Art. 11 
 
 
                   Controllo della spesa sanitaria 
 
  1. Nel rispetto degli equilibri programmati  di  finanza  pubblica,
senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,  le
regioni sottoposte ai piani  di  rientro  per  le  quali,  non  viene
verificato positivamente in sede di  verifica  annuale  e  finale  il
raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli  obiettivi  strutturali  del
Piano di rientro e non sussistono le condizioni di  cui  all'articolo
2, commi 77 e 88, della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  avendo
garantito l'equilibrio economico nel settore sanitario e non  essendo
state sottoposte a commissariamento, possono chiedere la prosecuzione
del Piano di rientro, per una durata non superiore  al  triennio,  ai
fini del completamento dello stesso secondo programmi  operativi  nei
termini indicati nel Patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3
dicembre 2009 e all'articolo 2, comma 88,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191. La prosecuzione e il completamento del Piano di rientro
sono condizioni per l'attribuzione in via  definitiva  delle  risorse
finanziarie, in termini di competenza e di  cassa,  gia'  previste  a
legislazione vigente e condizionate alla piena attuazione del Piano -
ancorche'  anticipate  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito,  con  modificazioni
dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  dell'articolo  6-bis  del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con  modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - in mancanza delle  quali  vengono
rideterminati i risultati d'esercizio degli anni a  cui  le  predette
risorse si riferiscono. 
  2. Per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi
sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo  1,  comma  180,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive  modificazioni,  e  gia'
commissariate  alla  data  di  entrata   in   vigore   del   presente
decreto-legge, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi
dei medesimi piani di rientro nella loro unitarieta', anche  mediante
il  regolare  svolgimento  dei  pagamenti  dei  debiti  accertati  in
attuazione dei medesimi piani, i Commissari ad acta procedono,  entro
15 giorni dall'entrata in vigore  del  presente  decreto-legge,  alla
conclusione  della  procedura  di  ricognizione   di   tali   debiti,
predisponendo un piano che individui modalita' e tempi di  pagamento.
Al fine di  agevolare  quanto  previsto  dal  presente  comma  ed  in
attuazione di quanto disposto nell'Intesa  sancita  dalla  Conferenza
Stato-Regioni nella seduta del 3 dicembre 2009,  all'art.  13,  comma
15, fino  al  31  dicembre  2010  non  possono  essere  intraprese  o
proseguite azioni esecutive nei  confronti  delle  aziende  sanitarie
locali e ospedaliere delle regioni medesime. 
  3. All'art. 77-quater, comma 3, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito con legge 6 agosto  2008,  n.  133,  in  fine,  e'
aggiunto il seguente periodo:  «I  recuperi  delle  anticipazioni  di
tesoreria non vengono  comunque  effettuati  a  valere  sui  proventi
derivanti dalle manovre  eventualmente  disposte  dalla  regione  con
riferimento ai due tributi sopraccitati.». 
  4. In conformita' con quanto previsto dall'articolo 26 della  legge
23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 59 della legge 23  dicembre
2000, n. 388 e fermo il monitoraggio previsto dall'art. 2,  comma  4,
del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge  16
novembre 2001, n. 405, gli  eventuali  acquisti  di  beni  e  servizi
effettuati dalle aziende sanitarie ed ospedaliere al di  fuori  delle
convenzioni e per importi superiori ai  prezzi  di  riferimento  sono
oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi  di
controllo e di revisione delle aziende sanitarie ed ospedaliere. 
  5. Al fine di razionalizzare la spesa e  potenziare  gli  strumenti
della corretta programmazione, si applicano  le  disposizioni  recate
dai commi da 6 a 12 dirette ad assicurare: 
    a)  le  risorse  aggiuntive  al  livello  del  finanziamento  del
servizio sanitario nazionale, pari a 550 milioni di euro  per  l'anno
2010, ai sensi di quanto disposto  dall'art.  2,  comma  67,  secondo
periodo,  della  legge  23   dicembre   2009,   n.   191,   attuativo
dell'articolo 1, comma 4, lettera c),  dell'Intesa  Stato-Regioni  in
materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita  nella  riunione
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano del 3  dicembre  2009.  Alla
copertura del predetto importo di 550 milioni di euro per l'anno 2010
si provvede  per  300  milioni  di  euro  mediante  l'utilizzo  delle
economie derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, lettera  a).
e per la restante parte, pari a 250 milioni di euro con  le  economie
derivanti  dal  presente  provvedimento.  A  tale  ultimo   fine   il
finanziamento  del  servizio  sanitario  nazionale  a  cui   concorre
ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2,  comma  67,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' rideterminato in  aumento  di  250
milioni di euro per l'anno 2010; 
    b) un concorso alla manovra di  finanza  pubblica  da  parte  del
settore sanitario pari a 600 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
2011. 
  ((  6.  In  attesa  dell'adozione  di  una  nuova  metodologia   di
remunerazione delle farmacie per  i  farmaci  erogati  in  regime  di
Servizio sanitario nazionale, a decorrere dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le  quote  di
spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul  prezzo  di  vendita  al
pubblico  delle  specialita'  medicinali  di   classe   A,   di   cui
all'articolo 8, comma 10, della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,
previste nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e  del  26,7
per cento dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e dall'articolo 13, comma 1, lettera b),  del  decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2009, n. 77, sono rideterminate nella misura del 3  per  cento
per i grossisti e del 30,35 per  cento  per  i  farmacisti  che  deve
intendersi  come  quota  minima  a  questi  spettante.  Il   Servizio
sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle  farmacie
di quanto dovuto, trattiene ad  ulteriore  titolo  di  sconto,  fermo
restando  quanto   previsto   dall'articolo   48,   comma   32,   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, una  quota  pari
all'1,82 per cento  sul  prezzo  di  vendita  al  pubblico  al  netto
dell'imposta sul valore aggiunto. L'ulteriore  sconto  dell'1,82  per
cento non si applica alle farmacie rurali  sussidiate  con  fatturato
annuo  in  regime  di  Servizio   sanitario   nazionale,   al   netto
dell'imposta sul valore aggiunto, non superiore a euro  387.324,67  e
alle altre  farmacie  con  fatturato  annuo  in  regime  di  Servizio
sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore  aggiunto,  non
superiore  a  euro  258.228,45.  Dalla  medesima  data   le   aziende
farmaceutiche, sulla base di tabelle approvate dall'Agenzia  italiana
del farmaco (AIFA) e definite per  regione  e  per  singola  azienda,
corrispondono alle regioni medesime un importo  dell'1,83  per  cento
sul prezzo di vendita al pubblico al netto  dell'imposta  sul  valore
aggiunto dei medicinali  erogati  in  regime  di  Servizio  sanitario
nazionale. )) 
  6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto,  e'  avviato  un  apposito
confronto  tecnico  tra  il  Ministero  della  salute,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, l'AIFA e le associazioni di  categoria
maggiormente  rappresentative,  per  la  revisione  dei  criteri   di
remunerazione della spesa farmaceutica secondo  i  seguenti  criteri:
estensione delle modalita' di tracciabilita' e controllo a  tutte  le
forme di distribuzione dei farmaci, possibilita' di  introduzione  di
una remunerazione della farmacia basata su una prestazione  fissa  in
aggiunta ad una ridotta percentuale sul  prezzo  di  riferimento  del
farmaco  che,  stante   la   prospettata   evoluzione   del   mercato
farmaceutico, garantisca una riduzione della spesa  per  il  Servizio
sanitario nazionale. 
  7. Entro 30 giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,
l'Agenzia italiana del farmaco provvede: 
    a) all'individuazione, fra  i  medicinali  attualmente  a  carico
della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma  5,
del  decreto-legge  1o  ottobre  2007,  n,   159,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di  quelli  che,
in quanto suscettibili di uso  ambulatoriale  o  domiciliare,  devono
essere erogati,  a  decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell'elenco  dei   farmaci
individuati ai sensi  del  presente  comma,  attraverso  l'assistenza
farmaceutica territoriale,  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  del
medesimo decreto-legge e con oneri a carico della relativa spesa, per
un importo su base annua pari a 600 milioni di euro; 
    b) alla predisposizione, sulla base dei dati resi disponibili dal
sistema Tessera sanitaria di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre  2003,  n.  326,  di  tabelle  di  raffronto  tra  la  spesa
farmaceutica territoriale delle singole regioni, con  la  definizione
di soglie di appropriatezza  prescrittiva  basate  sul  comportamento
prescrittivo registrato nelle regioni con  il  miglior  risultato  in
riferimento alla percentuale di medicinali a base di principi  attivi
non coperti da brevetto, ovvero a prezzo minore, rispetto  al  totale
dei  medicinali  appartenenti  alla  medesima  categoria  terapeutica
equivalente. Cio' al fine di mettere  a  disposizione  delle  regioni
strumenti di  programmazione  e  controllo  idonei  a  realizzare  un
risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro su base  annua
che restano nelle disponibilita' dei servizi sanitari regionali. 
  8. Con Accordo sancito in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta
del Ministro della salute, sono fissate linee guida per  incrementare
l'efficienza delle aziende sanitarie nelle attivita' di acquisizione,
immagazzinamento e distribuzione interna  dei  medicinali  acquistati
direttamente, anche attraverso il coinvolgimento dei grossisti. 
  (( 9. A decorrere dall'anno 2011, per  l'erogazione  a  carico  del
Servizio  sanitario  nazionale  dei  medicinali  equivalenti  di  cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.  405,
e successive modificazioni, collocati  in  classe  A  ai  fini  della
rimborsabilita', l'AIFA, sulla base di una  ricognizione  dei  prezzi
vigenti nei paesi dell'Unione europea, fissa  un  prezzo  massimo  di
rimborso per confezione, a parita' di principio attivo, di  dosaggio,
di  forma  farmaceutica,  di  modalita'  di  rilascio  e  di   unita'
posologiche. La dispensazione, da parte dei farmacisti, di medicinali
aventi le medesime caratteristiche e prezzo di  vendita  al  pubblico
piu' alto di quello di rimborso e' possibile previa corresponsione da
parte dell'assistito della differenza tra  il  prezzo  di  vendita  e
quello di rimborso. I prezzi massimi di rimborso  sono  stabiliti  in
misura idonea a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a  600
milioni di euro annui che restano nelle disponibilita' regionali. )) 
  10. Il  prezzo  al  pubblico  dei  medicinali  equivalenti  di  cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.  405,
e  successive  modificazioni,  e'  ridotto  dell'12,5  per  cento   a
decorrere dal 1° giugno 2010 e fino al 31 dicembre 2010. La riduzione
non si applica ai medicinali originariamente coperti  da  brevetto  o
che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto,  ne'  ai
medicinali il cui prezzo sia stato negoziato  successivamente  al  30
settembre 2008, nonche' a quelli per i quali il prezzo in  vigore  e'
pari al prezzo vigente alla data del 31 dicembre 2009. 
  11. Le direttive periodicamente impartite dal Ministro della salute
all'Agenzia italiana del  farmaco,  ai  sensi  dell'articolo  48  del
decreto-  legge  30  settembre  2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  24  ((  novembre  2003  )),   n.   326,
attribuiscono  priorita'  all'effettuazione  di  adeguati  piani   di
controllo dei medicinali in commercio, con particolare riguardo  alla
qualita' dei principi attivi utilizzati. 
