Art. 12 
 
 
                 Interventi in materia previdenziale 
 
  1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011  maturano  il  diritto
all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini  e
a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero  all'eta'  di
cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1°  luglio  2009,
n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102  e
successive  modificazioni  e  integrazioni  per  le  lavoratrici  del
pubblico  impiego  ((  ovvero  alle  eta'  previste  dagli  specifici
ordinamenti  negli  altri  casi,  ))  conseguono  il   diritto   alla
decorrenza del trattamento pensionistico: 
    a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a  carico  delle
forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici  mesi
dalla data di maturazione dei previsti requisiti; 
    b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a  carico
delle gestioni per gli artigiani,  i  commercianti  e  i  coltivatori
diretti nonche' della gestione separata ((  di  cui  all'articolo  2,
comma 26, )) della legge 8 agosto 1995, n.  335,  trascorsi  diciotto
mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti; 
    c)  per  il  personale  del  comparto  scuola  si  applicano   le
disposizioni di cui al  comma  9  dell'articolo  59  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449. 
  2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti  a
decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi
dell'articolo 1, comma 6 della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e
successive modificazioni e integrazioni, con eta' inferiori a  quelle
indicate al comma 1, (( conseguono il  diritto  alla  decorrenza  del
trattamento pensionistico: )) 
    a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a  carico  delle
forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici  mesi
dalla data di maturazione dei previsti requisiti; 
    b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a  carico
delle gestioni per gli artigiani,  i  commercianti  e  i  coltivatori
diretti nonche' della gestione separata ((  di  cui  all'articolo  2,
comma 26, )) della legge 8 agosto 1995, n.  335,  trascorsi  diciotto
mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti; 
    c)  per  il  personale  del  comparto  scuola  si  applicano   le
disposizioni di cui al  comma  9  dell'articolo  59  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449. 
  3. L'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 3  febbraio  2006,  n.  42  e'
sostituito dal  seguente:  «Ai  trattamenti  pensionistici  derivanti
dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per
i  trattamenti  pensionistici  dei   lavoratori   autonomi   iscritti
all'assicurazione  generale  obbligatoria   per   l'invalidita',   la
vecchiaia ed i superstiti. In  caso  di  pensione  ai  superstiti  la
pensione decorre dal primo giorno del mese  successivo  a  quello  di
decesso del dante  causa.  In  caso  di  pensione  di  inabilita'  la
pensione decorre dal primo giorno del mese  successivo  a  quello  di
presentazione della domanda di pensione in regime di  totalizzazione.
(( Le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si  applicano  con
riferimento ai soggetti  che  maturano  i  requisiti  di  accesso  al
pensionamento, a  seguito  di  totalizzazione,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2011». )) 
  4.  Le  disposizioni  in  materia  di  decorrenza  dei  trattamenti
pensionistici vigenti prima della  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto continuano ad applicarsi nei confronti dei: 
    a) lavoratori dipendenti che  avevano  in  corso  il  periodo  di
preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti  di
eta'  anagrafica  e  di  anzianita'  contributiva  richiesti  per  il
conseguimento  del  trattamento  pensionistico  entro  la   data   di
cessazione del rapporto di lavoro; 
    b) lavoratori per i quali viene meno il  titolo  abilitante  allo
svolgimento della specifica attivita' lavorativa  per  raggiungimento
di limite di eta'. 
  5.  Le  disposizioni  in  materia  di  decorrenza  dei  trattamenti
pensionistici vigenti prima della  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del  numero  di
10.000 lavoratori beneficiari, ancorche'  maturino  i  requisiti  per
l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al
comma 6: 
    a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4
e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive  modificazioni,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30  aprile
2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo
di fruizione dell'indennita' di  mobilita'  di  cui  all'articolo  7,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
    b)  ai  lavoratori  collocati  in  mobilita'   lunga   ai   sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  e
successive modificazioni  e  integrazioni,  per  effetto  di  accordi
collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010; 
    c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto,
sono titolari di prestazione straordinaria  a  carico  dei  fondi  di
solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della  legge  23
dicembre 1996, n. 662. 
  6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al
monitoraggio, (( sulla base della data di cessazione del rapporto  di
lavoro, )) delle domande di pensionamento presentate  dai  lavoratori
di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio
2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della
data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal  predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di  10.000  domande
di pensione, il predetto Istituto non prendera'  in  esame  ulteriori
domande  di  pensionamento  finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici
previsti dalla disposizione di cui al comma 5. 
