Art. 10. Dal 1° luglio 1899 sara' corrisposto ai Comuni di Terraferma e dell'isola di Sardegna, che vi abbiano diritto, un acconto di quanto potra' loro spettare per il quarto della rendita dei beni delle soppresse corporazioni religiose ad essi assegnato con l'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036. A questo fine sara' stanziata annualmente nel bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto la somma di L. 1,000,000. Le annualita' corrisposte ai Comuni saranno da questi destinate in opere di pubblica utilita', specialmente nella pubblica istruzione, nell'assistenza ospitaliera e nel ricovero degli inabili al lavoro.