  12. In funzione di quanto disposto dai commi da 6 a 11  il  livello
del finanziamento del Servizio sanitario  nazionale  a  cui  concorre
ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2,  comma  67,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' rideterminato in riduzione di  600
milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. 
  13. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210
e successive modificazioni si  interpreta  nel  senso  che  la  somma
corrispondente all'importo dell'indennita' integrativa  speciale  non
e' rivalutata secondo il tasso d'inflazione. 
  14. Fermo restando gli effetti esplicati  da  sentenze  passate  in
giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  cessa   l'efficacia   di
provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al  comma
13, in forza di un titolo esecutivo. Sono  fatti  salvi  gli  effetti
prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  15. Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi del  comma  13
dell'articolo  50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,
ai fini dell'evoluzione della Tessera Sanitaria (TS) di cui al  comma
1 del predetto  articolo  50  verso  la  Tessera  Sanitaria  -  Carta
nazionale dei  servizi  (TS-CNS),  in  occasione  del  rinnovo  delle
tessere in scadenza il Ministero dell'economia e delle  finanze  cura
la generazione e la progressiva  consegna  della  TS-CNS,  avente  le
caratteristiche tecniche  di  cui  all'Allegato  B  del  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della  salute  e  con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri
Dipartimento per l'innovazione e le  tecnologie  ((  11  marzo  2004,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  251
del 25 ottobre 2004, e successive modificazioni. ))  A  tal  fine  e'
autorizzata la  spesa  di  20  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2011. 
  16.  Nelle  more  dell'emanazione  dei  decreti  attuativi  di  cui
all'articolo 50, comma 5-bis, ultimo  periodo  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, (( dalla legge
24 novembre 2003, )) n. 326, al fine di accelerare  il  conseguimento
dei risparmi derivanti dall'adozione delle modalita' telematiche  per
la trasmissione delle ricette mediche di cui all'articolo  50,  commi
4, 5 e 5-bis, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, il  Ministero
dell'economia e delle finanze, cura l'avvio  della  diffusione  della
suddetta procedura telematica, adottando, in quanto  compatibili,  le
modalita' tecniche operative di cui all'allegato 1  del  decreto  del
Ministro della salute del 26 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 19  marzo  2010,  n.  65.  ((  L'invio  telematico  dei
predetti dati sostituisce a tutti gli effetti la prescrizione  medica
in formato cartaceo. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo dei commi 77  e  88  dell'art.  2
          della gia' citata legge n. 191 del 2009: 
              «77.  E'  definito  quale  standard  dimensionale   del
          disavanzo sanitario strutturale, rispetto al  finanziamento
          ordinario e alle maggiori  entrate  proprie  sanitarie,  il
          livello del 5 per cento, ancorche' coperto  dalla  regione,
          ovvero il livello inferiore al  5  per  cento  qualora  gli
          automatismi fiscali  o  altre  risorse  di  bilancio  della
          regione non garantiscano con la quota libera  la  copertura
          integrale del  disavanzo.  Nel  caso  di  raggiungimento  o
          superamento di  detto  standard  dimensionale,  la  regione
          interessata e' tenuta a presentare entro il  successivo  10
          giugno un piano di  rientro  di  durata  non  superiore  al
          triennio, elaborato con l'ausilio dell'Agenzia italiana del
          farmaco (AIFA)  e  dell'Agenzia  nazionale  per  i  servizi
          sanitari regionali (AGENAS) ai sensi dell'articolo 1, comma
          180, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  e  successive
          modificazioni,  per  le  parti  non  in  contrasto  con  la
          presente legge, che contenga sia le misure di  riequilibrio
          del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza,
          per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente piano
          sanitario nazionale e dal vigente  decreto  del  Presidente
          del Consiglio  dei  ministri  di  fissazione  dei  medesimi
          livelli  essenziali  di  assistenza,  sia  le  misure   per
          garantire l'equilibrio di bilancio  sanitario  in  ciascuno
          degli anni compresi nel piano stesso.». 
              «88. Per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro
          e gia' commissariate alla data di entrata in  vigore  della
          presente  legge  restano  fermi  l'assetto  della  gestione
          commissariale previgente per la prosecuzione del  piano  di
          rientro, secondo  programmi  operativi,  coerenti  con  gli
          obiettivi   finanziari   programmati,    predisposti    dal
          commissario ad acta, nonche' le relative azioni di supporto
          contabile e gestionale. E' fatta salva la possibilita'  per
          la regione di presentare un nuovo piano di rientro ai sensi
          della disciplina recata dal presente  articolo.  A  seguito
          dell'approvazione    del    nuovo    piano    cessano     i
          commissariamenti, secondo i tempi e le  procedure  definiti
          nel  medesimo  piano  per  il  passaggio   dalla   gestione
          straordinaria   commissariale   alla   gestione   ordinaria
          regionale. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui
          all' articolo 1, comma 174, della legge 30  dicembre  2004,
          n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
          articolo, e ai commi da 80 a 86 del presente articolo.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  1  del
          decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni  urgenti
          per il contenimento della spesa sanitaria e in  materia  di
          regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189: 
              «2. In favore  delle  regioni  che  hanno  sottoscritto
          accordi in applicazione dell'articolo 1, comma  180,  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
          e nelle quali, ai sensi dell'articolo 4  del  decreto-legge
          1° ottobre 2007, n.  159,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' stato nominato  il
          commissario ad acta per l'attuazione del piano di  rientro,
          puo' essere autorizzata, con  deliberazione  del  Consiglio
          dei Ministri,  l'erogazione,  in  tutto  o  in  parte,  del
          maggior finanziamento condizionato alla  verifica  positiva
          degli   adempimenti,   in   deroga   a   quanto   stabilito
          dall'articolo 8 dell'intesa tra lo Stato, le regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 105 del  7  maggio  2005,  e  dallo  specifico
          accordo sottoscritto fra lo Stato  e  la  singola  regione.
          L'autorizzazione puo' essere deliberata  qualora  si  siano
          verificate le seguenti condizioni: 
                a) si sia manifestata, in conseguenza  della  mancata
          erogazione  del  maggior  finanziamento  condizionato  alla
          verifica positiva  degli  adempimenti,  una  situazione  di
          emergenza finanziaria regionale tale da  compromettere  gli
          impegni finanziari assunti dalla  regione  stessa,  nonche'
          l'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionale,
          con possibili gravi ripercussioni sistemiche; 
                b) siano stati adottati, da parte del commissario  ad
          acta,  entro  il  termine  indicato  dal   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  provvedimenti  significativi  in
          termini  di  effettiva  e  strutturale   correzione   degli
          andamenti della spesa, da verificarsi da parte  del  tavolo
          di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per
          la verifica dei livelli essenziali di  assistenza,  di  cui
          rispettivamente agli articoli 9 e 12  della  citata  intesa
          del 23 marzo 2005.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 6-bis del  gia'  citato
          decreto-legge n. 185 del 2008: 
              «Art.  6-bis  (Disposizioni  in  materia  di  disavanzi
          sanitari). - 1. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge  7
          ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  trova  applicazione,  su
          richiesta delle regioni interessate,  alle  condizioni  ivi
          previste, anche  nei  confronti  delle  regioni  che  hanno
          sottoscritto accordi in applicazione dell'articolo 1, comma
          180, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  e  successive
          modificazioni, e nelle  quali  non  e'  stato  nominato  il
          commissario ad acta per l'attuazione del piano di  rientro.
          L'autorizzazione di  cui  al  presente  comma  puo'  essere
          deliberata a condizione che la  regione  interessata  abbia
          provveduto alla copertura del disavanzo  sanitario  residuo
          con risorse di  bilancio  idonee  e  congrue  entro  il  31
          dicembre dell'esercizio interessato. 
              2. Le somme erogate alla regione ai sensi del  comma  1
          si intendono erogate  a  titolo  di  anticipazione  e  sono
          oggetto  di  recupero,  a  valere  su  somme  spettanti   a
          qualsiasi titolo, qualora la regione interessata non  attui
          il piano di rientro nella dimensione finanziaria  stabilita
          nello stesso. Con deliberazione del Consiglio dei  ministri
          sono stabiliti l'entita', i  termini  e  le  modalita'  del
          predetto  recupero,  in  relazione  ai  mancati   obiettivi
          regionali. 
              3. Ai fini del  rispetto  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica  e  di  programmazione  sanitaria  connessi  anche
          all'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari,
          con riferimento all'anno 2008, nelle regioni per  le  quali
          si e' verificato il mancato raggiungimento degli  obiettivi
          programmati     di     risanamento      e      riequilibrio
          economico-finanziario contenuti nello  specifico  piano  di
          rientro  dai  disavanzi  sanitari,   di   cui   all'accordo
          sottoscritto ai sensi dell'articolo  1,  comma  180,  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
          non si applicano le misure previste dall'articolo 1,  comma
          796, lettera b), sesto periodo,  della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296, limitatamente  all'importo  corrispondente  a
          quello per il quale la regione ha  adottato,  entro  il  31
          dicembre 2008, misure di copertura  di  bilancio  idonee  e
          congrue a conseguire  l'equilibrio  economico  nel  settore
          sanitario per  il  medesimo  anno,  fermo  restando  quanto
          previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007,
          n. 159,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.». 
              - Si riporta il testo del comma 180 dell'art.  1  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive  modificazioni
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005): 
              «180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai
          commi 174 e 176 nonche' in caso di mancato adempimento  per
          gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del  supporto
          tecnico dell'Agenzia  per  i  servizi  sanitari  regionali,
          procede ad una  ricognizione  delle  cause  ed  elabora  un
          programma     operativo     di     riorganizzazione,     di
          riqualificazione o di potenziamento del Servizio  sanitario
          regionale, di durata non superiore al triennio. I  Ministri
          della salute e dell'economia e delle finanze e  la  singola
          regione  stipulano  apposito  accordo  che  individui   gli
          interventi necessari per il  perseguimento  dell'equilibrio
          economico,  nel  rispetto   dei   livelli   essenziali   di
          assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa  prevista
          dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione
          necessaria per la riattribuzione alla  regione  interessata
          del maggiore finanziamento  anche  in  maniera  parziale  e
          graduale, subordinatamente alla  verifica  della  effettiva
          attuazione del programma.». 
