Art. 14.
            Disposizioni sulla polizia della navigazione

    1. L'articolo 1190 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
    "Art.  1190 (Inosservanza di norme sulle scuole di pilotaggio). -
Chiunque  ammette  all'istruzione di pilotaggio aereo un allievo, che
non ha conseguito il prescritto certificato di idoneita' psicofisica,
ovvero  un  allievo di minore eta', senza il consenso di chi esercita
la potesta' o la tutela, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.".
    2.   L'articolo  1193  del  codice  della  navigazione  e'  cosi'
modificato:
      a) nel  primo  comma  le  parole "con l'arresto fino a sei mesi
ovvero  con  l'ammenda  fino a lire quattrocentomila" sono sostituite
dalle  seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni";
      b) nel   secondo  comma  le  parole  "Alla  stessa  pena"  sono
sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione".
    3.   L'articolo  1196  del  codice  della  navigazione  e'  cosi'
modificato:
      a) nel  primo comma le parole "qualora il fatto non costituisca
un  piu'  grave  reato,  con  l'arresto  fino  a  tre mesi ovvero con
l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "se
il  fatto  non  costituisce reato, con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni";
      b) nel secondo comma le parole "La stessa pena" sono sostituite
dalle seguenti: "La stessa sanzione".
    4. Nell'articolo 1198 del codice della navigazione le parole "con
l'arresto   fino  a  tre  mesi  ovvero  con  l'ammenda  fino  a  lire
quattrocentomila"  sono  sostituite  dalle seguenti: "con la sanzione
amministrativa  del pagamento di una somma da lire due milioni a lire
dodici milioni.".
    5.   L'articolo  1199  del  codice  della  navigazione  e'  cosi'
modificato:
      a) nel  primo  comma  le parole "e' punito con l'arresto fino a
sei  mesi  e  con  l'ammenda  da  lire  centomila a due milioni" sono
sostituite  dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa
del  pagamento  di  una  somma  da lire dieci milioni a lire sessanta
milioni";
      b) nel  secondo comma le parole "e' punito con l'arresto fino a
tre mesi ovvero con l'ammenda da lire sessantamila a seicentomila. Se
il fatto e' commesso da un componente dell'equipaggio, la pena non e'
inferiore  a  un  mese  o  a  lire  centomila"  sono sostituite dalle
seguenti:  "e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una  somma  da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il fatto
e'  commesso  da un componente dell'equipaggio si applica la sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire dieci milioni a
lire sessanta milioni";
      c) il terzo comma e' sostituito dai seguenti:
    "Nei  casi  previsti  dai  commi  precedenti  non  e'  ammesso il
pagamento  in  misura  ridotta  ai sensi dell'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689.
    Le  disposizioni  di questo articolo non si applicano se il fatto
e' previsto come reato da altre disposizioni di legge.".
    6.   L'articolo  1200  del  codice  della  navigazione  e'  cosi'
modificato:
      a) nel  primo  comma  le  parole "con l'arresto fino a tre mesi
ovvero  con  l'ammenda  da  lire  sessantamila  a  un  milione"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "con  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni";
      b) nel  secondo  comma  la  parola  "pena"  e' sostituita dalla
parola "sanzione";
      c) nel  terzo  comma  le parole "la pena e' aumentata fino a un
terzo"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "si  applica  la sanzione
amministrativa  del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire
quindici milioni".
    7. Nell'articolo 1201 del codice della navigazione le parole "con
l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a un
milione"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "con  la  sanzione
amministrativa  del pagamento di una somma da lire due milioni a lire
dodici milioni".
    8.  L'articolo  1201-bis  del  codice  della navigazione e' cosi'
modificato:
      a) nel  primo  periodo del primo comma le parole "con l'arresto
fino  a  un  anno"  sono  sostituite dalle seguenti: "con la sanzione
amministrativa  del pagamento di una somma da lire due milioni a lire
dodici milioni";
      b) nel  secondo  periodo  del  primo  comma  le parole "la pena
dell'arresto  da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti:
"la  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci
milioni a lire sessanta milioni";
      c) nel secondo comma le parole "Con le stesse pene e' punito, a
richiesta  del Ministro di grazia e giustizia," sono sostituite dalle
seguenti: "Con le stesse sanzioni e' punito";
      d) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
    "Nei  casi  previsti dal primo e dal secondo comma non e' ammesso
il  pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689.".
    9.   L'articolo  1204  del  codice  della  navigazione  e'  cosi'
modificato:
      a) nel  primo  comma  le  parole  "con l'arresto fino a un anno
ovvero  con  l'ammenda  fino a lire un milione" sono sostituite dalle
seguenti:  "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinque milioni a lire trenta milioni";
      b) nel   secondo  comma  le  parole  "Alla  stessa  pena"  sono
sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione";
      c) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
    "Nei  casi  previsti dal primo e dal secondo comma non e' ammesso
il  pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689.".
    10.  Nell'articolo  1207  del  codice della navigazione le parole
"con  l'arresto  fino  a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un
milione"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "con  la  sanzione
amministrativa  del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire
dodici milioni".
    11.  L'articolo  1208  del  codice  della  navigazione  e'  cosi'
modificato:
      a) nel  primo  comma  le  parole  "con  l'ammenda  fino  a lire
duecentomila"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "con  la  sanzione
amministrativa  del  pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire tre milioni";
      b) nel secondo comma le parole "la pena e' dell'arresto fino ad
un  anno  ovvero  dell'ammenda  fino  a  lire  quattrocentomila" sono
sostituite dalle seguenti: "si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni".
    12.  Nell'articolo  1209  del  codice della navigazione le parole
"con  l'arresto  fino  a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un
milione" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto non costituisce
reato,  con  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire tre milioni a lire diciotto milioni".
    13.  Nell'articolo  1211  del  codice della navigazione le parole
"con  l'arresto  fino  a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un
milione"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "con  la  sanzione
amministrativa  del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire
diciotto milioni".
    14. Nell'articolo 1213 del codice della navigazione le parole "se
il  fatto  non  costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a
tre  mesi  ovvero  con  l'ammenda  fino a lire quattrocentomila" sono
sostituite dalle seguenti: "se il fatto con costituisce reato, con la
sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da lire due
milioni a lire dodici milioni".
    15.  L'articolo  1214  del codice della navigazione e' sostituito
dal seguente:
    "Art.  1214 (Sanzioni amministrative accessorie). - La violazione
degli  articoli  1193,  1198,  1199, 1204, secondo comma, 1207 e 1209
comporta  l'applicazione  della  sanzione  amministrativa  accessoria
della sospensione dai titoli o dalla professione.".