Art. 5. Validita' delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogato al 31 dicembre 2009 e si applica alle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al (( 1° gennaio 1999 )) relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 100 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005): «100. I termini di validita' delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».