              - Si  riporta  il  testo  del  comma  15  dell'art.  13
          dell'Intesa sancita dalla  Conferenza  Stato-Regioni  nella
          seduta del 3 dicembre  2009  (Intesa  tra  il  Governo,  le
          Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          concernente il nuovo Patto  per  la  salute  per  gli  anni
          2010-2012): 
              «15. Lo Stato si impegna ad adottare misure legislative
          dirette a prevedere quanto segue: 
                a) al  fine  di  assicurare  il  conseguimento  degli
          obiettivi dei piani  di  rientro  dai  disavanzi  sanitari,
          sottoscritti ai sensi dell'art. 1, comma 180,  della  legge
          30 dicembre 2004, n. 311,  nella  loro  unitarieta',  anche
          mediante il regolare svolgimento dei pagamenti  dei  debiti
          accertati in attuazione dei medesimi Piani, per un  periodo
          di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  legge
          attuativa  della  presente  Intesa   non   possono   essere
          intraprese o  proseguite  azioni  esecutive  nei  confronti
          delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle  regioni
          medesime  e  i  pignoramenti  eventualmente  eseguiti   non
          vincolano gli enti debitori ed i tesorieri, i quali possono
          disporre delle somme per le finalita'  istituzionali  degli
          enti. I relativi debiti insoluti  producono,  nel  suddetto
          periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali
          di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli
          accordi tra le  parti  che  prevedano  tassi  di  interesse
          inferiori; 
                b) le  Regioni  interessate  dai  piani  di  rientro,
          d'intesa con il Governo, possono utilizzare,  nel  rispetto
          degli equilibri di finanza pubblica, a copertura dei debiti
          sanitari, le risorse FAS relative ai programmi di interesse
          strategico regionale di cui alla delibera CIPE  n.  1/2009,
          nel limite individuato nella delibera di presa  d'atto  dei
          singoli piani attuativi regionali da parte del CIPE; 
                c) limitatamente ai risultati d'esercizio 2009, nelle
          regioni  per  le  quali  si  e'   verificato   il   mancato
          raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e
          riequilibrio    economico-finanziario    contenuti    nello
          specifico Piano di rientro dei disavanzi sanitari,  di  cui
          all'accordo sottoscritto ai sensi  dell'articolo  1,  comma
          180, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311  e  successive
          modificazioni, e' consentito provvedere alla copertura  del
          disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio  regionale
          a condizione che le relative misure di copertura, idonee  e
          congrue,  risultino  essere  state  adottate  entro  il  31
          dicembre 2009; 
                d) con riferimento ai risultati  dell'esercizio  2009
          si applicano, secondo le procedure  previste  dall'articolo
          1, comma 174, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  le
          disposizioni  di  cui  al  comma  12  in  deroga  a  quanto
          stabilito dall'articolo 1, comma  796,  lettera  b),  sesto
          periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.». 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  77-quater
          del  gia'  citato  decreto-legge  n.  112  del  2008,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «3. L'anticipazione mensile per il finanziamento  della
          spesa sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 796,  lettera
          d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  a  favore  delle
          regioni a statuto ordinario e della Regione  siciliana,  e'
          accreditata sulle  contabilita'  speciali  infruttifere  al
          netto delle somme cumulativamente trasferite  a  titolo  di
          IRAP e di addizionale regionale  all'IRPEF  e  delle  somme
          trasferite ai sensi del comma 4 del presente  articolo  per
          le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la Regione
          siciliana.  In  caso  di  necessita'   i   recuperi   delle
          anticipazioni sono effettuati anche a  valere  sulle  somme
          affluite nell'esercizio successivo sui  conti  correnti  di
          cui all'articolo 40, comma 1, del  decreto  legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446, ovvero  sulle  somme  da  erogare  a
          qualsiasi titolo a carico del bilancio statale. I  recuperi
          delle  anticipazioni  di  tesoreria  non  vengono  comunque
          effettuati a valere sui proventi  derivanti  dalle  manovre
          eventualmente disposte dalla regione con riferimento ai due
          tributi sopraccitati.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  26  della  legge  23
          dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (Legge
          finanziaria 2000): 
              «Art.  26  (Acquisto  di  beni  e  servizi).  -  1.  Il
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica, nel rispetto della vigente normativa in  materia
          di scelta del contraente,  stipula,  anche  avvalendosi  di
          societa' di consulenza specializzate, selezionate anche  in
          deroga  alla  normativa  di  contabilita'   pubblica,   con
          procedure competitive tra primarie  societa'  nazionali  ed
          estere, convenzioni con le  quali  l'impresa  prescelta  si
          impegna ad accettare, sino a  concorrenza  della  quantita'
          massima  complessiva  stabilita  dalla  convenzione  ed  ai
          prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi  di  fornitura
          di beni e servizi deliberati  dalle  amministrazioni  dello
          Stato anche con il ricorso alla  locazione  finanziaria.  I
          contratti conclusi con l'accettazione  di  tali  ordinativi
          non sono sottoposti al parere di congruita' economica. 
              2.  Il  parere  del  Consiglio   di   Stato,   previsto
          dall'articolo 17, comma 25,  lettera  c),  della  legge  15
          maggio 1997, n. 127, non e' richiesto per le convenzioni di
          cui  al  comma  1  del  presente  articolo.  Alle  predette
          convenzioni  e   ai   relativi   contratti   stipulati   da
          amministrazioni dello  Stato,  in  luogo  dell'articolo  3,
          comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si
          applica il comma 4 del medesimo  articolo  3  della  stessa
          legge. 
              3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere  alle
          convenzioni stipulate ai  sensi  del  comma  1,  ovvero  ne
          utilizzano i  parametri  di  prezzo-qualita',  come  limiti
          massimi, per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  comparabili
          oggetto   delle   stesse,   anche   utilizzando   procedure
          telematiche per l'acquisizione di beni e servizi  ai  sensi
          del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile  2002,
          n. 101. La stipulazione di un contratto in  violazione  del
          presente comma e' causa di responsabilita'  amministrativa;
          ai fini della determinazione del danno  erariale  si  tiene
          anche conto della differenza tra il prezzo  previsto  nelle
          convenzioni   e   quello   indicato   nel   contratto.   Le
          disposizioni di cui al presente comma non si  applicano  ai
          comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti  e  ai  comuni
          montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. 
              3-bis.  I  provvedimenti  con  cui  le  amministrazioni
          pubbliche  deliberano  di  procedere  in  modo  autonomo  a
          singoli acquisti di beni  e  servizi  sono  trasmessi  alle
          strutture e agli uffici preposti al controllo di  gestione,
          per  l'esercizio  delle  funzioni  di  sorveglianza  e   di
          controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
          sottoscritto il contratto allega allo stesso  una  apposita
          dichiarazione con la quale attesta,  ai  sensi  e  per  gli
          effetti degli  articoli  47  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  e
          successive  modifiche,  il  rispetto   delle   disposizioni
          contenute nel comma 3. 
              4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
          uffici  preposti  al  controllo  di   gestione   ai   sensi
          dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
          286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al  comma
          3, richiedendo eventualmente al Ministero del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
          circa    le    caratteristiche     tecnico-funzionali     e
          l'economicita'  dei  prodotti  acquisiti.   Annualmente   i
          responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
          direzione politica una relazione riguardante  i  risultati,
          in termini di riduzione  di  spesa,  conseguiti  attraverso
          l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
          relazioni  sono  rese  disponibili  sui  siti  Internet  di
          ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
          ove gli uffici preposti al controllo di gestione non  siano
          costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
          servizi di controllo interno. 
              5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica presenta annualmente  alle  Camere
          una relazione che illustra le modalita' di  attuazione  del
          presente articolo nonche' i risultati conseguiti.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  59  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2001): 
              «Art. 59  (Acquisto  di  beni  e  servizi  a  rilevanza
          regionale degli enti decentrati di spesa). - 1. [Al fine di
          realizzare l'acquisizione di beni  e  servizi  a  rilevanza
          regionale alle migliori condizioni  del  mercato  da  parte
          degli enti decentrati di spesa, il  Ministero  del  tesoro,
          del bilancio  e  della  programmazione  economica  promuove
          aggregazioni di enti con il compito di elaborare  strategie
          comuni di acquisto attraverso  la  standardizzazione  degli
          ordini di acquisto per specie merceologiche e la  eventuale
          stipula di convenzioni valevoli  su  parte  del  territorio
          nazionale, a cui volontariamente possono aderire tutti  gli
          enti interessati]. 
              2.   In   particolare   vengono    promosse,    sentiti
          rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della
          sanita' e il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica: 
                a)  piu'  aggregazioni  di  province  e  di   comuni,
          appartenenti a regioni diverse, indicati  dalla  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali; 
                b)  piu'  aggregazioni   di   aziende   sanitarie   e
          ospedaliere appartenenti a regioni diverse  indicate  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
                c) piu' aggregazioni di  universita'  appartenenti  a
          regioni diverse indicate dalla  Conferenza  permanente  dei
          rettori delle universita' italiane]. 
              3. Per lo svolgimento delle attivita' strumentali e  di
          supporto  alla  didattica  e  alla  ricerca,  una  o   piu'
          universita'  possono  costituire  fondazioni   di   diritto
          privato con la partecipazione di  enti  ed  amministrazioni
          pubbliche e soggetti privati. Con regolamento  adottato  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le  modalita'  per
          la  costituzione  e   il   funzionamento   delle   predette
          fondazioni, con individuazione delle tipologie di attivita'
          e di  beni  che  possono  essere  conferiti  alle  medesime
          nell'osservanza del criterio della strumentalita'  rispetto
          alle  funzioni  istituzionali,   che   rimangono   comunque
          riservate all'universita'. 
              4. - 5 - 6 (abrogati).». 
              - Si riporta il testo  del  comma  4  dell'art.  2  del
          decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti
          in materia di spesa sanitaria),  convertito  con  legge  16
          novembre 2001, n. 405: 
              «4. Nel monitoraggio  della  spesa  sanitaria  relativa
          alle singole regioni si attribuisce separata evidenza: 
                a)  agli  acquisti  effettuati  al  di  fuori   delle
          convenzioni  e  per  importi   superiori   ai   prezzi   di
          riferimento; 
                b)  alla  spesa  complessiva  per  il  personale  del
          comparto sanita',  ivi  compreso  il  personale  dirigente,
          superiore al livello registrato nell'anno 2000, fatti salvi
          gli incrementi previsti dai rinnovi contrattuali.». 
              - Per il riferimento al  comma  67  dell'art.  2  della
          legge 23 dicembre 2009,  n.  191  si  vedano  i  rifermenti
          normativi all'art. 9. 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  4  dell'art.   1
          dell'Intesa  Stato-Regioni  in  materia  sanitaria  per  il
          triennio 2010-2012 sancita nella riunione della  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009: 
              «4. A tali risorse aggiuntive concorrono: 
                a) il riconoscimento con riferimento alla  competenza
          2010 di incrementi da rinnovo contrattuale  pari  a  quelli
          derivanti dal  riconoscimento  dell'indennita'  di  vacanza
          contrattuale con economie pari a 466 milioni di euro annui; 
                b) il finanziamento a carico del bilancio dello Stato
          di 584 milioni di euro per l'anno 2010 e di 419 milioni  di
          euro per l'anno 2011; 
                c) le ulteriori misure che lo  Stato  si  impegna  ad
          adottare nel corso del 2010 dirette ad assicurare  l'intero
          importo delle predette risorse aggiuntive.». 
              - Si riporta il testo del comma 10  dell'art.  8  della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537  (Interventi  correttivi  di
          finanza pubblica): 
              «10. Entro il 31 dicembre 1993,  la  Commissione  unica
          del farmaco di cui all'articolo 7 del  decreto  legislativo
          30 giugno 1993, n. 266  ,  procede  alla  riclassificazione
          delle specialita' medicinali e dei  preparati  galenici  di
          cui al comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi
          in una delle seguenti classi: 
                a)  farmaci  essenziali  e   farmaci   per   malattie
          croniche; 
                b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a),
          di rilevante interesse terapeutico; 
                c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate
          alle lettere a) e b) ad eccezione dei farmaci non  soggetti
          a ricetta con accesso alla pubblicita' al pubblico; 
                c-bis) farmaci non  soggetti  a  ricetta  medica  con
          accesso alla pubblicita' al pubblico (OTC)." 