  7. A titolo  di  concorso  al  consolidamento  dei  conti  pubblici
attraverso il contenimento della dinamica della  spesa  corrente  nel
rispetto   degli   obiettivi    di    finanza    pubblica    previsti
dall'Aggiornamento del programma di stabilita' e crescita, dalla data
di entrata in vigore del presente provvedimento, con  riferimento  ai
dipendenti   delle   amministrazioni   pubbliche   come   individuate
dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) (( ai sensi del comma 3
))  dell'articolo  1  della  legge  31dicembre  2009,   n.   196   il
riconoscimento dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita'  premio
di servizio, del  trattamento  di  fine  rapporto  e  di  ogni  altra
indennita' equipollente corrisposta  una-tantum  comunque  denominata
spettante a seguito di cessazione  a  vario  titolo  dall'impiego  e'
effettuato: 
    a) in un unico importo annuale se l'ammontare  complessivo  della
prestazione,  al  lordo  delle  relative   trattenute   fiscali,   e'
complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro; 
    b) in  due  importi  annuali  se  l'ammontare  complessivo  della
prestazione,  al  lordo  delle  relative   trattenute   fiscali,   e'
complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro.
In tal caso il primo importo annuale e'  pari  a  90.000  euro  e  il
secondo importo annuale e' pari all'ammontare residuo; 
    c) in  tre  importi  annuali  se  l'ammontare  complessivo  della
prestazione,  al  lordo  delle  relative   trattenute   fiscali,   e'
complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro, in  tal  caso  il
primo importo annuale e' pari  a  90.000  euro,  il  secondo  importo
annuale e' pari a 60.000 euro e il  terzo  importo  annuale  e'  pari
all'ammontare residuo. 
  8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente  in  materia
di determinazione della prima scadenza utile  per  il  riconoscimento
delle prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo annuale,
con conseguente  riconoscimento  del  secondo  e  del  terzo  importo
annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e  ventiquattro  mesi  dal
riconoscimento del primo importo annuale. 
  9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano in ogni  caso
con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a  riposo
per raggiungimento dei limiti di eta' entro la data del  30  novembre
2010, nonche' alle prestazioni derivanti dalle domande di  cessazione
dall'impiego presentate prima della data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto a condizione che la cessazione dell'impiego  avvenga
entro il 30 novembre 2010; resta fermo che l'accoglimento  ((  ovvero
la  presa  d'atto  ))   della   domanda   di   cessazione   determina
l'irrevocabilita'  della  stessa.  ((   All'onere   derivante   dalle
modifiche di cui al presente comma, valutato in 10  milioni  di  euro
per l'anno 2011, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
)) 
  10. Con effetto sulle anzianita' contributive maturate a  decorrere
dal  1  gennaio  2011,  per  i  lavoratori  alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo  1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per  i  quali  il  computo  dei
trattamenti di fine servizio,  comunque  denominati,  in  riferimento
alle predette anzianita' contributive non e' gia' regolato in base  a
quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile  in  materia  di
trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti  di
fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo
2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del  6,91  per
cento. 
  11. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre  1996,  n.  662  si
interpreta nel senso che le attivita' autonome, per le quali opera il
principio   di   assoggettamento   all'assicurazione   prevista   per
l'attivita' prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai
commercianti, dagli artigiani e  dai  coltivatori  diretti,  i  quali
vengono iscritti in  una  delle  corrispondenti  gestioni  dell'Inps.
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma  208,
legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali e' obbligatoriamente
prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art.  2,
comma 26, (( della legge 8 agosto )) 1995, n. 335. 
  12. (( (soppresso). )) 
  ((  12-bis.  In  attuazione  dell'articolo  22-ter,  comma  2,  del
decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102,  concernente  l'adeguamento  dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico agli  incrementi  della
speranza  di  vita,  e  tenuto  anche   conto   delle   esigenze   di
coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure
di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti  demografici,  a
decorrere dal 1o gennaio 2015 i requisiti di eta' e i valori di somma
di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva di cui alla Tabella B
allegata  alla  legge  23  agosto  2004,   n.   243,   e   successive
modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per  il
conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di
cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1°  luglio  2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.
102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di  65  anni
di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo  3,  comma  6,  della
legge 8 agosto 1995,  n.  335,  e  successive  modificazioni,  devono
essere aggiornati a cadenza triennale, salvo quanto indicato al comma
12-ter, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e  delle
finanze di concerto con il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza
di ogni aggiornamento. La mancata  emanazione  del  predetto  decreto
direttoriale   comporta   responsabilita'   erariale.   Il   predetto
aggiornamento e' effettuato sulla base del  procedimento  di  cui  al
comma 12-ter. 
