(( Art. 10 bis Accertamenti in materia di micro-invalidita' conseguenti ad incidenti stradali 1. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che attestano falsamente uno stato di microinvalidita' conseguente ad incidente stradale da cui derivi il risarcimento del danno connesso a carico della societa' assicuratrice, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilita' penale e disciplinare e le relative sanzioni, e' obbligato al risarcimento del danno nei confronti della societa' assicuratrice. 2. Ai fini del comma 1, ciascuna regione promuove la costituzione di una commissione mista, senza oneri per il bilancio regionale, composta da un rappresentante della regione medesima, un rappresentante del consiglio dell'ordine dei medici e degli odontoiatri su designazione dell'organo competente ed un rappresentante delle associazioni di categoria delle imprese assicuratrici individuata con le procedure del CNEL. 3. Le commissioni trasmettono trimestralmente i dati al Ministero dello sviluppo economico e all'ISVAP. 4. Il Ministero dello sviluppo economico accerta l'attuazione da parte delle societa' assicuratrici della riduzione dei premi RC auto in ragione dei risultati conseguiti con l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti e ne riferisce al Parlamento con relazione annuale. ))
Riferimenti normativi - Per il riferimento al comma 1 dell'art. 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si vedano i riferimenti normativi all'art. 10.