Art. 10 
 
 
           Riduzione della spesa in materia di invalidita' 
 
  1. (( (soppresso). )) 
  2. Alle prestazioni di invalidita' civile, cecita' civile, sordita'
civile,  handicap  e  disabilita'   nonche'   alle   prestazioni   di
invalidita'  a  carattere  previdenziale  erogate  dall'I.N.P.S.   si
applicano, (( limitatamente alle  risultanze  degli  accertamenti  di
natura medico-legale, )) le disposizioni dell'articolo 9 del  decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38  e  dell'articolo  55,  comma  5,
della legge 9 marzo 1989, n. 88. 
  3. Fermo quanto previsto dal  codice  penale,  agli  esercenti  una
professione sanitaria che intenzionalmente attestano  falsamente  uno
stato di malattia  o  di  handicap,  cui  consegua  il  pagamento  di
trattamenti economici di invalidita' civile, cecita' civile, sordita'
civile, handicap e  disabilita'  successivamente  revocati  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
21 settembre 1994, n. 698 per accertata insussistenza dei  prescritti
requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui  al  comma  1
dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165 e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma  il
medico, ferme la responsabilita' penale e disciplinare e le  relative
sanzioni, e' obbligato a risarcire il  danno  patrimoniale,  pari  al
compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidita'
civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e  disabilita'  nei
periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del  relativo
beneficiario,    nonche'     il     danno     all'immagine     subiti
dall'amministrazione. Gli organi competenti alla revoca  sono  tenuti
ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali
azioni  di  responsabilita'.  Sono  altresi'   estese   le   sanzioni
disciplinari di cui al comma 3 dell'articolo 55-quinquies del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. 
  4. Al fine di proseguire  anche  per  gli  anni  2011  e  2012  nel
potenziamento dei programmi di verifica del  possesso  dei  requisiti
per i percettori di prestazioni di invalidita'  civile  nel  contesto
della complessiva revisione  delle  procedure  in  materia  stabilita
dall'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102,  al  comma  2
dello stesso articolo 20 l'ultimo periodo e' cosi'  modificato:  «Per
il triennio  2010-2012  l'INPS  effettua,  con  le  risorse  umane  e
finanziarie  previste  a  legislazione  vigente,  in  via  aggiuntiva
all'ordinaria  attivita'  di  accertamento   della   permanenza   dei
requisiti sanitari e reddituali, un programma  di  100.000  verifiche
per l'anno 2010 e di (( 250.000 verifiche )) annue per ciascuno degli
anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici  di
invalidita' civile.». 
  (( 4-bis. Nell'ambito dei piani  straordinari  di  accertamenti  di
verifica nei confronti  dei  titolari  di  trattamenti  economici  di
invalidita'  civile  previsti  dalle   vigenti   leggi,   l'INPS   e'
autorizzato, d'intesa con le regioni, ad avvalersi delle  commissioni
mediche delle aziende sanitarie locali, nella composizione  integrata
da un medico INPS, quale componente effettivo ai sensi  dell'articolo
20  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. )) 
  5. La sussistenza della  condizione  di  alunno  in  situazione  di
handicap di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e'  accertata  dalle  Aziende  Sanitarie,  mediante  appositi
accertamenti  collegiali  da  effettuarsi  in  conformita'  a  quanto
previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che
accerta la sussistenza della  situazione  di  handicap,  deve  essere
indicata  la  patologia  stabilizzata  o  progressiva  e  specificato
l'eventuale  carattere  di  gravita',  in  presenza  dei  presupposti
previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A
tal  fine  il  collegio  deve  tener  conto   delle   classificazioni
internazionali  dell'Organizzazione   Mondiale   della   Sanita'.   I
componenti del collegio che accerta la sussistenza  della  condizione
di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il
mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 3,  commi  1  e  3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I soggetti di  cui  all'articolo
12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH),  in  sede  di
formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte
relative all'individuazione delle risorse  necessarie,  ivi  compresa
l'indicazione del numero delle ore di  sostegno,  che  devono  essere
esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione,  restando
a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle  altre
risorse professionali e materiali  necessarie  per  l'integrazione  e
l'assistenza  dell'alunno  disabile  richieste  dal  piano  educativo
individualizzato. 
