(( Art. 10 bis 
 
 
            Accertamenti in materia di micro-invalidita' 
                  conseguenti ad incidenti stradali 
 
    1. Fermo quanto previsto dal codice penale,  agli  esercenti  una
professione  sanitaria  che  attestano  falsamente   uno   stato   di
microinvalidita' conseguente ad incidente stradale da cui  derivi  il
risarcimento   del   danno   connesso   a   carico   della   societa'
assicuratrice, si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165.  Nel  caso  di  cui  al  presente  comma  il  medico,  ferme  la
responsabilita' penale e disciplinare  e  le  relative  sanzioni,  e'
obbligato al risarcimento del  danno  nei  confronti  della  societa'
assicuratrice. 
  2. Ai fini del comma 1, ciascuna regione promuove  la  costituzione
di una commissione mista, senza  oneri  per  il  bilancio  regionale,
composta  da   un   rappresentante   della   regione   medesima,   un
rappresentante  del  consiglio  dell'ordine  dei   medici   e   degli
odontoiatri   su   designazione   dell'organo   competente   ed    un
rappresentante  delle  associazioni  di   categoria   delle   imprese
assicuratrici individuata con le procedure del CNEL. 
  3. Le commissioni trasmettono trimestralmente i dati  al  Ministero
dello sviluppo economico e all'ISVAP. 
  4. Il Ministero dello sviluppo economico  accerta  l'attuazione  da
parte delle societa' assicuratrici della riduzione dei premi RC  auto
in  ragione  dei  risultati  conseguiti  con   l'applicazione   delle
disposizioni di cui ai commi precedenti e ne riferisce al  Parlamento
con relazione annuale. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              - Per il riferimento al comma 1 dell'art.  55-quinquies
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si  vedano  i
          riferimenti normativi all'art. 10.