              - Si riporta il testo del comma 40  dell'art.  1  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica): 
              «40. A decorrere dall'anno 1997, le quote di  spettanza
          sul  prezzo  di  vendita  al  pubblico  delle   specialita'
          medicinali  collocate  nelle  classi  a)  e  b),   di   cui
          all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,  n.
          537 , sono fissate per  le  aziende  farmaceutiche,  per  i
          grossisti e per i farmacisti rispettivamente al  66,65  per
          cento, al 3 per cento e al 30,35 per cento  sul  prezzo  di
          vendita  al  pubblico  al  netto  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto  (IVA).  Il  Servizio  sanitario  nazionale,   nel
          procedere  alla  corresponsione  alle  farmacie  di  quanto
          dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo
          al lordo dei ticket e al netto dell'IVA pari  al  3,75  per
          cento per  le  specialita'  medicinali  il  cui  prezzo  di
          vendita al pubblico e' inferiore a lire 50.000,  al  6  per
          cento per  le  specialita'  medicinali  il  cui  prezzo  di
          vendita al pubblico e' compreso  tra  lire  50.000  e  lire
          99.999, al 9 per cento per le specialita' medicinali il cui
          prezzo di vendita al pubblico e' compreso tra lire  100.000
          e lire 199.999,  al  12,5  per  cento  per  le  specialita'
          medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' compreso
          tra euro 103,29 e euro 154,94 e al  19  per  cento  per  le
          specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico
          e' superiore a euro  154,94.  Il  Ministero  della  salute,
          sentite   le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
          rappresentative  delle  farmacie   pubbliche   e   private,
          sottopone a revisione annuale gli intervalli di prezzo e  i
          limiti di fatturato, di  cui  al  presente  comma.  Per  le
          farmacie rurali che godono dell'indennita' di residenza  ai
          sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 ,  e
          successive modificazioni, con un fatturato annuo in  regime
          di Servizio  sanitario  nazionale  al  netto  dell'IVA  non
          superiore a lire 750 milioni, restano in vigore le quote di
          sconto di cui all'articolo  2,  comma  1,  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549 . Per le farmacie  con  un  fatturato
          annuo in regime di servizio sanitario  nazionale  al  netto
          dell'IVA non superiore a lire 500 milioni,  le  percentuali
          previste dal presente comma sono ridotte in misura pari  al
          60 per cento.». 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  13  del
          decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti  in
          favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella
          regione  Abruzzo  nel  mese  di  aprile  2009  e  ulteriori
          interventi urgenti di protezione civile),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77: 
              «Art. 13 (Spesa farmaceutica ed altre misure in materia
          di spesa  sanitaria).  -  1.  Al  fine  di  conseguire  una
          razionalizzazione della spesa farmaceutica territoriale: 
                a) il prezzo al pubblico dei  medicinali  equivalenti
          di cui  all'articolo  7,  comma  1,  del  decreto-legge  18
          settembre 2001,  n.  347,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  16  novembre  2001,  n.  405,  e   successive
          modificazioni, e' ridotto del 12 per cento a decorrere  dal
          trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata
          in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre  2009.
          La riduzione non si applica ai  medicinali  originariamente
          coperti da brevetto o  che  abbiano  usufruito  di  licenze
          derivanti da tale brevetto, ne' ai medicinali il cui prezzo
          sia stato negoziato successivamente al 30  settembre  2008.
          Per un periodo di dodici  mesi  a  partire  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto  e  ferma  restando
          l'applicazione delle ulteriori  trattenute  previste  dalle
          norme  vigenti,  il  Servizio   sanitario   nazionale   nel
          procedere  alla  corresponsione  alle  farmacie  di  quanto
          dovuto per l'erogazione di farmaci trattiene, a  titolo  di
          recupero del valore  degli  extra  sconti  praticati  dalle
          aziende farmaceutiche nel corso dell'anno 2008,  una  quota
          pari all'1,4 per  cento  calcolata  sull'importo  al  lordo
          delle eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico
          dell'assistito e delle trattenute convenzionali e di legge.
          Tale trattenuta e' effettuata nell'anno 2009  in  due  rate
          annuali e non si applica alle farmacie rurali con fatturato
          annuo in regime di Servizio sanitario nazionale,  al  netto
          dell'imposta sul valore aggiunto,  inferiore  a  258.228,45
          euro. A tale fine le regioni  e  le  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano  adottano  le  necessarie  disposizioni
          entro il 30 giugno 2009; 
                b) per i medicinali equivalenti di  cui  all'articolo
          7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre  2001,  n.  347,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  novembre
          2001, n. 405, e successive  modificazioni,  con  esclusione
          dei medicinali originariamente coperti da  brevetto  o  che
          abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, le
          quote di spettanza sul prezzo di  vendita  al  pubblico  al
          netto dell'imposta sul valore aggiunto, stabilite dal primo
          periodo  del  comma  40  dell'articolo  1  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, sono  cosi'  rideterminate:  per  le
          aziende farmaceutiche 58,65 per cento, per i grossisti 6,65
          per cento e per i farmacisti 26,7 per cento.  La  rimanente
          quota dell'8 per cento e' ridistribuita fra i farmacisti ed
          i grossisti secondo le regole di mercato ferma restando  la
          quota minima per la farmacia del 26,7  per  cento.  Per  la
          fornitura dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7,
          comma 1, del  decreto-legge  18  settembre  2001,  n.  347,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  novembre
          2001, n. 405, il mancato rispetto delle quote di  spettanza
          previste dal primo periodo della  presente  lettera,  anche
          mediante cessione di quantitativi  gratuiti  di  farmaci  o
          altra  utilita'  economica,  comporta,  con  modalita'   da
          stabilirsi con  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della
          salute e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze: 
                  1)  per  l'azienda  farmaceutica,   la   riduzione,
          mediante determinazione dell'AIFA, del  20  per  cento  del
          prezzo  al   pubblico   dei   farmaci   interessati   dalla
          violazione,  ovvero,  in   caso   di   reiterazione   della
          violazione, la riduzione del 50 per cento di tale prezzo; 
                  2)  per  il  grossista,  l'obbligo  di  versare  al
          Servizio sanitario  regionale  una  somma  pari  al  doppio
          dell'importo dello sconto non dovuto, ovvero,  in  caso  di
          reiterazione della violazione, pari al  quintuplo  di  tale
          importo; 
                  3) per la farmacia, l'applicazione  della  sanzione
          pecuniaria amministrativa da  cinquecento  euro  a  tremila
          euro. In caso di reiterazione della violazione  l'autorita'
          amministrativa competente puo' ordinare la  chiusura  della
          farmacia per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni; 
                c) il tetto di spesa  per  l'assistenza  farmaceutica
          territoriale  di  cui  all'articolo   5,   comma   1,   del
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007,  n.  222,  e'
          rideterminato nella misura del 13,6 per  cento  per  l'anno
          2009.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  48  del  gia'  citato
          decreto-legge n. 269 del 2003: 
              «Art.   48.   (Tetto   di   spesa   per    l'assistenza
          farmaceutica). -  1.  A  decorrere  dall'anno  2004,  fermo
          restando quanto gia' previsto dall'articolo 5, comma 1, del
          decreto-legge 18 settembre 2001, n.  347,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre  2001,  n.  405,  in
          materia di assistenza farmaceutica territoriale, l'onere  a
          carico del SSN per l'assistenza  farmaceutica  complessiva,
          compresa quella relativa al  trattamento  dei  pazienti  in
          regime di ricovero ospedaliero,  e'  fissata,  in  sede  di
          prima  applicazione,  al  16  per  cento  come  valore   di
          riferimento,  a  livello  nazionale  ed  in  ogni   singola
          regione. Tale percentuale  puo'  essere  rideterminata  con
          decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          Regioni  e  le  Province  autonome,  tenuto  conto  di  uno
          specifico flusso informativo  sull'assistenza  farmaceutica
          relativa ai  farmaci  a  distribuzione  diretta,  a  quelli
          impiegati nelle varie forme di  assistenza  distrettuale  e
          residenziale nonche'  a  quelli  utilizzati  nel  corso  di
          ricoveri ospedalieri, attivato a decorrere dal  1°  gennaio
          2004 sulla base di Accordo definito in sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province autonome. Il decreto,  da  emanarsi  entro  il  30
          giugno 2004, tiene conto dei risultati derivanti dal flusso
          informativo dei dati. 
              2.  Fermo  restando  che  il  farmaco  rappresenta  uno
          strumento di tutela della salute e che  i  medicinali  sono
          erogati dal Servizio Sanitario Nazionale in quanto  inclusi
          nei livelli essenziali di assistenza, al fine di  garantire
          l'unitarieta' delle attivita' in materia di farmaceutica  e
          di  favorire  in  Italia  gli  investimenti  in  ricerca  e
          sviluppo, e' istituita, con effetto dal  1°  gennaio  2004,
          l'Agenzia  Italiana  del  Farmaco,  di  seguito  denominata
          Agenzia,  sottoposta  alle  funzioni   di   indirizzo   del
          Ministero della salute e alla vigilanza del Ministero della
          salute e del Ministero dell'economia e delle finanze. 
              3. L'Agenzia e' dotata  di  personalita'  giuridica  di
          diritto   pubblico   e    di    autonomia    organizzativa,
          patrimoniale,  finanziaria  e   gestionale.   Alla   stessa
          spettano, oltre che i compiti di cui al comma 5, compiti  e
          funzioni di alta consulenza  tecnica  al  Governo  ed  alla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome, in materia di politiche per
          il farmaco con riferimento alla ricerca, agli  investimenti
          delle aziende in ricerca e sviluppo, alla produzione,  alla
          distribuzione,   alla   informazione   scientifica,    alla
          regolazione  della  promozione,   alla   prescrizione,   al
          monitoraggio del consumo, alla sorveglianza  sugli  effetti
          avversi, alla rimborsabilita' e ai prezzi. 
              4. Sono organi dell'Agenzia da  nominarsi  con  decreto
          del Ministro della salute: 
                a)  il  direttore  generale,  nominato   sentita   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome; 
                b) il consiglio di amministrazione costituito  da  un
          Presidente designato dal Ministro  della  salute,  d'intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le Regioni e le Province autonome, e da quattro  componenti
          di cui due designati dal Ministro della salute e due  dalla
          predetta Conferenza permanente; 
                c) il collegio dei revisori dei conti  costituito  da
          tre  componenti,  di  cui  uno   designato   dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze, con funzioni di  presidente,
          uno dal  Ministro  della  salute  e  uno  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province autonome. 