 
          Riferimenti normativi 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  9   del   decreto
          legislativo  23  febbraio  2000,  n.  38  (Disposizioni  in
          materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  e
          le malattie professionali, a norma dell'articolo 55,  comma
          1, della L. 17 maggio 1999, n. 144): 
              «Art. 9 (Rettifica per errore). - 1. Le  prestazioni  a
          qualunque titolo erogate dall'istituto assicuratore possono
          essere rettificate dallo stesso Istituto in caso di  errore
          di qualsiasi  natura  commesso  in  sede  di  attribuzione,
          erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Salvo i casi
          di  dolo   o   colpa   grave   dell'interessato   accertati
          giudizialmente, l'istituto assicuratore puo' esercitare  la
          facolta' di  rettifica  entro  dieci  anni  dalla  data  di
          comunicazione dell'originario provvedimento errato. 
              2. In caso di mutamento della diagnosi medica  e  della
          valutazione    da    parte    dell'istituto    assicuratore
          successivamente  al   riconoscimento   delle   prestazioni,
          l'errore, purche' non riconducibile a dolo  o  colpa  grave
          dell'interessato accertati giudizialmente, assume rilevanza
          ai fini della rettifica solo se accertato  con  i  criteri,
          metodi e strumenti di  indagine  disponibili  all'atto  del
          provvedimento originario. 
              3. L'errore non rettificabile comporta il  mantenimento
          delle prestazioni economiche in godimento al momento in cui
          l'errore stesso e' stato rilevato. 
              4.  E'  abrogato  il  primo   periodo   del   comma   5
          dell'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 
              5. I soggetti nei  cui  confronti  si  e'  proceduto  a
          rettifica delle  prestazioni  sulla  base  della  normativa
          precedente possono chiedere  all'istituto  assicuratore  il
          riesame del provvedimento. 
              6. Nei casi prescritti o definiti con sentenza  passata
          in giudicato, la domanda deve essere presentata, a pena  di
          decadenza, entro centottanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore del presente  decreto  legislativo.  In  caso  di
          accoglimento la riattribuzione  della  prestazione  decorre
          dal primo giorno del mese successivo alla domanda e non da'
          diritto alla restituzione di somme arretrate. 
              7. Nei casi non prescritti o non definiti con  sentenza
          passata in giudicato, per la presentazione della domanda si
          applica, se piu' favorevole, il termine di cui al comma  6.
          In caso di accoglimento della  domanda,  la  riattribuzione
          della prestazione avverra' con  decorrenza  dalla  data  di
          annullamento o di riduzione della stessa.». 
              Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 5 del decreto
          del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994,  n.  698
          (Regolamento   recante   norme   sul   riordinamento    dei
          procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni
          civili e sulla concessione dei benefici economici): 
              «5. Nel caso di accertata insussistenza  dei  requisiti
          prescritti per il godimento dei benefici si da' luogo  alla
          immediata  sospensione  cautelativa  del  pagamento   degli
          stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla  data  del
          provvedimento  di  sospensione.   Il   successivo   formale
          provvedimento  di  revoca  produce   effetti   dalla   data
          dell'accertata insussistenza dei requisiti  prescritti.  In
          caso di revoca per  insussistenza  dei  requisiti,  in  cui
          vengono rilevati  elementi  di  responsabilita'  per  danno
          erariale, i prefetti  sono  tenuti  ad  inviare  copia  del
          provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni  di
          responsabilita'.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 55-quinquies  del  gia'
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              «Art.    55-quinquies     (False     attestazioni     o
          certificazioni). - 1.  Fermo  quanto  previsto  dal  codice
          penale,  il   lavoratore   dipendente   di   una   pubblica
          amministrazione che attesta falsamente la propria  presenza
          in  servizio,  mediante  l'alterazione   dei   sistemi   di
          rilevamento  della   presenza   o   con   altre   modalita'
          fraudolente,  ovvero  giustifica  l'assenza  dal   servizio
          mediante  una  certificazione  medica  falsa  o  falsamente
          attestante  uno  stato  di  malattia  e'  punito   con   la
          reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro  400
          ad euro 1.600. La medesima pena si applica al  medico  e  a
          chiunque altro concorre nella commissione del delitto. 
