Art. 12.
              Disposizioni sull'assunzione della gente
                  di mare e del personale navigante

    1.   L'articolo  1178  del  codice  della  navigazione  e'  cosi'
modificato:
      a)  nel  primo  comma  le  parole  "con  l'ammenda  fino a lire
duecentomila"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire
tre milioni";
      b)  nel  secondo  comma,  le  parole  "Alla  stessa  pena" sono
sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione".
    2.   L'articolo  1179  del  codice  della  navigazione  e'  cosi'
modificato:
      a) nel primo comma le parole "con l'ammenda da lire centomila a
lire  un  milione"  sono  sostituite dalle seguenti: "con la sanzione
amministrativa  del pagamento di una somma da lire due milioni a lire
dodici milioni";
      b)  nel  secondo  comma  le  parole  "Alla  stessa  pena"  sono
sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione".
    3.   L'articolo  1180  del  codice  della  navigazione  e'  cosi'
modificato:
      a)   nel   primo   comma  le  parole  "con  l'ammenda  da  lire
sessantamila  a duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la
sanzione   amministrativa   del   pagamento  di  una  somma  da  lire
cinquecentomila a lire tre milioni";
      b)  nel  secondo  comma  le  parole  "Alla  stessa  pena"  sono
sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione".