Art. 11. 
 
  Qualora dall'accertamento del  credito  dei  Comuni  anzidetti  che
fara'  l'Amministrazione  del  Fondo  per  il  culto,   risulti   che
l'ammontare complessivo della rendita spettante ai Comuni  suindicati
superi lo stanziamento annuale fissato  nel  capoverso  dell'articolo
precedente, l'annualita' da pagarsi a ciascun  Comune  sara'  ridotta
proporzionalmente,  tanto  da   non   eccedere   nel   complesso   lo
stanziamento anzidetto. Questa somma sara' aumentata  ogni  anno,  in
proporzione del quarto della complessiva diminuzione dell'onere delle
pensioni   monastiche,   fino   a   raggiungere    l'intiera    quota
rispettivamente spettante a ciascun Comune, tenendo pur  conto  delle
variazioni   che   annualmente   si   verificassero   nella   rendita
patrimoniale del Fondo per il culto.