Art. 10. 
 
  Dal 1° luglio 1899 sara' corrisposto  ai  Comuni  di  Terraferma  e
dell'isola di Sardegna, che vi abbiano diritto, un acconto di  quanto
potra' loro spettare per il  quarto  della  rendita  dei  beni  delle
soppresse corporazioni religiose ad essi assegnato con l'articolo  35
della legge 7 luglio 1866, n. 3036. 
 
  A  questo   fine   sara'   stanziata   annualmente   nel   bilancio
dell'Amministrazione del Fondo per il culto la somma di L. 1,000,000. 
 
  Le annualita' corrisposte ai Comuni saranno da questi destinate  in
opere di pubblica utilita', specialmente nella  pubblica  istruzione,
nell'assistenza ospitaliera e nel ricovero degli inabili al lavoro.