Art. 4.


                             Taglia-enti


  1. All'alinea del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007,  n.  244,  le  parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: (( «30 giugno 2009». ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il testo del comma 634 dell'art. 2 della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2008):
             «634.  Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'
          e   crescita,  di  ridurre  il  complesso  della  spesa  di
          funzionamento    delle    amministrazioni   pubbliche,   di
          incrementare  l'efficienza  e di migliorare la qualita' dei
          servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 30
          giugno 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro per la
          pubblica  amministrazione e l'innovazione, del Ministro per
          la   semplificazione   normativa   e   del   Ministro   per
          l'attuazione  del  programma di Governo, di concerto con il
          Ministro  dell'economia e delle finanze e con il Ministro o
          i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali
          in   relazione   alla   destinazione  del  personale,  sono
          riordinati,    trasformati   o   soppressi   e   messi   in
          liquidazione,  enti  ed organismi pubblici statali, nonche'
          strutture  pubbliche  statali  o  partecipate  dallo Stato,
          anche  in  forma  associativa,  nel  rispetto  dei seguenti
          principi e criteri direttivi:
              a)  fusione  di  enti,  organismi e strutture pubbliche
          comunque  denominate  che  svolgono  attivita'  analoghe  o
          complementari,   con   conseguente  riduzione  della  spesa
          complessiva   e  corrispondente  riduzione  del  contributo
          statale di funzionamento;
              b)  trasformazione degli enti ed organismi pubblici che
          non  svolgono  funzioni  e  servizi  di rilevante interesse
          pubblico   in   soggetti   di   diritto   privato,   ovvero
          soppressione  e  messa in liquidazione degli stessi secondo
          le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
          e  successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
          dalla  lettera  e) del presente comma, nonche' dall'art. 9,
          comma  1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002,
          n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
          2002, n. 112;
              c)  fusione,  trasformazione  o soppressione degli enti
          che  svolgono attivita' in materie devolute alla competenza
          legislativa  regionale ovvero attivita' relative a funzioni
          amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
              d)   razionalizzazione   degli   organi   di  indirizzo
          amministrativo,  di  gestione  e consultivi e riduzione del
          numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
          per  cento,  con  salvezza della funzionalita' dei predetti
          organi;
              e)  previsione  che,  per gli enti soppressi e messi in
          liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
          dell'attivo  della singola liquidazione in conformita' alle
          norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
              f)   abrogazione  delle  disposizioni  legislative  che
          prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
          del   bilancio  dello  Stato  o  di  altre  amministrazioni
          pubbliche,  degli  enti  ed  organismi pubblici soppressi e
          posti  in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
          privato ai sensi della lettera b);
              g)   trasferimento,   all'amministrazione  che  riveste
          preminente  competenza  nella  materia,  delle  funzioni di
          enti, organismi e strutture soppressi.».