(( Art. 7.
Societa' di rilevazione statistica dell'ISTAT
1. All'articolo 10-bis, comma 5, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «con la partecipazione di regioni,
enti locali, autonomie funzionali e loro associazioni,» sono
soppresse;
b) al terzo periodo, le parole: «partecipanti alla societa'» sono
soppresse e le parole: «in questa» sono sostituite dalle seguenti:
«nella societa'»;
c) al quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10-bis del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«5. Al fine di garantire l'efficienza e l'omogeneita' su
tutto il territorio nazionale dell'attivita' di rilevazione
statistica, l'ISTAT e' autorizzato a costituire una
societa' di rilevazione statistica sottoposta alla
vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica. La societa' di
rilevazione statistica nazionale puo' avvalersi di rapporti
di lavoro privato subordinato e di forme di collaborazione.
Il personale impiegato a tal fine presso l'ISTAT e le
amministrazioni centrali e gli enti pubblici puo'
transitare nella societa' per trasferimento di attivita' ai
sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Con apposito regolamento, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono
disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della
societa'. I contratti di collaborazione attivati dall'ISTAT
in essere alla data del 30 settembre 2005, finalizzati alla
rilevazione statistica delle forze di lavoro del settore
pubblico e privato, possono essere prorogati fino alla
costituzione della societa' di cui al presente comma e,
comunque, non oltre il 30 giugno 2009. I relativi oneri
continuano ad essere posti a carico del bilancio
dell'Istituto.».