Art. 7 Contenuto del regolamento 1. Nel regolamento di cui all'art. 5 il GME stabilisce: a) le modalita' di accesso alla Piattaforma e di verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 4; b) le modalita' di pubblicazione dell'elenco degli operatori ammessi a operare sulla piattaforma; c) le modalita' per accedere e presentare offerte in vendita e in acquisto, i prodotti disponibili, le durate delle sessioni di negoziazione; d) gli obblighi di comunicazione a carico degli operatori; e) le modalita' di negoziazione ed esecuzione, ivi inclusi i sistemi di garanzia e i corrispettivi riconosciuti al GME, garantendo durante il periodo di negoziazione l'anonimato dei soggetti che acquistano il gas e i relativi controlli; f) le modalita' di pubblicazione almeno dei seguenti dati e informazioni: prezzo minimo e massimo di conclusione dei contratti; prezzo di riferimento di ogni sessione giornaliera; volumi scambiati nelle sessioni giornaliere; g) le modalita' di risoluzione delle controversie; h) le sanzioni per la violazione del regolamento; i) i casi di sospensione per inadempimento da parte degli operatori e per mancato pagamento del corrispettivo dovuto al GME.