(( Art. 7. Societa' di rilevazione statistica dell'ISTAT 1. All'articolo 10-bis, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «con la partecipazione di regioni, enti locali, autonomie funzionali e loro associazioni,» sono soppresse; b) al terzo periodo, le parole: «partecipanti alla societa'» sono soppresse e le parole: «in questa» sono sostituite dalle seguenti: «nella societa'»; c) al quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009». ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, cosi' come modificato dalla presente legge: «5. Al fine di garantire l'efficienza e l'omogeneita' su tutto il territorio nazionale dell'attivita' di rilevazione statistica, l'ISTAT e' autorizzato a costituire una societa' di rilevazione statistica sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. La societa' di rilevazione statistica nazionale puo' avvalersi di rapporti di lavoro privato subordinato e di forme di collaborazione. Il personale impiegato a tal fine presso l'ISTAT e le amministrazioni centrali e gli enti pubblici puo' transitare nella societa' per trasferimento di attivita' ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con apposito regolamento, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della societa'. I contratti di collaborazione attivati dall'ISTAT in essere alla data del 30 settembre 2005, finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro del settore pubblico e privato, possono essere prorogati fino alla costituzione della societa' di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 30 giugno 2009. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell'Istituto.».