Art. 19. Personale docente dell'Ateneo 1. Gli insegnamenti sono impartiti dai professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Universita' nonche' dai ricercatori di ruolo. Sono altresi' impartiti da docenti incaricati per affidamento o supplenza secondo quanto previsto dalle norme vigenti. 2. Inoltre possono essere attribuiti incarichi di insegnamento, mediante contratti di diritto privato, a personalita' di alta qualificazione scientifica o professionale, anche di nazionalita' straniera. 3. Le modalita' di reclutamento dei professori e dei ricercatori di ruolo sono stabiliti, nel rispetto della legislazione vigente, da apposito Regolamento emanato dal Consiglio di amministrazione sentito il parere del Senato accademico.