  12-ter.  A  partire  dall'anno  2013  l'ISTAT   rende   annualmente
disponibile entro il 30 giugno dell'anno medesimo  il  dato  relativo
alla variazione  nel  triennio  precedente  della  speranza  di  vita
all'eta' corrispondente a 65 anni in  riferimento  alla  media  della
popolazione residente in Italia. A decorrere dalla  data  di  cui  al
comma 12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui  allo  stesso
comma 12-bis: 
    a) i requisiti di eta' indicati al comma 12-bis  sono  aggiornati
incrementando i requisiti in vigore  in  misura  pari  all'incremento
della predetta speranza di vita accertato dall'ISTAT in relazione  al
triennio  di  riferimento.  In  sede  di  prima   applicazione   tale
aggiornamento non puo' in ogni caso superare i tre mesi e  lo  stesso
aggiornamento non viene effettuato  nel  caso  di  diminuzione  della
predetta  speranza  di  vita.  In   caso   di   frazione   di   mese,
l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale  piu'
prossimo. Il risultato in mesi si determina  moltiplicando  la  parte
decimale dell'incremento della  speranza  di  vita  per  dodici,  con
arrotondamento all'unita'; 
    b)  i  valori  di  somma  di  eta'  anagrafica  e  di  anzianita'
contributiva  indicati  al   comma   12-bis   sono   conseguentemente
incrementati in misura pari al valore  dell'aggiornamento  rapportato
ad anno dei requisiti  di  eta'.  In  caso  di  frazione  di  unita',
l'aggiornamento  viene  effettuato  con   arrotondamento   al   primo
decimale. Restano fermi i requisiti di anzianita' contributiva minima
previsti dalla  normativa  vigente  in  via  congiunta  ai  requisiti
anagrafici, nonche' la disciplina del  diritto  alla  decorrenza  del
trattamento pensionistico  rispetto  alla  data  di  maturazione  dei
requisiti secondo  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente,  come
modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Al fine di
uniformare la periodicita' temporale dell'adeguamento  dei  requisiti
di cui al presente comma a quella prevista per la  procedura  di  cui
all'articolo 1, comma 11, della citata legge 8 agosto 1995,  n.  335,
come modificata dall'articolo 1, comma 15, della  legge  24  dicembre
2007, n. 247, il secondo adeguamento e'  effettuato,  derogando  alla
periodicita' triennale di cui al  comma  12-bis,  con  decorrenza  1°
gennaio 2019 e a tal fine  l'ISTAT  rende  disponibile  entro  il  30
giugno dell'anno 2017 il dato relativo alla variazione  nel  triennio
precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a  65  anni
in riferimento alla media della popolazione residente in Italia. 
  12-quater. In base agli stessi criteri di adeguamento  indicati  ai
commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto direttoriale  di  cui
al comma 12-bis, anche ai regimi  pensionistici  armonizzati  secondo
quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8  agosto
1995,  n.  335,  nonche'  agli   altri   regimi   e   alle   gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, requisiti diversi da
quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi
i lavoratori di  cui  all'articolo  78,  comma  23,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al  decreto  legislativo
12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla  legge  27  dicembre  1941,  n.
1570, nonche' i rispettivi dirigenti, e' applicato l'adeguamento  dei
requisiti  anagrafici.  Resta  fermo  che  l'adeguamento  di  cui  al
presente comma non opera in relazione al requisito per l'accesso  per
limite di eta' per i lavoratori per i  quali  viene  meno  il  titolo
abilitante allo svolgimento della specifica attivita' lavorativa  per
il raggiungimento di tale limite di eta'. 
  12-quinquies. Ogni qual volta l'adeguamento triennale dei requisiti
anagrafici di cui  al  comma  12-ter  comporta,  con  riferimento  al
requisito   anagrafico   per   il    pensionamento    di    vecchiaia
originariamente previsto a 65 anni, l'incremento dello stesso tale da
superare  di  una  o  piu'  unita'  il  predetto  valore  di  65,  il
coefficiente di trasformazione di cui  al  comma  6  dell'articolo  1
della legge 8 agosto 1995, n.  335,  e'  esteso,  con  effetto  dalla
decorrenza di tale determinazione, anche per le eta' corrispondenti a
tali  valori  superiori  a  65  del  predetto  requisito   anagrafico
nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1,  comma  11,  della
citata legge n. 335 del 1995, come modificato dall'articolo 1,  comma
15, della legge  24  dicembre  2007,  n.  247.  Resta  fermo  che  la
rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso
ai sensi  del  primo  periodo  del  presente  comma  anche  per  eta'
corrispondenti a valori superiori a 65  anni  e'  effettuata  con  la
predetta procedura di cui all'articolo  1,  comma  11,  della  citata
legge n. 335 del 1995. 
