Art. 16.

     Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali


  1.  Nei  programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma
1,  lettera  b), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto
del   Ministro  delle  comunicazioni  8  aprile  2004,  le  emittenti
radiofoniche  e  televisive  locali  devono  garantire il pluralismo,
attraverso la parita' di trattamento, l'obiettivita', la correttezza,
la   completezza,   la   lealta',  l'imparzialita',  l'equita'  e  la
pluralita'  dei  punti  di vista; a tal fine, quando vengono trattate
questioni   relative   alle  consultazioni  elettorali,  deve  essere
assicurato  l'equilibrio  tra  i  soggetti  politici  secondo  quanto
previsto dal citato codice di autoregolamentazione.
  2.  Resta  comunque salva per l'emittente la liberta' di commento e
di  critica,  che, in chiara distinzione tra informazione e opinione,
salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a
carattere  comunitario  di  cui  all'art.  16, comma 5, della legge 6
agosto  1990,  n.  223  e  all'art.  1,  comma  1,  lettera f), della
deliberazione  1° dicembre 1998, n. 78 dell'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni,  come definite all'art. 2, comma 1, lettera q),
n.  3,  del  decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n. 177, possono
esprimere  i  principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da
dette norme.
  3.  In  qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di
comunicazione  politica  e  dai  messaggi  politici  autogestiti,  e'
vietato  fornire,  anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze
di voto.