
a) nel primo comma le parole "e' punito con l'arresto fino a
due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono
sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto
milioni";
b) nel secondo comma le parole "e' punito con l'arresto fino a
sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite
dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni".
3. Nell'articolo 1164 del codice della navigazione le parole "se
il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a
tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono
sostituite dalle seguenti: "se il fatto non costituisce reato, con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due
milioni a lire sei milioni".