              2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme  la
          responsabilita'  penale  e  disciplinare  e   le   relative
          sanzioni, e' obbligato a risarcire il  danno  patrimoniale,
          pari al compenso corrisposto a titolo di  retribuzione  nei
          periodi per i quali sia accertata la  mancata  prestazione,
          nonche' il danno all'immagine subiti dall'amministrazione. 
              3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione
          della pena per il delitto di cui al comma 1  comporta,  per
          il  medico,  la  sanzione  disciplinare  della   radiazione
          dall'albo ed  altresi',  se  dipendente  di  una  struttura
          sanitaria pubblica  o  se  convenzionato  con  il  servizio
          sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la
          decadenza   dalla   convenzione.   Le   medesime   sanzioni
          disciplinari  si  applicano  se  il  medico,  in  relazione
          all'assenza  dal  servizio,  rilascia  certificazioni   che
          attestano dati  clinici  non  direttamente  constatati  ne'
          oggettivamente documentati.». 
              Si riporta il testo dell'art. 20 del  decreto-legge  1°
          luglio  2009,  n.  78  (Provvedimenti  anticrisi,   nonche'
          proroga di termini), convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art.  20  (Contrasto  alle   frodi   in   materia   di
          invalidita' civile). - 1. A decorrere dal 1°  gennaio  2010
          ai fini degli accertamenti sanitari di invalidita'  civile,
          cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita'  le
          Commissioni mediche delle  Aziende  sanitarie  locali  sono
          integrate  da  un   medico   dell'INPS   quale   componente
          effettivo.  In  ogni  caso  l'accertamento  definitivo   e'
          effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del  presente
          articolo l'INPS medesimo si avvale  delle  proprie  risorse
          umane, finanziarie  e  strumentali,  anche  attraverso  una
          razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del
          decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  30
          marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121  del
          26  maggio  2007,  concernente   il   trasferimento   delle
          competenze residue  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze all'INPS. 
              2. L'INPS accerta altresi' la permanenza dei  requisiti
          sanitari nei confronti dei titolari di invalidita'  civile,
          cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita'. In
          caso di comprovata insussistenza dei  prescritti  requisiti
          sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5 del  Regolamento
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21
          settembre 1994, n. 698. Per il  triennio  2010-2012  l'INPS
          effettua, con le risorse umane  e  finanziarie  previste  a
          legislazione  vigente,  in  via  aggiuntiva   all'ordinaria
          attivita' di accertamento della  permanenza  dei  requisiti
          sanitari e reddituali, un programma  di  100.000  verifiche
          per l'anno 2010 e di 250.000 verifiche annue  per  ciascuno
          degli anni 2011  e  2012  nei  confronti  dei  titolari  di
          benefici economici di invalidita' civile. 
              3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte  ad
          ottenere i  benefici  in  materia  di  invalidita'  civile,
          cecita' civile, sordita' civile,  handicap  e  disabilita',
          complete della certificazione medica attestante  la  natura
          delle infermita'  invalidanti,  sono  presentate  all'INPS,
          secondo modalita' stabilite dall'ente medesimo.  L'Istituto
          trasmette, in tempo reale e in via telematica,  le  domande
          alle Aziende Sanitarie Locali. 
