Art. 13.
     Disposizioni sulla proprieta' della nave e dell'aeromobile

    1.   L'articolo  1184  del  codice  della  navigazione  e'  cosi'
modificato:
      a) nel  primo  comma le parole "con l'arresto da due a sei mesi
ovvero  con  l'ammenda  da  lire  cento  milioni  a lire quattrocento
milioni"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "con  la  sanzione
amministrativa  del  pagamento  di una somma da lire trenta milioni a
lire  sessanta milioni. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta
ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.";
      b) nel   secondo  comma  le  parole  "Alla  stessa  pena"  sono
sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione".