(( Art. 7.


            Societa' di rilevazione statistica dell'ISTAT


  1.  All'articolo  10-bis,  comma  5, del decreto-legge 30 settembre
2005,  n.  203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «con la partecipazione di regioni,
enti   locali,   autonomie  funzionali  e  loro  associazioni,»  sono
soppresse;
   b)  al terzo periodo, le parole: «partecipanti alla societa'» sono
soppresse  e  le  parole: «in questa» sono sostituite dalle seguenti:
«nella societa'»;
   c)   al  quinto  periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2008»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009». ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta il testo del comma 5 dell'art. 10-bis del
          decreto-legge   30   settembre  2005,  n.  203  (Misure  di
          contrasto  all'evasione  fiscale  e disposizioni urgenti in
          materia   tributaria   e   finanziaria),   convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 2 dicembre 2005, n. 248, cosi'
          come modificato dalla presente legge:
             «5. Al fine di garantire l'efficienza e l'omogeneita' su
          tutto il territorio nazionale dell'attivita' di rilevazione
          statistica,   l'ISTAT   e'  autorizzato  a  costituire  una
          societa'   di   rilevazione   statistica   sottoposta  alla
          vigilanza  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento   della  funzione  pubblica.  La  societa'  di
          rilevazione statistica nazionale puo' avvalersi di rapporti
          di lavoro privato subordinato e di forme di collaborazione.
          Il  personale  impiegato  a  tal  fine  presso l'ISTAT e le
          amministrazioni   centrali   e   gli   enti  pubblici  puo'
          transitare nella societa' per trasferimento di attivita' ai
          sensi  dell'art.  31 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n.   165.   Con  apposito  regolamento,  da  emanare  entro
          centoventi  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
          legge   di   conversione   del   presente   decreto,   sono
          disciplinati  l'organizzazione  ed  il  funzionamento della
          societa'. I contratti di collaborazione attivati dall'ISTAT
          in essere alla data del 30 settembre 2005, finalizzati alla
          rilevazione  statistica  delle  forze di lavoro del settore
          pubblico  e  privato,  possono  essere  prorogati fino alla
          costituzione  della  societa'  di  cui al presente comma e,
          comunque,  non  oltre  il  30 giugno 2009. I relativi oneri
          continuano   ad   essere   posti   a  carico  del  bilancio
          dell'Istituto.».