Art. 3.


 Accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni


  1. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2009».
  ((   1-bis.  Agli  enti  nazionali  vigilati  dal  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e forestali si applica l'articolo 6,
secondo  comma,  ultimo  periodo, della legge 24 gennaio 1978, n. 14,
recante  norme  per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti
pubblici.  Sono abrogate tutte le disposizioni anche regolamentari in
contrasto con le disposizioni di cui al primo periodo.
  1-ter.  All'articolo  2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n.
244,  al  primo periodo, dopo le parole: «e' consentita l'adesione ad
un'unica  forma  associativa» sono inserite le seguenti: «per gestire
il  medesimo  servizio»  e, al secondo periodo, le parole: «A partire
dal  1 gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal 1
gennaio 2010».
  1-quater.  Le  somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2008
nel  Fondo  di  finanziamento  per  i progetti strategici nel settore
informatico,  ai  sensi  dell'articolo  27,  comma  2, della legge 16
gennaio  2003,  n. 3, relative all'unita' previsionale di base 12.1.6
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  non  utilizzate  al  termine  dell'esercizio  stesso,  sono
mantenute   in   bilancio   per   essere   utilizzate  nell'esercizio
successivo.
  1-quinquies.  Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi
di  finanza  pubblica conseguenti all'applicazione del comma 1-quater
si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 1,8 milioni per
ciascuno  degli anni 2009, 2010 e 2011, in termini di sola cassa, del
Fondo  di  cui  all'articolo  6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008,  n.  154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008,  n.  189,  come  incrementato  dall'articolo  1,  comma  11,  e
dall'articolo  3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.
  1-sexies.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
a ripartire per l'anno 2009, tra le pertinenti unita' previsionali di
base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto
dei residui del Fondo di cui al comma 1-quater. ))
 
          Riferimenti normativi:

