Art. 11.
            Disposizioni sull'ordinamento e sulla polizia
                     dei porti e degli aerodromi

    1. Nell'articolo 1169 del codice della navigazione le parole "con
l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire quarantamila a
lire  quattrocentomila"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "con  la
sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da lire due
milioni a lire dodici milioni.".
    2. Nell'articolo 1170 del codice della navigazione le parole "con
l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a un
milione"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "con  la  sanzione
amministrativa  del pagamento di una somma da lire due milioni a lire
dodici milioni".
    3. Nell'articolo 1171 del codice della navigazione le parole "con
l'arresto  fino  a  un  anno  ovvero  con  l'ammenda  fino a lire due
milioni"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "con  la  sanzione
amministrativa  del  pagamento  di una somma da lire cinque milioni a
lire trenta milioni".
    4.  Nell'articolo 1174 del codice della navigazione le parole "e'
punito,  se  il  fatto  non  costituisce  un  piu'  grave  reato, con
l'arresto   fino  a  tre  mesi  ovvero  con  l'ammenda  fino  a  lire
quattrocentomila"  sono  sostituite dalle seguenti: "e' punito, se il
fatto  non  costituisce  reato,  con  la  sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni".
    5. L'articolo 1175 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
    "Art.  1175 (Sanzioni amministrative accessorie). - La violazione
degli  articoli  1170,  1173  e  1174  importa  l'applicazione  della
sanzione  amministrativa  accessoria  della  sospensione dai titoli o
dalla professione.".