Art. 22. 
 
 
                           Stato giuridico 
 
  1. Per quanto attiene allo stato giuridico  dei  professori  e  dei
ricercatori di ruolo, nonche' per quanto riguarda  la  copertura  dei
posti in  organico,  si  applicano,  in  quanto  compatibili  con  il
presente Statuto e con la natura non statale della Libera Universita'
degli Studi Per l'Innovazione e le  Organizzazioni,  le  disposizioni
vigenti per il corrispondente personale delle Universita' statali. 
  2. I ruoli organici possono  essere  modificati  con  delibera  del
Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.