Art. 42.


                   Verifica delle marche temporali


  1. I certificatori accreditati forniscono ovvero indicano almeno un
sistema,  conforme  al successivo comma 2, che consenta di effettuare
la verifica delle marche temporali.
  2.  Il  CNIPA  con il provvedimento di cui all'art. 3, comma 2, del
presente  decreto  stabilisce  le  regole di interoperabilita' per la
verifica   della   marca  temporale,  anche  associata  al  documento
informatico cui si riferisce.