  12-sexies. All'articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle
Comunita' europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07,  all'articolo
2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  sono  aggiunti,  in
fine, i seguenti periodi: "A decorrere dal 1o gennaio  2010,  per  le
predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di  cui
al primo periodo del presente comma  e  il  requisito  anagrafico  di
sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge
23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati
di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati
di quattro anni dal  1°  gennaio  2012  ai  fini  del  raggiungimento
dell'eta' di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente
in  materia  di  decorrenza  del  trattamento  pensionistico   e   le
disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti  che  prevedono
requisiti anagrafici piu' elevati, nonche'  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile  1997,  n.  165.  Le
lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato  entro  il
31 dicembre 2009 i requisiti di eta'  e  di  anzianita'  contributiva
previsti alla predetta  data  ai  fini  del  diritto  all'accesso  al
trattamento pensionistico di vecchiaia  nonche'  quelle  che  abbiano
maturato entro  il  31  dicembre  2011  i  requisiti  di  eta'  e  di
anzianita'  contributiva  previsti  dalla  normativa   vigente   alla
predetta data, conseguono il diritto alla  prestazione  pensionistica
secondo  la  predetta  normativa  e  possono  chiedere  all'ente   di
appartenenza la certificazione di tale diritto"»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3.  Le  economie  derivanti  dall'attuazione   del   comma   1
confluiscono  nel  Fondo  strategico  per   il   Paese   a   sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, di cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  b-bis),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e  successive
modificazioni,  per  interventi  dedicati  a  politiche   sociali   e
familiari con  particolare  attenzione  alla  non  autosufficienza  e
all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa  e  vita  familiare
delle lavoratrici; a tale fine la dotazione  del  predetto  Fondo  e'
incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di  242  milioni
di euro annui nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012, 392
milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro  nell'anno  2014,
592 milioni di euro nell'anno 2015, 542  milioni  di  euro  nell'anno
2016, 442 milioni  di  euro  nell'anno  2017,  342  milioni  di  euro
nell'anno 2018, 292 milioni di euro nell'anno 2019 e 242  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2020». 
  12-septies. A decorrere dal 1° luglio 2010 alle  ricongiunzioni  di
cui all'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n.  29,
si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  2,  commi  terzo,
quarto e quinto, della medesima legge. L'onere da porre a carico  dei
richiedenti e' determinato in base ai criteri  fissati  dall'articolo
2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. 
  12-octies. Le stesse  modalita'  di  cui  al  comma  12-septies  si
applicano, dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento della
posizione assicurativa dal  Fondo  di  previdenza  per  i  dipendenti
dell'Ente  nazionale  per  l'energia  elettrica   e   delle   aziende
elettriche  private  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti.  E'
abrogato l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre
1996,  n.  562.  Continuano  a  trovare  applicazione  le  previgenti
disposizioni per le domande  esercitate  dagli  interessati  in  data
anteriore al 1° luglio 2010. 
  12-novies.  A  decorrere  dal  1o  luglio  2010  si  applicano   le
disposizioni  di  cui  al  comma  12-septies  anche   nei   casi   di
trasferimento della posizione assicurativa dal  Fondo  di  previdenza
per il personale addetto ai pubblici servizi di  telefonia  al  Fondo
pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato l'articolo 28 della legge
4 dicembre 1956, n. 1450. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo
28 della legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per  il
trasferimento d'ufficio o a domanda  si  siano  verificate  in  epoca
antecedente al 1° luglio 2010. 
  12-decies. All'articolo 4, primo comma, della legge 7 luglio  1980,
n. 299, le parole: «approvati con  decreto  ministeriale  27  gennaio
1964» sono sostituite dalle seguenti: «come successivamente  adeguati
in base alla normativa vigente». 
  12-undecies. Sono abrogate le seguenti disposizioni  normative:  la
legge 2 aprile 1958, n. 322, l'articolo 40 della  legge  22  novembre
1962, n. 1646,  l'articolo  124  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,  l'articolo  21,  comma  4,  e
l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958. 
  12-duodecies. Le risorse di cui all'articolo  74,  comma  1,  della
legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  limitatamente  allo  stanziamento
relativo all'anno 2010, possono essere utilizzate anche ai  fini  del
finanziamento delle spese di avvio e di adesione collettiva dei fondi
di previdenza  complementare  dei  dipendenti  delle  amministrazioni
pubbliche. 
