Art. 22. Stato giuridico 1. Per quanto attiene allo stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo, nonche' per quanto riguarda la copertura dei posti in organico, si applicano, in quanto compatibili con il presente Statuto e con la natura non statale della Libera Universita' degli Studi Per l'Innovazione e le Organizzazioni, le disposizioni vigenti per il corrispondente personale delle Universita' statali. 2. I ruoli organici possono essere modificati con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.