Art. 7 
 
 
                      Contenuto del regolamento 
 
  1. Nel regolamento di cui all'art. 5 il GME stabilisce: 
    a) le modalita' di accesso alla Piattaforma  e  di  verifica  del
possesso dei requisiti di cui all'art. 4; 
    b) le modalita'  di  pubblicazione  dell'elenco  degli  operatori
ammessi a operare sulla piattaforma; 
    c) le modalita' per accedere e presentare offerte in vendita e in
acquisto,  i  prodotti  disponibili,  le  durate  delle  sessioni  di
negoziazione; 
    d) gli obblighi di comunicazione a carico degli operatori; 
    e) le modalita' di negoziazione  ed  esecuzione,  ivi  inclusi  i
sistemi di garanzia e i corrispettivi riconosciuti al GME, garantendo
durante il periodo  di  negoziazione  l'anonimato  dei  soggetti  che
acquistano il gas e i relativi controlli; 
    f) le modalita' di  pubblicazione  almeno  dei  seguenti  dati  e
informazioni: 
      prezzo minimo e massimo di conclusione dei contratti; 
      prezzo di riferimento di ogni sessione giornaliera; 
      volumi scambiati nelle sessioni giornaliere; 
    g) le modalita' di risoluzione delle controversie; 
    h) le sanzioni per la violazione del regolamento; 
    i) i  casi  di  sospensione  per  inadempimento  da  parte  degli
operatori e per mancato pagamento del corrispettivo dovuto al GME.