Art. 15. Modifiche all'articolo 5 della legge 29 gennaio 1986, n. 32 1. L'articolo 5 della legge 29 gennaio 1986, n. 32 e' cosi' modificato: a) nel primo periodo del primo comma le parole "con l'arresto fino a un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni"; b) nel secondo periodo del primo comma le parole "la pena dell'arresto da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni"; c) nel secondo comma le parole: "Con le stesse pene e' punito, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia," sono sostituite dalle seguenti: "Con le stesse sanzioni e' punito"; d) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: "Nei casi previsti dai commi precedenti non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".