Art. 5.


Validita'  delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette
                   a limitazioni delle assunzioni


  1.  Il  termine  di  cui  all'articolo 1, comma 100, della legge 30
dicembre  2004, n. 311, e' prorogato al 31 dicembre 2009 e si applica
alle  graduatorie  per  le assunzioni a tempo indeterminato approvate
successivamente   al   ((   1°   gennaio   1999   ))   relative  alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il testo del comma 100 dell'art. 1 della
          legge  30  dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2005):
             «100.  I  termini  di validita' delle graduatorie per le
          assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche
          che  per  gli  anni  2005,  2006  e  2007  sono  soggette a
          limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio.
          In   attesa   dell'emanazione   del   regolamento   di  cui
          all'articolo   9   della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,
          continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 3,
          comma  61,  terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.
          350.».