Art. 42. Verifica delle marche temporali 1. I certificatori accreditati forniscono ovvero indicano almeno un sistema, conforme al successivo comma 2, che consenta di effettuare la verifica delle marche temporali. 2. Il CNIPA con il provvedimento di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto stabilisce le regole di interoperabilita' per la verifica della marca temporale, anche associata al documento informatico cui si riferisce.