Art. 13.

      Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti
                          a titolo gratuito


  1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori
previsti  per  il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede
del  Comitato  regionale  per le comunicazioni o, ove non costituito,
del  Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area
di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmettera'
i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.
  2.  La  collocazione  nei  contenitori  dei giorni successivi viene
determinata,  sempre  alla presenza di un funzionario del Comitato di
cui  al  comma  1,  secondo  un criterio di rotazione a scalare di un
posto  all'interno  di  ciascun contenitore, in modo da rispettare il
criterio di parita' di presenze all'interno delle singole fasce.