              5. L'Agenzia svolge  i  compiti  e  le  funzioni  della
          attuale Direzione Generale dei Farmaci  e  dei  Dispositivi
          Medici, con esclusione delle funzioni di cui  alle  lettere
          b), c), d), e) ed f)  del  comma  3,  dell'articolo  3  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  28  marzo  2003,   n.   129.   In   particolare
          all'Agenzia, nel rispetto degli accordi tra Stato e Regioni
          relativi al tetto programmato di spesa farmaceutica ed alla
          relativa  variazione  annua  percentuale,  e'  affidato  il
          compito di: 
                a) promuovere la definizione di  liste  omogenee  per
          l'erogazione e di linee guida per la terapia  farmacologica
          anche per i farmaci a  distribuzione  diretta,  per  quelli
          impiegati nelle varie forme di  assistenza  distrettuale  e
          residenziale nonche' per quelli  utilizzati  nel  corso  di
          ricoveri ospedalieri; 
                b)    monitorare,    avvalendosi    dell'Osservatorio
          sull'impiego    dei    medicinali    (OSMED),    coordinato
          congiuntamente dal Direttore generale  dell'Agenzia  o  suo
          delegato e da un rappresentate designato  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province autonome, e, in collaborazione con le Regioni e le
          Province autonome,  il  consumo  e  la  spesa  farmaceutica
          territoriale ed ospedaliera a carico del SSN e i consumi  e
          la spesa farmaceutica a carico del cittadino.  I  dati  del
          monitoraggio  sono  comunicati  mensilmente  al   Ministero
          dell'economia e delle finanze; 
                c) provvedere entro il 30 settembre di ogni  anno,  o
          semestralmente nel caso di sfondamenti del tetto  di  spesa
          di  cui  al  comma  1,  a  redigere  l'elenco  dei  farmaci
          rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale,  sulla  base
          dei criteri di costo e di efficacia in modo da  assicurare,
          su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata
          nei  vigenti  documenti  contabili  di  finanza   pubblica,
          nonche', in particolare, il rispetto dei livelli  di  spesa
          definiti  nell'Accordo  tra  Governo,  Regioni  e  Province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  in  data  8  agosto  2001,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6  settembre
          2001; 
                d) prevedere, nel caso di immissione di nuovi farmaci
          comportanti, a parere della struttura  tecnico  scientifica
          individuata dai decreti  di  cui  al  comma  13,  vantaggio
          terapeutico aggiuntivo, in sede di revisione ordinaria  del
          prontuario, una specifica valutazione  di  costo-efficacia,
          assumendo  come  termini  di   confronto   il   prezzo   di
          riferimento per la relativa categoria terapeutica  omogenea
          e il costo giornaliero comparativo nell'ambito  di  farmaci
          con  le  stesse  indicazioni  terapeutiche,  prevedendo  un
          premio di prezzo sulla base dei  criteri  previsti  per  la
          normativa vigente, nonche' per i farmaci orfani; 
                e) provvedere alla immissione di  nuovi  farmaci  non
          comportanti, a  parere  della  predetta  struttura  tecnico
          scientifica individuata dai decreti di  cui  al  comma  13,
          vantaggio terapeutico, in sede di revisione  ordinaria  del
          prontuario, solo se il prezzo del  medesimo  medicinale  e'
          inferiore o uguale al prezzo piu' basso dei medicinali  per
          la relativa categoria terapeutica omogenea; 
                f) procedere in caso  di  superamento  del  tetto  di
          spesa di cui al comma 1, in concorso con le misure  di  cui
          alle  lettere  b),  c),  d),  e)  del  presente  comma,   a
          ridefinire, anche temporaneamente, nella misura del 60  per
          cento del superamento, la quota di spettanza al  produttore
          prevista dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre
          1996, n. 662. La quota di spettanza  dovuta  al  farmacista
          per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario  nazionale
          viene rideterminata includendo la riduzione della quota  di
          spettanza al  produttore,  che  il  farmacista  riversa  al
          Servizio come maggiorazione dello sconto. Il  rimanente  40
          per cento del superamento  viene  ripianato  dalle  Regioni
          attraverso  l'adozione  di  specifiche  misure  in  materia
          farmaceutica,  di  cui  all'articolo  4,   comma   3,   del
          decreto-legge 18 settembre 2001, n.  347,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16  novembre  2001,  n.  405,  e
          costituisce    adempimento     ai     fini     dell'accesso
          all'adeguamento del finanziamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale, ai sensi dell'articolo 4  del  decreto-legge  15
          aprile 2002, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni; 
                f-bis) procedere, in caso di superamento del tetto di
          spesa di cui al comma 1, ad integrazione o  in  alternativa
          alle misure di cui  alla  lettera  f),  ad  una  temporanea
          riduzione del prezzo  dei  farmaci  comunque  dispensati  o
          impiegati dal Servizio sanitario  nazionale,  nella  misura
          del 60 per cento del superamento; 
                g) proporre nuove modalita', iniziative e interventi,
          anche di cofinanziamento pubblico-privato,  per  promuovere
          la ricerca scientifica di carattere  pubblico  sui  settori
          strategici del farmaco e per favorire gli  investimenti  da
          parte delle aziende in ricerca e sviluppo; 
                h) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, il
          programma annuale di attivita' ed interventi,  da  inviare,
          per il tramite del Ministro della salute,  alla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province autonome, che esprime parere entro il  31  gennaio
          successivo; 
                i)  predisporre  periodici  rapporti  informativi  da
          inviare alle competenti Commissioni parlamentari; 
                l) provvedere, su proposta  della  struttura  tecnico
          scientifica individuata dai decreti di  cui  al  comma  13,
          entro il 30  giugno  2004  alla  definitiva  individuazione
          delle confezioni ottimali per l'inizio  e  il  mantenimento
          delle terapie contro le patologie croniche  con  farmaci  a
          carico del SSN, provvedendo altresi' alla  definizione  dei
          relativi criteri del prezzo. A decorrere dal  settimo  mese
          successivo alla data di  assunzione  del  provvedimento  da
          parte dell'Agenzia, il prezzo dei medicinali  presenti  nel
          Prontuario Farmaceutico  Nazionale,  per  cui  non  si  sia
          proceduto   all'adeguamento   delle   confezioni   ottimali
          deliberate dall'Agenzia, e' ridotto del 30 per cento. 
              6. Le misure di cui al comma 5, lettere c), d), e),  f)
          sono adottate con delibere del consiglio d'amministrazione,
          su proposta del direttore generale. Ai fini della  verifica
          del rispetto dei livelli di spesa di cui al comma  1,  alla
          proposta e' allegata una nota tecnica avente ad oggetto gli
          effetti finanziari sul SSN. 
              7. Dal 1° gennaio 2004, con decreto del Ministro  della
          salute sono trasferite all'Agenzia le unita'  di  personale
          gia' assegnate agli uffici  della  Direzione  Generale  dei
          Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della salute, le
          cui  competenze  transitano  alla  medesima   Agenzia.   Il
          personale trasferito non potra' superare il  60  per  cento
          del personale in servizio alla data del 30  settembre  2003
          presso  la  stessa  Direzione  Generale.  Detto   personale
          conserva  il  trattamento   giuridico   ed   economico   in
          godimento. A seguito del trasferimento del  personale  sono
          ridotte in maniera corrispondente  le  dotazioni  organiche
          del Ministero della  salute  e  le  relative  risorse  sono
          trasferite all'Agenzia. In ogni caso le suddette  dotazioni
          organiche non possono essere reintegrate. Resta  confermata
          la collocazione nel comparto di  contrattazione  collettiva
          attualmente previsto per il personale trasferito  ai  sensi
          del presente comma. L'Agenzia puo' assumere, in relazione a
          particolari e motivate esigenze, cui non  puo'  far  fronte
          con personale in  servizio,  e  nei  limiti  delle  proprie
          disponibilita' finanziarie, personale tecnico  o  altamente
          qualificato, con contratti a tempo determinato  di  diritto
          privato. L'Agenzia puo' altresi'  avvalersi,  nei  medesimi
          limiti di disponibilita' finanziaria,  e  comunque  per  un
          numero non superiore a 40 unita',  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 14, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  di
          personale in  posizione  di  comando  dal  Ministero  della
          salute, dall'Istituto  Superiore  di  sanita',  nonche'  da
          altre Amministrazioni dello  Stato,  dalle  Regioni,  dalle
          Aziende sanitarie e dagli Enti pubblici di ricerca. 
              8. Agli oneri relativi  al  personale,  alle  spese  di
          funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego
          dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera b), punto
          2,   nonche'   per   l'attuazione    del    programma    di
          farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera b),  si
          fa fronte: 
                a) mediante le  risorse  finanziarie  trasferite  dai
          capitoli 3001, 3002, 3003, 3004, 3005,  3006,  3007,  3130,
          3430 e 3431 dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero della salute; 
                b) mediante le entrate derivanti dalla  maggiorazione
          del 20 per cento delle tariffe di cui all'articolo 5, comma
          12, della legge 29  dicembre  1990,  n.  407  e  successive
          modificazioni; 
                c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti
          stipulati con l'Agenzia  europea  per  la  Valutazione  dei
          Medicinali  (EMEA)  e  con  altri  organismi  nazionali  ed
          internazionali    per    prestazioni     di     consulenza,
          collaborazione, assistenza e ricerca; 
                c-bis)  mediante  eventuali  introiti  derivanti   da
          contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di
          consulenza,    collaborazione,     assistenza,     ricerca,
          aggiornamento,  formazione  agli   operatori   sanitari   e
          attivita'  editoriali,   destinati   a   contribuire   alle
          iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico  e
          privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico  sui
          settori strategici del farmaco di cui alla lettera  g)  del
          comma 5, ferma restando la  natura  di  ente  pubblico  non
          economico dell'Agenzia . 
              9.  Le  risorse  di  cui  al  comma  8,   lettera   a),
          confluiscono  nel  fondo  stanziato  in   apposita   unita'
          previsionale  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero  della  salute  e  suddiviso  in  tre   capitoli,
          distintamente riferiti agli oneri  di  gestione,  calcolati
          tenendo conto  dei  vincoli  di  servizio,  alle  spese  di
          investimento,   alla   quota   incentivante   connessa   al
          raggiungimento degli obiettivi gestionali. 
              10. Le risorse di cui al comma 8),  lettere  b)  e  c),
          affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia. 
              10-bis. Le entrate di cui all'articolo 12, commi 7 e 8,
          del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541,  spettano
          per il 60 per cento all'Agenzia ed affluiscono direttamente
          al bilancio della stessa. 
              10-ter. Le somme a carico delle officine  farmaceutiche
          di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo
          29  maggio  1991,  n.  178,  e  successive   modificazioni,
          spettano  all'Agenzia  ed   affluiscono   direttamente   al
          bilancio della stessa. 
              11. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma  9  e'
          autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale. 
              11-bis. Con effetto dal 1° gennaio  2005,  con  decreto
          del Ministro della salute  sono  trasferiti  in  proprieta'
          all'Agenzia i beni mobili del Ministero della salute in uso
          all'Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004. 
              12.  A  decorrere  dall'anno  2005,  al   finanziamento
          dell'Agenzia si provvede ai sensi dell'articolo  11,  comma
          3, lettera  d)  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e
          successive modificazioni. 
