Art. 3. Accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni 1. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». (( 1-bis. Agli enti nazionali vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si applica l'articolo 6, secondo comma, ultimo periodo, della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici. Sono abrogate tutte le disposizioni anche regolamentari in contrasto con le disposizioni di cui al primo periodo. 1-ter. All'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al primo periodo, dopo le parole: «e' consentita l'adesione ad un'unica forma associativa» sono inserite le seguenti: «per gestire il medesimo servizio» e, al secondo periodo, le parole: «A partire dal 1 gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal 1 gennaio 2010». 1-quater. Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2008 nel Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, relative all'unita' previsionale di base 12.1.6 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, non utilizzate al termine dell'esercizio stesso, sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 1-quinquies. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'applicazione del comma 1-quater si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 1,8 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in termini di sola cassa, del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, come incrementato dall'articolo 1, comma 11, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201. 1-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire per l'anno 2009, tra le pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del Fondo di cui al comma 1-quater. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 35 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 35 (Proroghe in materia di carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi). - 1. I termini di cui all'art. 64, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, sono prorogati al 31 dicembre 2009. La fissazione dei termini predetti puo' essere effettuata anche con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi del citato art. 64, comma 3, in relazione a categorie omogenee di soggetti e a specifici servizi, tenuto conto della disponibilita' degli strumenti tecnologici per l'accesso agli stessi.». - Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 6 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici): «2. La stessa procedura si applica altresi' per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia gia' stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non puo' essere effettuata per piu' di due volte.». - Si riporta il testo del comma 28 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), cosi' come modificato dalla presente legge: «28. Ai fini della semplificazione della varieta' e della diversita' delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale e' consentita l'adesione ad una unica forma associativa per gestire il medesimo servizio per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. A partire dal 1° gennaio 2010, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni e' nullo ed e', altresi', nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata. Il presente comma non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione): «2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la societa' dell'informazione, individua i progetti di cui al comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento relativo e' istituito il “Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico”, iscritto in una apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189: «2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonche' alla Corte dei conti.». - Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 (Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonche' di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201: «11. Per le finalita' di cui al comma 10, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un Fondo per l'adeguamento prezzi con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 900 milioni di euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, e' contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalita' di utilizzo del Fondo per l'adeguamento prezzi, garantendo la parita' di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonche' la proporzionalita', per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 del gia' citato decreto-legge n. 162 del 2008: «2. Al fine di effettuare la definizione della propria posizione ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 103, i soggetti interessati corrispondono l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni ivi indicate, al netto dei versamenti gia' eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da giugno 2009. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 45 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, e' incrementato di 8,3 milioni di euro per l'anno 2009, di 18,3 milioni di euro per l'anno 2010 e di 3,3 milioni di euro per l'anno 2011 in termini di sola cassa.».