              4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della
          salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e  non
          oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          legge   di   conversione   del   presente   decreto,   sono
          disciplinate le modalita' attraverso le quali sono affidate
          all'INPS le attivita' relative all'esercizio delle funzioni
          concessorie nei procedimenti di invalidita' civile, cecita'
          civile,  sordita'  civile,  handicap  e  disabilita'.   Nei
          sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS
          apposita    convenzione    che    regola    gli     aspetti
          tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la
          gestione del procedimento per l'erogazione dei  trattamenti
          connessi allo stato di invalidita' civile. 
              5. All'articolo  10,  comma  6,  del  decreto-legge  30
          settembre 2005,  n.  203,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) nel primo periodo e' soppressa la parola «anche»; 
                b) nel secondo periodo sono soppresse le parole  «sia
          presso gli uffici dell'Avvocatura  dello  Stato,  ai  sensi
          dell'articolo 11 del regio  decreto  30  ottobre  1933,  n.
          1611, sia»; 
                c) nel terzo periodo sono  soppresse  le  parole  «e'
          litisconsorte necessario ai  sensi  dell'articolo  102  del
          codice di procedura civile e». 
              5-bis.  Dopo  il   comma   6   dell'articolo   10   del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,  come
          modificato dal comma 5 del presente articolo,  e'  inserito
          il seguente: 
              «6-bis.   Nei   procedimenti   giurisdizionali   civili
          relativi   a   prestazioni   sanitarie   previdenziali   ed
          assistenziali,  nel  caso  in  cui  il  giudice  nomini  un
          consulente tecnico  d'ufficio,  alle  indagini  assiste  un
          medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di
          nullita', del consulente nominato  dal  giudice,  il  quale
          provvede ad inviare  apposita  comunicazione  al  direttore
          della sede provinciale dell'INPS  competente.  Al  predetto
          componente competono le facolta' indicate nel secondo comma
          dell'articolo  194  del   codice   di   procedura   civile.
          Nell'ipotesi di sentenze di  condanna  relative  a  ricorsi
          depositati a far data dal  1°  aprile  2007  a  carico  del
          Ministero dell'Economia e delle Finanze o del  medesimo  in
          solido  con  l'INPS,  all'onere  delle  spese  legali,   di
          consulenza tecnica o del beneficio  assistenziale  provvede
          comunque l'INPS.». 
              6. Entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore  delle
          presenti disposizioni, e' nominata dal Ministro del lavoro,
          della salute e delle politiche sociali di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze una Commissione  con
          il  compito  di  aggiornare  le  tabelle  indicative  delle
          percentuali dell'invalidita'  civile,  gia'  approvate  con
          decreto  del  Ministro  della  sanita'  5  febbraio   1992,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale  n.  47  del  26  febbraio  1992,  e   successive
          modificazioni.  Lo  schema  di  decreto  che   apporta   le
          eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente
          comma  e'  trasmesso  alle  Camere  per  il  parere   delle
          Commissioni competenti per materia.  Dalla  attuazione  del
          presente comma non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica.». 
              - Per il riferimento al comma 1 dell'art. 3 della legge
          5 febbraio 1992, n. 104 si vedano i  riferimenti  normativi
          all'art. 9. 
              - Si riporta il testo degli artt. 12 e  13  della  gia'
          citata legge n. 104 del 1992: 
              «Art. 12 (Diritto all'educazione e  all'istruzione).  -
          1. Al bambino da 0  a  3  anni  handicappato  e'  garantito
          l'inserimento negli asili nido. 
              2.   E'   garantito   il   diritto   all'educazione   e
          all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni  di
          scuola  materna,  nelle  classi  comuni  delle  istituzioni
          scolastiche di ogni ordine  e  grado  e  nelle  istituzioni
          universitarie. 
              3.  L'integrazione  scolastica  ha  come  obiettivo  lo
          sviluppo delle  potenzialita'  della  persona  handicappata
          nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni  e
          nella socializzazione. 
              4.   L'esercizio   del   diritto    all'educazione    e
          all'istruzione non puo' essere impedito da  difficolta'  di
          apprendimento ne'  da  altre  difficolta'  derivanti  dalle
          disabilita' connesse all'handicap. 
