Art. 8.


Accantonamento  di risorse per previdenza complementare in favore dei
                        dipendenti della P.A.


  1.  Le  risorse  di  cui  all'articolo  74, comma 1, della legge 23
dicembre  2000,  n.  388,  limitatamente  allo  stanziamento relativo
all'anno   2009,   possono   essere  utilizzate  anche  ai  fini  del
finanziamento   delle   spese   di  avvio  dei  fondi  di  previdenza
complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 74 della
          legge  23  dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2001):
             «Art.   74   (Previdenza  complementare  dei  dipendenti
          pubblici).  - 1. Per fare fronte all'obbligo della pubblica
          amministrazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto
          legislativo  21  aprile 1993, n. 124, di contribuire, quale
          datore  di  lavoro,  al  finanziamento dei fondi gestori di
          previdenza     complementare     dei    dipendenti    delle
          amministrazioni  dello Stato anche ad ordinamento autonomo,
          in  corrispondenza  delle risorse contrattualmente definite
          eventualmente  destinate  dai  lavoratori allo stesso fine,
          sono  assegnate le risorse previste dall'art. 26, comma 18,
          della  legge  23  dicembre  1998,  n. 448, nonche' lire 100
          miliardi  annue  a  decorrere  dall'anno 2001. Per gli anni
          successivi  al  2003,  alla  determinazione  delle predette
          risorse si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera
          d),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e successive
          modificazioni.».