Art. 6 Pubblicita' dei dati 1. I dati e i risultati relativi all'utilizzo della Piattaforma sono resi pubblici dal GME in forma aggregata. Ogni operatore ha accesso ai dati e ai risultati che lo riguardano direttamente. 2. Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorita', il GME mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle transazioni effettuate utilizzando la Piattaforma. 3. Il GME stabilisce procedure di accesso alla Piattaforma finalizzate a garantire il riconoscimento degli operatori e l'autenticita' delle transazioni.