              5.   All'individuazione   dell'alunno   come    persona
          handicappata  ed  all'acquisizione   della   documentazione
          risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo
          dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un  piano
          educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono
          congiuntamente, con la collaborazione  dei  genitori  della
          persona handicappata, gli operatori delle unita'  sanitarie
          locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante
          specializzato   della   scuola,   con   la   partecipazione
          dell'insegnante  operatore   psico-pedagogico   individuato
          secondo  criteri  stabiliti  dal  Ministro  della  pubblica
          istruzione. Il profilo indica le  caratteristiche  fisiche,
          psichiche e sociali ed  affettive  dell'alunno  e  pone  in
          rilievo sia le  difficolta'  di  apprendimento  conseguenti
          alla situazione di handicap e le possibilita' di  recupero,
          sia le capacita' possedute  che  devono  essere  sostenute,
          sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate  nel
          rispetto delle scelte culturali della persona handicappata. 
              6. Alla elaborazione  del  profilo  dinamico-funzionale
          iniziale seguono, con il  concorso  degli  operatori  delle
          unita' sanitarie locali, della  scuola  e  delle  famiglie,
          verifiche  per  controllare   gli   effetti   dei   diversi
          interventi   e   l'influenza    esercitata    dall'ambiente
          scolastico. 
              7. I compiti attribuiti alle  unita'  sanitarie  locali
          dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le  modalita'  indicate
          con apposito atto di indirizzo e coordinamento  emanato  ai
          sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre
          1978, n. 833. 
              8.  Il  profilo  dinamico-funzionale  e'  aggiornato  a
          conclusione della scuola materna, della scuola elementare e
          della  scuola  media  e  durante  il  corso  di  istruzione
          secondaria superiore. 
              9.  Ai   minori   handicappati   soggetti   all'obbligo
          scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a
          frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione
          e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore  agli
          studi, d'intesa con le unita' sanitarie locali e  i  centri
          di  recupero  e  di  riabilitazione,  pubblici  e  privati,
          convenzionati con i Ministeri della sanita' e del lavoro  e
          della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per  i
          minori  ricoverati,  di  classi  ordinarie  quali   sezioni
          staccate della scuola statale. A tali classi possono essere
          ammessi anche i minori ricoverati nei  centri  di  degenza,
          che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
          accertata l'impossibilita'  della  frequenza  della  scuola
          dell'obbligo per un periodo non inferiore a  trenta  giorni
          di  lezione.  La  frequenza  di  tali   classi,   attestata
          dall'autorita'  scolastica  mediante  una  relazione  sulle
          attivita' svolte dai docenti in servizio presso  il  centro
          di degenza, e' equiparata ad ogni  effetto  alla  frequenza
          delle classi alle quali i minori sono iscritti. 
              10. Negli ospedali, nelle cliniche  e  nelle  divisioni
          pediatriche gli  obiettivi  di  cui  al  presente  articolo
          possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di
          personale   in    possesso    di    specifica    formazione
          psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita  presso
          i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto
          la guida di personale esperto.». 
