(( Art. 7-bis

   Criteri e parametri di misurabilita' dell'azione amministrativa


  1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da
adottare  entro  il  31  luglio 2009, su proposta del Ministro per la
pubblica  amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, vengono definiti criteri e parametri di
misurabilita'  dei  risultati dell'azione amministrativa da applicare
ai  fini  dell'erogazione  di  trattamento  economico  accessorio  al
personale delle amministrazioni, di cui all'articolo 67, commi 2 e 3,
del   decreto-legge   25   giugno   2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008, n. 133, sulla base dei
seguenti principi:
   a)  correlazione  diretta  e  significativa  con  l'impegno  e  la
rilevanza  delle  prestazioni rese, ponderate sul piano qualitativo e
quantitativo;
   b)  correlazione  con  i  livelli  di  innovazione,  snellimento e
semplificazione dell'azione amministrativa;
   c)  correlazione  con  i  carichi di lavoro dell'ufficio o sede di
appartenenza  da definire in base ad apposite e oggettive rilevazioni
e con il miglioramento dei servizi resi;
   d)  dimensione  individuale  del  contributo  o  apporto dato alla
realizzazione degli obiettivi dell'ufficio. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 67 del
          decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
          per   lo   sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
             «2.  Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino
          della  materia  concernente  la  disciplina del trattamento
          economico  accessorio,  ai  sensi  dell'art. 45 del decreto
          legislativo  30  marzo 2001, n. 165, rivolta a definire una
          piu' stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori
          prestazioni  lavorative  e allo svolgimento di attivita' di
          rilevanza  istituzionale che richiedono particolare impegno
          e  responsabilita',  tutte le disposizioni speciali, di cui
          all'allegato  B,  che prevedono risorse aggiuntive a favore
          dei   fondi   per  il  finanziamento  della  contrattazione
          integrativa    delle    Amministrazioni    statali,    sono
          disapplicate.
             3.  A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle
          disposizioni  di  cui all'allegato B, che vanno a confluire
          nei   fondi   per  il  finanziamento  della  contrattazione
          integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del
          20%  e  sono  utilizzate  sulla  base  di  nuovi  criteri e
          modalita'  di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto
          individuale  degli  uffici e dell'effettiva applicazione ai
          processi  di  realizzazione  degli  obiettivi istituzionali
          indicati dalle predette disposizioni.».