Art. 5.
Validita' delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette
a limitazioni delle assunzioni
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e' prorogato al 31 dicembre 2009 e si applica
alle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate
successivamente al (( 1° gennaio 1999 )) relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 100 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005):
«100. I termini di validita' delle graduatorie per le
assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche
che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono soggette a
limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio.
In attesa dell'emanazione del regolamento di cui
all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 3,
comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.
350.».