Art. 12. Disposizioni sull'assunzione della gente di mare e del personale navigante 1. L'articolo 1178 del codice della navigazione e' cosi' modificato: a) nel primo comma le parole "con l'ammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire tre milioni"; b) nel secondo comma, le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione". 2. L'articolo 1179 del codice della navigazione e' cosi' modificato: a) nel primo comma le parole "con l'ammenda da lire centomila a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni"; b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione". 3. L'articolo 1180 del codice della navigazione e' cosi' modificato: a) nel primo comma le parole "con l'ammenda da lire sessantamila a duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni"; b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione".