Art. 9.
                        Disposizioni generali

    1.  Dopo  l'articolo  1083  del  codice  della  navigazione  sono
inseriti i seguenti:
    "Art.   1083-bis   (Sanzioni  amministrative  accessorie).  -  Le
sanzioni  accessorie  per  le  violazioni amministrative previste dal
presente codice sono:
      1)  la  sospensione  dai  titoli professionali marittimi, della
navigazione  interna e aeronautici, se si tratta di illeciti commessi
dalle  persone indicate nell'articolo 1082, primo comma, n. 1, ovvero
da comandanti, ufficiali e sottufficiali della navigazione interna;
      2)  la  sospensione dalla professione marittima o aeronautica o
dalla professione della navigazione interna, se si tratta di illeciti
commessi  dalle  persone indicate nell'articolo 1082, primo comma, n.
2, ovvero dagli appartenenti al personale della navigazione interna.
    Art.  1083-ter  (Effetti  e  durata delle sanzioni amministrative
accessorie).  -  La  sospensione  dai titoli professionali marittimi,
della navigazione interna e aeronautici di cui all'articolo 1083-bis,
primo  comma,  n.  1,  priva  il  soggetto  del diritto di esercitare
qualsiasi  funzione  o  servizio,  per  i quali sia richiesto uno dei
titoli  indicati  negli  articoli  123,  134  e 739, per un tempo non
inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno.
    La  sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla
professione  della  navigazione interna di cui all'articolo 1083-bis,
primo  comma,  n.  2,  priva il soggetto del diritto di esercitare la
professione  per  un  tempo  non  inferiore  a  quindici giorni e non
superiore ad un anno.
    Alle   sanzioni  accessorie  indicate  dai  precedenti  commi  si
applicano,  in  quanto compatibili, le disposizioni del codice penale
relative alla sospensione dall'esercizio di una professione.".
    2.   Nel   primo   comma  dell'articolo  1086  del  codice  della
navigazione  le  parole  "a  titolo  di  pene  pecuniarie per i reati
previsti  dal  presente  codice"  sono  sostituite dalle seguenti: "a
titolo  di  pene  o  di  sanzioni  amministrative  pecuniarie  per le
violazioni previste dal presente codice".