              «Art. 13 (Integrazione scolastica). - 1. L'integrazione
          scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle
          classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado  e  nelle
          universita' si realizza,  fermo  restando  quanto  previsto
          dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517
          , e successive modificazioni, anche attraverso: 
                a)   la   programmazione   coordinata   dei   servizi
          scolastici  con   quelli   sanitari,   socio-assistenziali,
          culturali, ricreativi, sportivi e con altre  attivita'  sul
          territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo
          gli  enti  locali,  gli  organi  scolastici  e  le   unita'
          sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive  competenze,
          stipulano gli accordi di programma di cui  all'articolo  27
          della legge 8 giugno 1990, n. 142.  Entro  tre  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
          del Ministro della  pubblica  istruzione,  d'intesa  con  i
          Ministri per gli  affari  sociali  e  della  sanita',  sono
          fissati gli indirizzi  per  la  stipula  degli  accordi  di
          programma. Tali accordi di programma sono finalizzati  alla
          predisposizione,  attuazione  e   verifica   congiunta   di
          progetti  educativi,  riabilitativi  e  di  socializzazione
          individualizzati,  nonche'  a  forme  di  integrazione  tra
          attivita'    scolastiche    e     attivita'     integrative
          extrascolastiche. Negli accordi sono  altresi'  previsti  i
          requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e
          privati ai fini  della  partecipazione  alle  attivita'  di
          collaborazione coordinate; 
                b) la dotazione alle scuole  e  alle  universita'  di
          attrezzature tecniche e di  sussidi  didattici  nonche'  di
          ogni altra forma di  ausilio  tecnico,  ferma  restando  la
          dotazione  individuale  di  ausili  e  presidi   funzionali
          all'effettivo esercizio  del  diritto  allo  studio,  anche
          mediante  convenzioni  con  centri  specializzati,   aventi
          funzione  di  consulenza  pedagogica,   di   produzione   e
          adattamento di specifico materiale didattico; 
                c) la programmazione  da  parte  dell'universita'  di
          interventi adeguati sia al bisogno della persona  sia  alla
          peculiarita' del piano di studio individuale; 
                d)   l'attribuzione,   con   decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          da emanare entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  di  incarichi   professionali   ad
          interpreti da destinare alle universita', per facilitare la
          frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti; 
                e)  la  sperimentazione  di  cui   al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 31  maggio  1974,  n.  419,  da
          realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli enti  locali
          e le unita' sanitarie  locali  possono  altresi'  prevedere
          l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli
          asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al  fine
          di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione  e
          l'integrazione, nonche' l'assegnazione di personale docente
          specializzato e di operatori ed assistenti specializzati. 
              3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando,
          ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
          luglio 1977, n. 616 , e successive modificazioni, l'obbligo
          per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia
          e la comunicazione  personale  degli  alunni  con  handicap
          fisici o sensoriali, sono garantite attivita'  di  sostegno
          mediante l'assegnazione di docenti specializzati. 
              4. I posti di sostegno  per  la  scuola  secondaria  di
          secondo grado sono  determinati  nell'ambito  dell'organico
          del personale in servizio alla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge in  modo  da  assicurare  un  rapporto
          almeno pari a  quello  previsto  per  gli  altri  gradi  di
          istruzione e comunque entro i limiti  delle  disponibilita'
          finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma 6,
          lettera h). 
              5. Nella scuola secondaria di  primo  e  secondo  grado
          sono  garantite  attivita'  didattiche  di  sostegno,   con
          priorita' per le iniziative sperimentali di cui al comma 1,
          lettera   e),   realizzate   con   docenti   di    sostegno
          specializzati, nelle aree  disciplinari  individuate  sulla
          base del  profilo  dinamico-funzionale  e  del  conseguente
          piano educativo individualizzato. 
              6.   Gli   insegnanti   di   sostegno    assumono    la
          contitolarita' delle sezioni e delle classi in cui operano,
          partecipano alla programmazione  educativa  e  didattica  e
          alla elaborazione e verifica delle attivita' di  competenza
          dei consigli di interclasse, dei consigli di classe  e  dei
          collegi dei docenti. 
              6-bis.    Agli    studenti    handicappati     iscritti
          all'universita' sono garantiti sussidi tecnici e  didattici
          specifici, realizzati anche attraverso  le  convenzioni  di
          cui alla lettera b) del comma 1,  nonche'  il  supporto  di
          appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle
          universita' nei limiti del proprio bilancio e delle risorse
          destinate alla copertura degli oneri  di  cui  al  presente
          comma, nonche' ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16.». 
              - Per il riferimento al comma 3 dell'art. 3 della legge
          5 febbraio 1992, n. 104 si vedano i  riferimenti  normativi
          all'art. 9.