              13. Con uno o piu' decreti del Ministro  della  salute,
          di concerto con il Ministro della funzione pubblica  e  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la
          Conferenza Permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome, da adottare  entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,   sono   adottate   le
          necessarie norme regolamentari per  l'organizzazione  e  il
          funzionamento dell'Agenzia, prevedendo  che  l'Agenzia  per
          l'esplicazione  delle  proprie  funzioni  si  organizza  in
          strutture amministrative e tecnico  scientifiche,  compresa
          quella che assume le  funzioni  tecnico  scientifiche  gia'
          svolte dalla Commissione unica del farmaco e  disciplinando
          i casi di decadenza degli  organi  anche  in  relazione  al
          mantenimento  dell'equilibrio  economico  finanziario   del
          settore dell'assistenza farmaceutica. 
              14. La Commissione unica del farmaco cessa di operare a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  del  decreto  di
          cui al comma 13 che regolamenta l'assolvimento di tutte  le
          funzioni gia' svolte dalla medesima  Commissione  da  parte
          degli organi e delle strutture dell'Agenzia. 
              15. Per quanto non diversamente disposto  dal  presente
          articolo si applicano le disposizioni di cui agli  articoli
          8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
              16.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare con propri decreti  le  occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              17. Le Aziende farmaceutiche, entro  il  30  aprile  di
          ogni   anno,   producono   all'Agenzia   autocertificazione
          dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta  nell'anno
          precedente  per  le  attivita'  di  promozione  rivolte  ai
          medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti e della sua
          ripartizione nelle singole voci di costo, sulla base di uno
          schema approvato con decreto del Ministro della salute. 
              18. Entro la medesima data  di  cui  al  comma  17,  le
          Aziende farmaceutiche versano, su apposito fondo  istituito
          presso l'Agenzia, un contributo pari al 5 per  cento  delle
          spese  autocertificate  decurtate  delle   spese   per   il
          personale addetto. 
              19. Le risorse confluite nel fondo di cui al  comma  18
          sono destinate dall'Agenzia: 
                a) per il 50 per cento, alla costituzione di un fondo
          nazionale per l'impiego,  a  carico  del  SSN,  di  farmaci
          orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una
          speranza di cura, in attesa della commercializzazione,  per
          particolari e gravi patologie; 
                b) per il rimanente 50 per cento: 
                  1)  all'istituzione,  nell'ambito   delle   proprie
          strutture, di un Centro di  informazione  indipendente  sul
          farmaco; 
                  2) alla realizzazione, di concerto con le  Regioni,
          di  un  programma  di   farmacovigilanza   attiva   tramite
          strutture  individuate  dalle  Regioni,  con  finalita'  di
          consulenza e formazione continua  dei  Medici  di  Medicina
          generale e dei Pediatri di libera scelta, in collaborazione
          con  le  organizzazioni  di   categorie   e   le   Societa'
          scientifiche pertinenti e le Universita'; 
                  3) alla  realizzazione  di  ricerche  sull'uso  dei
          farmaci  ed  in  particolare  di  sperimentazioni  cliniche
          comparative  tra  farmaci,  tese  a  dimostrare  il  valore
          terapeutico  aggiunto,  nonche'  sui   farmaci   orfani   e
          salvavita, anche attraverso bandi rivolti agli IRCCS,  alle
          Universita' ed alle Regioni; 
                  4) ad altre attivita' di informazione sui  farmaci,
          di  farmacovigilanza,  di  ricerca,  di  formazione  e   di
          aggiornamento del personale. 
              20. Al fine di garantire una migliore  informazione  al
          paziente, a partire dal 1° gennaio 2005, le confezioni  dei
          medicinali devono contenere un foglietto  illustrativo  ben
          leggibile  e   comprensibile,   con   forma   e   contenuto
          autorizzati dall'Agenzia. 
              21. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1, 2,
          3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15 del  decreto  legislativo  30
          dicembre  1992,  n.  541,  le   Regioni   provvedono,   con
          provvedimento anche amministrativo, a disciplinare: 
                a)  pubblicita'  presso  i  medici,   gli   operatori
          sanitari e i farmacisti; 
                b) consegna di campioni gratuiti; 
                c) concessione di  prodotti  promozionali  di  valore
          trascurabile; 
                d) definizione delle modalita' con cui gli  operatori
          del Servizio Sanitario Nazionale comunicano alle Regioni la
          partecipazione  a  iniziative  promosse  o  finanziate   da
          aziende  farmaceutiche   e   da   aziende   fornitrici   di
          dispositivi medici per il Servizio Sanitario Nazionale. 
              22. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e' soppresso.
          E' consentita ai medici di medicina generale ed ai pediatri
          di libera scelta la partecipazione a convegni  e  congressi
          con  accreditamento  ECM  di  tipo  educazionale  su   temi
          pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di
          competenza. Presso tale struttura e' depositato un registro
          con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni
          in questione e tali dati  devono  essere  accessibili  alle
          Regioni e all'Agenzia dei Farmaci di cui al comma 2. 
              23. Nel comma 6 dell'articolo  12  del  citato  decreto
          legislativo n. 541 del 1992, le parole:  «non  comunica  la
          propria  motivata  opposizione»   sono   sostituite   dalle
          seguenti «comunica il proprio parere favorevole, sentita la
          Regione dove ha sede l'evento».  Nel  medesimo  comma  sono
          altresi' soppresse le parole: «o, nell'ipotesi disciplinata
          dal comma 2, non oltre 5  giorni  prima  dalla  data  della
          riunione». 
              24. Nel comma 3 dell'articolo 6, lettera b), del citato
          decreto legislativo n. 541 del 1992, le  parole  da:  «otto
          membri a»  fino  a:  «di  sanita'»  sono  sostituite  dalle
          seguenti:  «un  membro  appartenente  al  Ministero   della
          salute, un membro appartenente  all'istituto  Superiore  di
          Sanita', due membri designati dalla  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province
          autonome». 
              25. La procedura di attribuzione dei crediti  ECM  deve
          prevedere  la  dichiarazione  dell'eventuale  conflitto  di
          interessi da parte dei relatori e degli organizzatori degli
          eventi formativi. 
              26. Il rapporto di dipendenza o di convenzione  con  le
          strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e  con
          le strutture  private  accreditate  e'  incompatibile,  con
          attivita' professionali presso le organizzazioni private di
          cui all'articolo 20, comma 3, del  decreto  legislativo  24
          giugno 2003, n. 211. 
              27. All'articolo 11, comma 1, del  decreto  legislativo
          24  giugno  2003,  n.  211,  sono  apportate  le   seguenti
          modifiche: 
                a) nel  primo  capoverso  le  parole:  «all'autorita'
          competente» sono sostituite  dalle  seguenti:  «all'Agenzia
          italiana   del   farmaco,   alla   Regione    sede    della
          sperimentazione»; 
                b) ... . 
              28.  Con  accordo  sancito  in   sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province autonome, sono definiti  gli  ambiti  nazionale  e
          regionali dell'accordo collettivo  per  la  disciplina  dei
          rapporti con le farmacie, in coerenza con  quanto  previsto
          dal presente articolo. 
              29. Salvo diversa disciplina regionale, a partire dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, il conferimento delle sedi  farmaceutiche
          vacanti  o  di  nuova   istituzione   ha   luogo   mediante
          l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti
          risultati  idonei,  risultante   da   un   concorso   unico
          regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato  dalla
          Regione ogni quattro anni. 
              30. A decorrere dalla data di insediamento degli organi
          dell'Agenzia,  di  cui  al  comma  4,  sono   abrogate   le
          disposizioni  di  cui  all'articolo  3,  comma  9-ter,  del
          decreto-legge  15  aprile  2002,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  15  giugno  2002,  n.  112.  A
          decorrere  dalla  medesima  data  sono  abrogate  le  norme
          previste dall'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto-legge  8
          luglio 2002, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 8 agosto 2002, n. 178. 
              31. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  all'articolo  7  comma  1  del  decreto-legge  18
          settembre 2001,  n.  347,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 16 novembre 2001, n.  405,  sono  soppresse  le
          parole: «tale disposizione non  si  applica  ai  medicinali
          coperti da brevetto sul principio attivo». 
              32.  Dal  1°  gennaio  2005,  lo  sconto   dovuto   dai
          farmacisti al SSN in base all'articolo 1, comma  40,  della
          legge  23  dicembre   1996,   n.   662,   come   modificato
          dall'articolo 52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n.
          289, si applica a tutti i farmaci erogati in regime di SSN,
          fatta eccezione per l'ossigeno terapeutico e per i farmaci,
          siano essi specialita' o generici, che  abbiano  un  prezzo
          corrispondente a quello di  rimborso  cosi'  come  definito
          dall'articolo 7, comma 1, del  decreto-legge  18  settembre
          2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
          novembre 2001, n. 405. 
              33.  Dal  1°  gennaio  2004  i  prezzi   dei   prodotti
          rimborsati   dal   Servizio   Sanitario   Nazionale    sono
          determinati   mediante   contrattazione   tra   Agenzia   e
          Produttori secondo le modalita' e i criteri indicati  nella
          Del.CIPE 1° febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001. 
              34. Fino all'insediamento degli Organi dell'Agenzia, le
          funzioni e i compiti ad essa affidati, sono assicurati  dal
          Ministero della salute  e  i  relativi  provvedimenti  sono
          assunti con decreto del Ministro della salute. 
              35. Fino alla data di entrata in vigore del decreto  di
          cui al comma 13, la Commissione unica del farmaco  continua
          ad operare nella sua attuale  composizione  e  con  le  sue
          attuali funzioni.». 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 5 dell'art.  5  del
          decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159  (Interventi  urgenti
          in  materia  economico-finanziaria,  per  lo   sviluppo   e
          l'equita' sociale), convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n. 222: 
              «Art. 5 (Misure di governo della spesa  e  di  sviluppo
          del settore farmaceutico). - 1. A decorrere dall'anno  2008
          l'onere a carico  del  SSN  per  l'assistenza  farmaceutica
          territoriale,  comprensiva  sia  della  spesa  dei  farmaci
          erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo
          delle quote di partecipazione alla  spesa  a  carico  degli
          assistiti, sia della distribuzione  diretta  di  medicinali
          collocati in classe  «A»  ai  fini  della  rimborsabilita',
          inclusa la distribuzione per conto e  la  distribuzione  in
          dimissione  ospedaliera,  non  puo'  superare   a   livello
          nazionale ed in ogni singola regione il tetto  del  14  per
          cento del  finanziamento  cui  concorre  ordinariamente  lo
          Stato,  inclusi  gli  obiettivi  di  piano  e  le   risorse
          vincolate di spettanza regionale e  al  netto  delle  somme
          erogate per il finanziamento di attivita' non  rendicontate
          dalle aziende sanitarie. Il valore  assoluto  dell'onere  a
          carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia
          a  livello  nazionale  che  in  ogni  singola  regione   e'
          annualmente determinato dal Ministero della  salute,  entro
          il  15  novembre   dell'anno   precedente   a   quello   di
          riferimento, sulla base del  riparto  delle  disponibilita'
          finanziarie per il Servizio sanitario nazionale  deliberato
          dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta
          di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il
          15 ottobre. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese,  le
          regioni  trasmettono  all'Agenzia  italiana   del   farmaco
          (AIFA),  al  Ministero  della   salute   e   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze i  dati  della  distribuzione
          diretta, come definita  dal  presente  comma,  per  singola
          specialita'  medicinale,  relativi  al   mese   precedente,
          secondo le specifiche tecniche  definite  dal  decreto  del
          Ministro della salute  31  luglio  2007,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2  ottobre  2007  concernente
          l'istituzione  del  flusso  informativo  delle  prestazioni
          farmaceutiche  effettuate  in  distribuzione  diretta.   Le
          regioni,  entro  i  quindici  giorni  successivi  ad   ogni
          trimestre, trasmettono all'AIFA, al Ministero della  salute
          e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  i  dati
          relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera.  Il  rispetto
          da parte delle regioni  di  quanto  disposto  dal  presente
          comma  costituisce  adempimento  ai  fini  dell'accesso  al
          finanziamento integrativo a carico dello Stato. Nelle  more
          della  concreta   e   completa   attivazione   del   flusso
          informativo della distribuzione diretta, alle  regioni  che
          non hanno fornito i dati viene attribuita,  ai  fini  della
          determinazione del tetto e della definizione dei budget  di
          cui al comma 2,  in  via  transitoria  e  salvo  successivo
          conguaglio, una spesa per distribuzione diretta pari al  40
          per  cento  della  spesa   complessiva   per   l'assistenza
          farmaceutica  non   convenzionata   rilevata   dal   flusso
          informativo del nuovo sistema informativo sanitario. 
