Art. 13. Disposizioni sulla proprieta' della nave e dell'aeromobile 1. L'articolo 1184 del codice della navigazione e' cosi' modificato: a) nel primo comma le parole "con l'arresto da due a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire cento milioni a lire quattrocento milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire sessanta milioni. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689."; b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione".