Art. 20. 
 
 
                             Professori 
 
  1. Il ruolo dei professori  dell'Universita'  si  articola  in  due
fasce: 
  a) professori di prima fascia; 
  b) professori di seconda fascia. 
  2. Ai professori spetta il trattamento economico e di carriera  non
inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai  professori  di  ruolo
delle Universita' statali. 
  3. Ai professori e' assicurato il trattamento di  previdenza  e  di
quiescenza previsto per il corrispondente personale statale.