Art. 6 
 
 
                        Pubblicita' dei dati 
 
1. I dati e i risultati relativi all'utilizzo della Piattaforma  sono
resi pubblici dal GME in forma aggregata. Ogni operatore  ha  accesso
ai dati e ai risultati che lo riguardano direttamente. 
  2. Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione  derivi  da
leggi, regolamenti o altri  provvedimenti  delle  autorita',  il  GME
mantiene il riserbo  sulle  informazioni  relative  alle  transazioni
effettuate utilizzando la Piattaforma. 
  3.  Il  GME  stabilisce  procedure  di  accesso  alla   Piattaforma
finalizzate  a  garantire  il  riconoscimento   degli   operatori   e
l'autenticita' delle transazioni.