Art. 16.
                Autorita' competenti all'applicazione
                    delle sanzioni amministrative

    1.   Le   autorita'   competenti   ad   applicare   le   sanzioni
amministrative   previste   dal  presente  titolo  sono,  secondo  le
rispettive   attribuzioni,   il   Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, le regioni e le
province autonome.