Art. 15.
     Modifiche all'articolo 5 della legge 29 gennaio 1986, n. 32

    1.  L'articolo  5  della  legge  29 gennaio  1986, n. 32 e' cosi'
modificato:
      a) nel  primo  periodo del primo comma le parole "con l'arresto
fino  a  un  anno"  sono  sostituite dalle seguenti: "con la sanzione
amministrativa  del pagamento di una somma da lire due milioni a lire
dodici milioni";
      b) nel  secondo  periodo  del  primo  comma  le parole "la pena
dell'arresto  da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti:
"la  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci
milioni a lire sessanta milioni";
      c) nel  secondo comma le parole: "Con le stesse pene e' punito,
a  richiesta  del  Ministro  di  grazia e giustizia," sono sostituite
dalle seguenti: "Con le stesse sanzioni e' punito";
      d) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
    "Nei  casi  previsti  dai  commi  precedenti  non  e'  ammesso il
pagamento  in  misura  ridotta  ai sensi dell'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689.".