Art. 39.


            Elenco pubblico dei certificatori accreditati


  1. L'elenco pubblico dei certificatori accreditati tenuto dal CNIPA
ai  sensi  dell'art.  29,  comma  6,  del  codice,  contiene per ogni
certificatore accreditato almeno le seguenti informazioni:
   a) denominazione;
   b) sede legale;
   c) rappresentante legale;
   d) indirizzo internet;
   e) lista dei certificati delle chiavi di certificazione;
   f) manuale operativo;
   g) data di accreditamento volontario;
   h) eventuale data di cessazione.
  2.  L'elenco  pubblico  e'  sottoscritto e reso disponibile per via
telematica  dal  CNIPA  al  fine  di  verificare  le firme digitali e
diffondere  i  dati  dei certificatori accreditati. Tali informazioni
sono utilizzate, da chi le consulta, solo per le finalita' consentite
dalla  legge.  Il  CNIPA  stabilisce  il formato dell'elenco pubblico
attraverso propria Deliberazione.
  3. L'elenco pubblico e' sottoscritto dal Presidente del CNIPA o dai
soggetti da lui designati, mediante firma elettronica o qualificata.
  4.  Nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana e' dato
avviso:
   a)  dell'indicazione  dei  soggetti  preposti  alla sottoscrizione
dell'elenco pubblico di cui al comma 3;
   b)  del  valore dei codici identificativi del certificato relativo
alle  chiavi  utilizzate  per la sottoscrizione dell'elenco pubblico,
generati  attraverso  gli  algoritmi  di  cui all'art. 3 del presente
decreto;
   c)  con almeno sessanta giorni di preavviso rispetto alla scadenza
del  certificato,  della  sostituzione delle chiavi utilizzate per la
sottoscrizione dell'elenco pubblico;
   d)  della  revoca dei certificati utilizzati per la sottoscrizione
dell'elenco pubblico sopravvenuta per ragioni di sicurezza.