              (omissis); 
              5. A decorrere dall'anno  2008  la  spesa  farmaceutica
          ospedaliera cosi' come rilevata dai modelli  CE,  al  netto
          della distribuzione diretta come definita al comma  1,  non
          puo' superare a livello di ogni singola regione  la  misura
          percentuale  del  2,4  per  cento  del  finanziamento   cui
          concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi  di
          piano e le risorse vincolate di spettanza  regionale  e  al
          netto delle somme erogate per il finanziamento di attivita'
          non  rendicontate  dalle  Aziende  sanitarie.   L'eventuale
          sforamento di detto  valore  e'  recuperato  interamente  a
          carico della  regione  attraverso  misure  di  contenimento
          della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci  equivalenti
          della spesa ospedaliera non farmaceutica o  di  altre  voci
          del Servizio sanitario regionale o con misure di  copertura
          a carico di altre  voci  del  bilancio  regionale.  Non  e'
          tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare  un
          equilibrio economico complessivo.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  50  del  gia'  citato
          decreto-legge n. 269 del 2003: 
              «Art. 50 (Disposizioni in materia di monitoraggio della
          spesa nel  settore  sanitario  e  di  appropriatezza  delle
          prescrizioni   sanitarie).   -   1.   Per   potenziare   il
          monitoraggio della spesa pubblica nel settore  sanitario  e
          delle  iniziative  per  la  realizzazione  di   misure   di
          appropriatezza    delle    prescrizioni,    nonche'     per
          l'attribuzione e la verifica del budget  di  distretto,  di
          farmacovigilanza   e   sorveglianza   epidemiologica,    il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con   decreto
          adottato di concerto con il Ministero della salute e con la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri-Dipartimento  per
          l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri  della
          Tessera sanitaria (TS); il Ministero dell'economia e  delle
          finanze cura la generazione e la progressiva consegna della
          TS, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti  gia'
          titolari di codice fiscale nonche' ai  soggetti  che  fanno
          richiesta di attribuzione  del  codice  fiscale  ovvero  ai
          quali lo stesso e' attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni
          caso il codice fiscale del  titolare,  anche  in  codice  a
          barre nonche' in banda  magnetica,  quale  unico  requisito
          necessario per l'accesso  alle  prestazioni  a  carico  del
          Servizio sanitario nazionale (SSN). 
              1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze  cura
          la generazione e la  consegna  della  tessera  sanitaria  a
          tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il
          31 marzo 2006. 
              2. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministero  della  salute,  entro  il  15
          dicembre  2003  approva  i  modelli  di  ricettari   medici
          standardizzati e di ricetta medica  a  lettura  ottica,  ne
          cura la successiva  stampa  e  distribuzione  alle  aziende
          sanitarie  locali,  alle   aziende   ospedaliere   e,   ove
          autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura
          a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che
          provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i
          medici  del  SSN  abilitati  dalla  regione  ad  effettuare
          prescrizioni, da tale momento responsabili  della  relativa
          custodia.  I  modelli  equivalgono  a   stampati   per   il
          fabbisogno delle amministrazioni dello Stato. 
              3.  Il  modello  di  ricetta  e'  stampato   su   carta
          filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanita'
          11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di  quanto  stabilito
          dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e  i  campi
          per  l'inserimento  dei  dati  prescritti   dalle   vigenti
          disposizioni in materia.  Il  vigente  codice  a  barre  e'
          sostituito da un  analogo  codice  che  esprime  il  numero
          progressivo regionale di  ciascuna  ricetta;  il  codice  a
          barre e' stampato sulla ricetta in modo che la sua  lettura
          ottica  non  comporti  la  procedura  di  separazione   del
          tagliando di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 30
          giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in  ogni
          caso un campo nel quale, all'atto  della  compilazione,  e'
          riportato sempre il numero complessivo dei  farmaci  ovvero
          degli  accertamenti  specialistici  prescritti  ovvero  dei
          dispositivi  di  assistenza  protesica  e   di   assistenza
          integrativa. Nella compilazione  della  ricetta  e'  sempre
          riportato il solo codice fiscale dell'assistito,  in  luogo
          del codice sanitario. 
              4. Le aziende sanitarie locali, le aziende  ospedaliere
          e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di  ricovero
          e  cura  a   carattere   scientifico   ed   i   policlinici
          universitari consegnano i ricettari ai medici  del  SSN  di
          cui al  comma  2,  in  numero  definito,  secondo  le  loro
          necessita',  e  comunicano  immediatamente   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, in via telematica, il  nome,
          il cognome, il  codice  fiscale  dei  medici  ai  quali  e'
          effettuata  la  consegna,  l'indirizzo  dello  studio,  del
          laboratorio   ovvero   l'identificativo   della   struttura
          sanitaria nei quali gli stessi  operano,  nonche'  la  data
          della consegna  e  i  numeri  progressivi  regionali  delle
          ricette  consegnate.  Con  provvedimento  dirigenziale  del
          Ministero dell'economia e delle finanze sono  stabilite  le
          modalita' della trasmissione telematica. 
              5. Il Ministero dell'economia e delle finanze  cura  il
          collegamento, mediante la propria  rete  telematica,  delle
          aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere,  degli
          istituti di ricovero e cura a carattere scientifico  e  dei
          policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie,
          pubbliche  e  private,   dei   presidi   di   specialistica
          ambulatoriale,  delle  strutture  per  l'erogazione   delle
          prestazioni  di  assistenza  protesica  e   di   assistenza
          integrativa e degli altri presidi e  strutture  accreditati
          per  l'erogazione  dei   servizi   sanitari,   di   seguito
          denominati, ai fini del presente  articolo,  "strutture  di
          erogazione  di   servizi   sanitari".   Con   provvedimento
          dirigenziale del Ministero dell'economia e  delle  finanze,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono  stabiliti  i
          parametri  tecnici  per  la  realizzazione   del   software
          certificato che deve essere installato dalle  strutture  di
          erogazione di servizi sanitari, in  aggiunta  ai  programmi
          informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per  la
          trasmissione dei dati  di  cui  ai  commi  6  e  7;  tra  i
          parametri tecnici rientra quello della frequenza  temporale
          di trasmissione dei dati predetti. 
              5-bis. Per le finalita' di cui al comma  1,  a  partire
          dal 1° luglio 2007,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze rende  disponibile  il  collegamento  in  rete  dei
          medici del SSN di cui  al  comma  2,  in  conformita'  alle
          regole  tecniche  concernenti  il   Sistema   pubblico   di
          connettivita'  ed   avvalendosi,   ove   possibile,   delle
          infrastrutture regionali  esistenti,  per  la  trasmissione
          telematica   dei   dati   delle   ricette   al    Ministero
          dell'economia e delle finanze  e  delle  certificazioni  di
          malattia all'INPS, secondo quanto previsto all'articolo  1,
          comma 149, della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311.  Con
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  del
          Ministro delegato per le riforme  e  le  innovazioni  nella
          pubblica amministrazione, da emanare, entro  il  30  aprile
          2007, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di
          cui  al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   e
          successive  modificazioni,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con  i  Ministri
          della salute e  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
          previo parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti  i
          dati  di  cui  al  presente  comma  e   le   modalita'   di
          trasmissione.  Ai  fini  predetti,  il  parere  del  Centro
          nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          e' reso entro il 31 marzo 2007; in  mancanza,  il  predetto
          decreto puo'  essere  comunque  emanato.  Con  uno  o  piu'
          decreti del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro  della  salute,  sono  emanate  le
          ulteriori disposizioni attuative del presente comma. 
              5-ter. Per la trasmissione telematica  dei  dati  delle
          ricette di cui al comma 5-bis, con  decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          della salute, e' definito un contributo da  riconoscere  ai
          medici convenzionati con  il  SSN,  per  l'anno  2008,  nei
          limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede
          utilizzando le risorse di cui al comma 12. 
              6. Le  strutture  di  erogazione  di  servizi  sanitari
          effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati
          di cui al comma 7, secondo quanto  stabilito  nel  predetto
          comma e in quelli successivi. Il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il  Ministro  della  salute,
          stabilisce,   con   decreto   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale, le regioni e le date a partire  dalle  quali  le
          disposizioni del presente  comma  e  di  quelli  successivi
          hanno  progressivamente  applicazione.  Per  l'acquisto   e
          l'installazione del software di cui  al  comma  5,  secondo
          periodo, alle farmacie private di cui al primo periodo  del
          medesimo comma e' riconosciuto un contributo pari  ad  euro
          250, sotto forma di credito  d'imposta  fruibile  anche  in
          compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  successivamente  alla
          data nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze
          comunica, in via telematica alle farmacie  medesime  avviso
          di corretta  installazione  e  funzionamento  del  predetto
          software. Il credito d'imposta non concorre alla formazione
          del reddito imponibile ai fini delle imposte  sui  redditi,
          nonche' del valore della produzione dell'imposta  regionale
          sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del
          rapporto di cui  all'articolo  63  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.  Al  relativo  onere,
          valutato in 4 milioni di euro per l'anno 2004, si  provvede
          nell'ambito delle risorse di cui al comma 12. 
              7. All'atto della utilizzazione di una  ricetta  medica
          recante  la  prescrizione   di   farmaci,   sono   rilevati
          otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo
          regionale della ricetta, ai dati delle  singole  confezioni
          dei farmaci acquistati nonche' il codice a barre della  TS;
          sono comunque rilevati  i  dati  relativi  alla  esenzione.
