Art. 8. Indirizzo elettronico dell'impresa 1. Nel modello di Comunicazione unica, e' indicata la casella PEC corrispondente alla casella dell'impresa, ai fini dell'invio degli esiti delle domande e delle iscrizioni e di ogni altra comunicazione o provvedimento relativo al procedimento. Qualora l'impresa non disponga di una casella PEC lo dichiara nella comunicazione unica, indicando le modalita' per la ricezione della comunicazione circa l'assegnazione di una casella ai sensi del comma 2. 2. Nel caso l'impresa non sia provvista di casella PEC, le camere di commercio provvedono immediatamente ad assegnare una casella PEC ai fini del procedimento senza costi per l'impresa, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto-legge n. 7 del 2007. Le istruzioni operative sono pubblicate in opportuna sezione del sito, dandone comunicazione ai sensi del comma 1. 3. La casella dell'impresa e' iscritta al registro delle imprese ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005.