             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 35 del
          decreto-legge  31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini
          previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti
          in  materia  finanziaria),  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge 28 febbraio 2008, n. 31, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «Art.  35  (Proroghe  in  materia  di  carta d'identita'
          elettronica  e carta nazionale dei servizi). - 1. I termini
          di  cui  all'art.  64,  comma  3, del decreto legislativo 7
          marzo  2005,  n.  82,  recante  codice dell'amministrazione
          digitale, sono prorogati al 31 dicembre 2009. La fissazione
          dei termini predetti puo' essere effettuata anche con uno o
          piu'  decreti  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
          adottati ai sensi del citato art. 64, comma 3, in relazione
          a  categorie  omogenee  di  soggetti e a specifici servizi,
          tenuto   conto   della   disponibilita'   degli   strumenti
          tecnologici per l'accesso agli stessi.».
             -  Si  riporta  il  testo  del secondo comma dell'art. 6
          della  legge 24 gennaio 1978, n. 14 (Norme per il controllo
          parlamentare sulle nomine negli enti pubblici):
             «2.  La  stessa  procedura  si  applica  altresi' per la
          conferma  di  persona  in carica, anche nel caso in cui nei
          confronti  della  stessa  sia gia' stato espresso il parere
          del  Parlamento. La conferma non puo' essere effettuata per
          piu' di due volte.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 28 dell'art. 2 della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2008),  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
             «28.  Ai  fini  della  semplificazione  della varieta' e
          della  diversita'  delle  forme  associative comunali e del
          processo  di  riorganizzazione  sovracomunale  dei servizi,
          delle  funzioni  e delle strutture, ad ogni amministrazione
          comunale  e'  consentita  l'adesione  ad  una  unica  forma
          associativa  per  gestire il medesimo servizio per ciascuna
          di  quelle  previste  dagli articoli 31, 32 e 33 del citato
          testo  unico  di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
          n.  267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di
          organizzazione  e  gestione del servizio idrico integrato e
          del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti. A partire dal 1°
          gennaio  2010,  se  permane  l'adesione  multipla ogni atto
          adottato  dall'associazione  tra  comuni  e'  nullo  ed e',
          altresi',  nullo  ogni  atto  attinente all'adesione o allo
          svolgimento  di essa da parte dell'amministrazione comunale
          interessata.   Il   presente   comma  non  si  applica  per
          l'adesione   delle  amministrazioni  comunali  ai  consorzi
          istituiti   o   resi   obbligatori  da  leggi  nazionali  e
          regionali.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 27 della
          legge  16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in
          materia di pubblica amministrazione):
             «2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la
          societa'  dell'informazione, individua i progetti di cui al
          comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per
          la  realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento
          relativo  e' istituito il “Fondo di finanziamento per
          i   progetti  strategici  nel  settore  informatico”,
          iscritto  in una apposita unita' previsionale di base dello
          stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
          finanze.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  2 dell'art. 6 del
          decreto-legge  7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti
          per  il  contenimento della spesa sanitaria e in materia di
          regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189:
             «2.    Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia   e  delle  finanze  e'  istituito,  con  una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per  l'anno  2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
          un  Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma  177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
          350,  introdotto  dall'art.  1,  comma  512, della legge 27
          dicembre  2006,  n.  296.  All'utilizzo  del  Fondo  per le
          finalita'  di  cui al primo periodo si provvede con decreto
          del  Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
          al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
          competenti  per materia e per i profili finanziari, nonche'
          alla Corte dei conti.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 11 dell'art. 1 del
          decreto-legge  23  ottobre 2008, n. 162 (Interventi urgenti
          in  materia  di  adeguamento  dei  prezzi  di  materiali da
          costruzione,  di  sostegno  ai  settori dell'autotrasporto,
          dell'agricoltura  e  della  pesca professionale, nonche' di
          finanziamento  delle  opere  per  il G8 e definizione degli
          adempimenti  tributari  per  le  regioni  Marche ed Umbria,
          colpite  dagli  eventi  sismici  del 1997), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201:
             «11. Per le finalita' di cui al comma 10, nello stato di
          previsione   del   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  e'  istituito  un Fondo per l'adeguamento prezzi
          con  una  dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009.
          Al   relativo   onere   si   provvede   mediante  riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'art. 61, comma 1,
          della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per
          le  aree  sottoutilizzate, per un importo di 900 milioni di
          euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui
          saldi  di  finanza  pubblica.  Il  fondo di cui all'art. 6,
          comma  2,  del  decreto-legge  7  ottobre  2008, n. 154, e'
          contestualmente  incrementato, in termini di sola cassa, di
          300  milioni  di  euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
          Con   decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti sono stabilite le modalita' di utilizzo del Fondo
          per  l'adeguamento prezzi, garantendo la parita' di accesso
          per  la  piccola,  media  e  grande impresa di costruzione,
          nonche'   la  proporzionalita',  per  gli  aventi  diritto,
          nell'assegnazione delle risorse.».
             -  Si  riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 del gia'
          citato decreto-legge n. 162 del 2008:
             «2.  Al  fine di effettuare la definizione della propria
          posizione  ai  sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 24
          dicembre  2007,  n.  244,  e  dell'art.  2,  comma  1,  del
          decreto-legge  8 aprile 2008, n. 61, convertito dalla legge
          6 giugno 2008, n. 103, i soggetti interessati corrispondono
          l'ammontare   dovuto  per  ciascun  tributo  o  contributo,
          ovvero,  per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle
          sospensioni  ivi  indicate,  al  netto  dei versamenti gia'
          eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate
          mensili  di  pari  importo da versare entro il giorno 16 di
          ciascun mese a decorrere da giugno 2009. Al relativo onere,
          pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10 milioni di
          euro  per  l'anno  2009,  si  provvede  mediante  riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'art. 61, comma 1,
          della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per
          le  aree  sottoutilizzate,  per un importo di 45 milioni di
          euro  per  l'anno  2008  e di 10 milioni di euro per l'anno
          2009,  al  fine  di  compensare  gli  effetti  sui saldi di
          finanza  pubblica. Il fondo di cui all'art. 6, comma 2, del
          decreto-legge  7  ottobre  2008, n. 154, e' incrementato di
          8,3  milioni  di  euro  per l'anno 2009, di 18,3 milioni di
          euro  per  l'anno  2010 e di 3,3 milioni di euro per l'anno
          2011 in termini di sola cassa.».