          All'atto della utilizzazione di una ricetta medica  recante
          la prescrizione di prestazioni  specialistiche  ovvero  dei
          dispositivi  di  assistenza  protesica  e   di   assistenza
          integrativa, sono rilevati otticamente  i  codici  a  barre
          relativi al  numero  progressivo  regionale  della  ricetta
          nonche' il codice a barre della TS; sono comunque  rilevati
          i dati relativi alla esenzione nonche'  inseriti  i  codici
          del nomenclatore delle prestazioni specialistiche ovvero  i
          codici del nomenclatore  delle  prestazioni  di  assistenza
          protesica ovvero  i  codici  del  repertorio  dei  prodotti
          erogati nell'ambito dell'assistenza  integrativa.  In  ogni
          caso,  e'  previamente  verificata  la  corrispondenza  del
          codice  fiscale  del   titolare   della   TS   con   quello
          dell'assistito riportato sulla ricetta; in caso di  assenza
          del codice fiscale sulla  ricetta,  quest'ultima  non  puo'
          essere utilizzata, salvo che  il  costo  della  prestazione
          venga pagato per intero. In caso di  utilizzazione  di  una
          ricetta medica senza la contestuale esibizione della TS, il
          codice fiscale dell'assistito e'  rilevato  dalla  ricetta.
          Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto
          attuativo  del  comma   5   del   presente   articolo,   e'
          riconosciuto per gli anni 2006 e 2007  un  contributo,  nei
          limiti di 10 milioni di  euro,  da  definire  con  apposita
          convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze,
          il Ministero della salute e le  associazioni  di  categoria
          interessate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze, di concerto con il Ministro della salute,  sentita
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          definite le  modalita'  erogative.  Al  relativo  onere  si
          provvede utilizzando le risorse di  cui  al  comma  12.  Il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  puo'  prevedere
          periodi transitori, durante i quali, in caso  di  riscontro
          della  mancata  corrispondenza  del  codice   fiscale   del
          titolare della tessera sanitaria con quello  dell'assistito
          riportato sulla ricetta, tale difformita'  non  costituisce
          impedimento   per   l'erogazione   della   prestazione    e
          l'utilizzazione   della   relativa   ricetta   medica    ma
          costituisce anomalia da segnalare tra  i  dati  di  cui  al
          comma 8. 
              8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono  trasmessi
          telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze,
          entro  il  giorno  10  del  mese  successivo  a  quello  di
          utilizzazione della ricetta medica, anche  per  il  tramite
          delle associazioni di categoria e di soggetti terzi  a  tal
          fine individuati dalle strutture di erogazione dei  servizi
          sanitari; il software di cui al comma 5  assicura  che  gli
          stessi dati vengano  rilasciati  ai  programmi  informatici
          ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione  di
          servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al  codice
          fiscale  dell'assistito,  per  le  farmacie,  pubbliche   e
          private e  per  le  strutture  di  erogazione  dei  servizi
          sanitari non autorizzate al trattamento del codice  fiscale
          dell'assistito. Il predetto software assicura altresi'  che
          in nessun  caso  il  codice  fiscale  dell'assistito  possa
          essere raccolto o conservato in ambiente residente,  presso
          le farmacie, pubbliche e private, dopo  la  conferma  della
          sua   ricezione   telematica   da   parte   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei  dati  nel
          termine di cui  al  comma  8  e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la
          quale la violazione si e' verificata. 
              8-ter. Per le ricette trasmesse nei termini di  cui  al
          comma 8, la mancanza di uno o piu' elementi  della  ricetta
          di cui al  decreto  attuativo  del  comma  5  del  presente
          articolo  e'  punita   con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria di 2 euro per  ogni  ricetta  per  la  quale  la
          violazione si e' verificata. 
              8-quater. L'accertamento della  violazione  di  cui  ai
          commi 8-bis e 8-ter e' effettuato dal Corpo  della  Guardia
          di finanza, che trasmette il relativo  rapporto,  ai  sensi
          dell'articolo 17, primo  comma,  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689, alla direzione provinciale dei  servizi  vari
          competente per territorio, per i  conseguenti  adempimenti.
          Dell'avvenuta  apertura  del  procedimento  e   della   sua
          conclusione viene data  notizia,  a  cura  della  direzione
          provinciale dei servizi vari,  alla  competente  ragioneria
          provinciale dello Stato. 
              8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le  quali
          non risulta associato  il  codice  fiscale  dell'assistito,
          rilevato secondo quanto  previsto  dal  presente  articolo,
          l'azienda sanitaria  locale  competente  non  procede  alla
          relativa liquidazione,  fermo  restando  che,  in  caso  di
          ricette redatte manualmente dal medico, il  farmacista  non
          e'  responsabile  della  mancata  rispondenza  del   codice
          fiscale rilevato rispetto a quello indicato  sulla  ricetta
          che fara' comunque fede a tutti gli effetti. 
              9.  Al  momento  della  ricezione  dei  dati  trasmessi
          telematicamente ai sensi del comma 5-bis e del comma 8,  il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  con  modalita'
          esclusivamente  automatiche,  li   inserisce   in   archivi
          distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo
          che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri,
          quello  relativo  al  codice  fiscale  dell'assistito.  Con
          provvedimento dirigenziale del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il Ministero  della  salute,
          adottato entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e
          gli altri enti  pubblici  di  rilevanza  nazionale  che  li
          detengono, trasmettono al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze,  con  modalita'  telematica,  nei  trenta   giorni
          successivi   alla   data   di   emanazione   del   predetto
          provvedimento, per realizzare e diffondere  in  rete,  alle
          regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari,
          l'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con  quello
          degli assistiti e per disporre  le  codifiche  relative  al
          prontuario  farmaceutico  nazionale   e   al   nomenclatore
          ambulatoriale nonche' al nomenclatore delle prestazioni  di
          assistenza protesica e al repertorio dei  prodotti  erogati
          nell'ambito dell'assistenza integrativa. 
              10. Al Ministero dell'economia e delle finanze  non  e'
          consentito  trattare  i  dati  rilevati  dalla   TS   degli
          assistiti; allo stesso e'  consentito  trattare  gli  altri
          dati di cui al comma  7  per  fornire  periodicamente  alle
          regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi
          dovuti alle strutture di erogazione  di  servizi  sanitari.
          Gli archivi  di  cui  al  comma  9  sono  resi  disponibili
          all'accesso esclusivo, anche  attraverso  interconnessione,
          alle aziende sanitarie locali di ciascuna  regione  per  la
          verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica
          liquidazione definitiva delle  somme  spettanti,  ai  sensi
          delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di
          servizi sanitari. Con decreto del Ministero dell'economia e
          delle finanze, di concerto con il Ministero  della  salute,
          da emanare entro il 31 marzo 2007, sono  definiti  i  dati,
          relativi alla liquidazione periodica dei  rimborsi  erogati
          alle strutture di erogazione di servizi  sanitari,  che  le
          aziende sanitarie locali di  ogni  regione  trasmettono  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   nonche'   le
          modalita' di trasmissione.  Con  protocollo  approvato  dal
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  dal  Ministero
          della salute d'intesa con la Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per
          la protezione dei dati personali,  sono  stabiliti  i  dati
          contenuti negli archivi di  cui  al  comma  9  che  possono
          essere trasmessi al Ministero della salute e alle  regioni,
          nonche' le modalita' di tale trasmissione. 
              10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente  articolo,
          i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10
          rilevano a fini di responsabilita', anche amministrativa  o
          penale, solo previo riscontro del  documento  cartaceo  dal
          quale gli stessi sono tratti. 
              11. L'adempimento regionale, di  cui  all'articolo  52,
          comma 4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n.  289,
          ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento  del
          SSN per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato
          dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
          Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui
          le regioni e  le  province  autonome  dimostrino  di  avere
          realizzato direttamente nel proprio territorio  sistemi  di
          monitoraggio  delle   prescrizioni   mediche   nonche'   di
          trasmissione telematica al Ministero dell'economia e  delle
          finanze di copia dei dati dalle  stesse  acquisiti,  i  cui
          standard  tecnologici  e  di  efficienza  ed  effettivita',
          verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e  delle
          finanze, risultino non inferiori  a  quelli  realizzati  in
          attuazione  del  presente  articolo.  Con  effetto  dal  1°
          gennaio 2004,  tra  gli  adempimenti  cui  sono  tenute  le
          regioni,   ai   fini   dell'accesso   all'adeguamento   del
          finanziamento del SSN relativo agli anni 2004  e  2005,  e'
          ricompresa anche l'adozione di tutti  i  provvedimenti  che
          garantiscono la trasmissione al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, da parte  delle  singole  aziende  sanitarie
          locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4. 
              12. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo  e'
          autorizzata  la  spesa  di  50  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2003. Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2003-2005,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
          capitale "Fondo speciale" dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2003,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              13.  Con  decreti  di  natura  non  regolamentare   del
          Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, con il  Ministro
          dell'interno e con il Ministro  della  salute,  sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          stabilite le modalita'  per  il  successivo  e  progressivo
          assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del  bilancio
          dello Stato, della TS nella carta di identita'  elettronica
          o nella carta nazionale dei servizi di cui all'articolo 52,
          comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
              13-bis. Il contributo di cui al comma 6 e' riconosciuto
          anche alle farmacie pubbliche  con  le  modalita'  indicate
          dallo stesso comma. Al relativo  onere,  valutato  in  euro
          400.000,00 per l'anno  2005,  si  provvede  utilizzando  le
          risorse di cui al comma 12.». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 7 del  gia'
          citato decreto-legge n. 347 del 2001: 
              «Art. 7 (Prezzo  di  rimborso  dei  farmaci  di  uguale
          composizione).   -   1.   I   medicinali,   aventi   uguale
          composizione   in   principi    attivi,    nonche'    forma
          farmaceutica,  via  di   somministrazione,   modalita'   di
          rilascio, numero di  unita'  posologiche  e  dosi  unitarie
          uguali,  sono  rimborsati  al   farmacista   dal   Servizio
          sanitario nazionale fino alla concorrenza del  prezzo  piu'
          basso del corrispondente prodotto disponibile  nel  normale
          ciclo  distributivo  regionale,  sulla  base  di   apposite
          direttive definite dalla regione.». 
              - Per il riferimento del comma  67  dell'art.  2  della
          legge 23 dicembre 2009, n.  191  si  vedano  i  riferimenti
          normativi all'art. 9. 
              - Si riporta il testo del comma  2  dell'art.  2  della
          legge 25 febbraio 1992, n. 210 e  successive  modificazioni
          (Indennizzo  a   favore   dei   soggetti   danneggiati   da
          complicanze di tipo irreversibile a causa  di  vaccinazioni
          obbligatorie,    trasfusioni    e    somministrazione    di
          emoderivati): 
              «2. L'indennizzo di cui al comma 1 e' integrato da  una
          somma    corrispondente     all'importo     dell'indennita'
          integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio  1959,  n.
          324, e successive  modificazioni,  prevista  per  la  prima
          qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed
          ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello
          della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 3.
          La   predetta   somma   integrativa   e'   cumulabile   con
          l'indennita'   integrativa   speciale   o   altra   analoga
          indennita' collegata alla variazione del costo della  vita.
          Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo  1,  anche  nel
          caso in  cui  l'indennizzo  sia  stato  gia'  concesso,  e'
          corrisposto, a domanda, per il periodo  ricompreso  tra  il
          manifestarsi   dell'evento    dannoso    e    l'ottenimento
          dell'indennizzo previsto dalla presente legge,  un  assegno
          una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al  30  per
          cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del  comma  1  e  del
          primo  periodo  del  presente  comma,  con  esclusione   di
          interessi legali e rivalutazione monetaria.».