Art. 8.


                 Indirizzo elettronico dell'impresa


  1.  Nel  modello di Comunicazione unica, e' indicata la casella PEC
corrispondente  alla  casella  dell'impresa, ai fini dell'invio degli
esiti  delle domande e delle iscrizioni e di ogni altra comunicazione
o  provvedimento  relativo  al  procedimento.  Qualora  l'impresa non
disponga  di  una  casella PEC lo dichiara nella comunicazione unica,
indicando  le  modalita'  per  la ricezione della comunicazione circa
l'assegnazione di una casella ai sensi del comma 2.
  2.  Nel  caso l'impresa non sia provvista di casella PEC, le camere
di  commercio  provvedono immediatamente ad assegnare una casella PEC
ai  fini  del  procedimento  senza  costi  per  l'impresa,  ai  sensi
dell'art.  9, comma 6, del decreto-legge n. 7 del 2007. Le istruzioni
operative  sono  pubblicate  in  opportuna  sezione del sito, dandone
comunicazione ai sensi del comma 1.
  3. La casella dell'impresa e' iscritta al registro delle imprese ai
sensi  dell'art.  4,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 68 del 2005.