Art. 20. Professori 1. Il ruolo dei professori dell'Universita' si articola in due fasce: a) professori di prima fascia; b) professori di seconda fascia. 2. Ai professori spetta il trattamento economico e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle Universita' statali. 3. Ai professori e' assicurato il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il corrispondente personale statale.