  12-terdecies. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2011-2013  gli
specifici stanziamenti iscritti nelle  unita'  previsionali  di  base
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali per il  finanziamento  degli  istituti  di  cui  al  comma  1
dell'articolo  13  della  legge  30  marzo   2001,   n.   152,   sono
complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30  milioni  di  euro
annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo, che conseguono  a
maggiori somme effettivamente affluite al  bilancio  dello  Stato  in
deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge
n. 152 del 2001, pari  a  30  milioni  di  euro  annui  nel  triennio
2011-2013, concorrono  alla  compensazione  degli  effetti  derivanti
dall'aumento contributivo di cui  all'articolo  1,  comma  10,  della
legge 24  dicembre  2007,  n.  247,  al  fine  di  garantire  la  non
applicazione del predetto aumento contributivo nella misura prevista.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   22-ter   del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78  convertito,   con
          modificazioni, con legge 3 agosto  2009,  n.  102,  recante
          «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini», come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 22-ter (Disposizioni in  materia  di  accesso  al
          pensionamento). - 1. In  attuazione  della  sentenza  della
          Corte di giustizia delle Comunita' europee 13 novembre 2008
          nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della  legge
          8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti
          periodi: "A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le  predette
          lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui
          al  primo  periodo  del  presente  comma  e  il   requisito
          anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6,
          lettera  b),  della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,   e
          successive modificazioni, sono  incrementati  di  un  anno.
          Tali requisiti anagrafici sono  ulteriormente  incrementati
          di  quattro  anni  dal  1°  gennaio  2012   ai   fini   del
          raggiungimento dell'eta' di  sessantacinque  anni.  Restano
          ferme la disciplina vigente in materia  di  decorrenza  del
          trattamento  pensionistico  e   le   disposizioni   vigenti
          relative a specifici ordinamenti  che  prevedono  requisiti
          anagrafici piu' elevati, nonche'  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile  1997,  n.
          165. Le lavoratrici di cui al presente comma,  che  abbiano
          maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di
          anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini
          del diritto all'accesso  al  trattamento  pensionistico  di
          vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro  il  31
          dicembre  2011  i  requisiti  di  eta'  e   di   anzianita'
          contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta
          data, conseguono il diritto alla prestazione  pensionistica
          secondo la predetta normativa e possono  chiedere  all'ente
          di appartenenza la certificazione di tale diritto"»; 
              2. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i requisiti di eta'
          anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico  italiano
          sono  adeguati  all'incremento  della  speranza   di   vita
          accertato dall'Istituto nazionale di statistica e  validato
          dall'Eurostat, con riferimento al  quinquennio  precedente.
          Con regolamento da emanare entro il 31  dicembre  2014,  ai
          sensi dell' articolo 17, comma 2,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, e successive modificazioni, su  proposta  del
          Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle   politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, e' emanata la normativa tecnica di attuazione.  In
          sede   di   prima   attuazione,   l'incremento    dell'eta'
          pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente  non
          puo' comunque superare i tre mesi. Lo schema di regolamento
          di cui al presente comma, corredato di  relazione  tecnica,
          e' trasmesso alle Camere per il  parere  delle  Commissioni
          competenti  per  materia  e  per  i  profili  di  carattere
          finanziario. 
              3.Le economie derivanti  dall'attuazione  del  comma  1
          confluiscono nel Fondo strategico per il Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, di cui all'articolo  18,  comma  1,
          lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a
          politiche sociali e familiari  con  particolare  attenzione
          alla non autosufficienza e  all'esigenza  di  conciliazione
          tra vita lavorativa e vita familiare delle  lavoratrici;  a
          tale fine la dotazione del predetto Fondo  e'  incrementata
          di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242  milioni  di
          euro annui nell'anno 2011, 252 milioni  di  euro  nell'anno
          2012, 392 milioni di euro nell'anno 2013,  492  milioni  di
          euro nell'anno 2014, 592 milioni di  euro  nell'anno  2015,
          542 milioni di euro nell'anno 2016,  442  milioni  di  euro
          nell'anno 2017, 342 milioni di  euro  nell'anno  2018,  292
          milioni di euro nell'anno 2019 e  242  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2020». 
              - Si riporta il testo del comma 26  dell'art.  2  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335 recante  «Riforma  del  sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare»: 
              «26. A decorrere  dal  1°  gennaio  1996,  sono  tenuti
          all'iscrizione  presso  una  apposita  Gestione   separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro autonomo, di cui al comma  1  dell'articolo  49  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
          i titolari  di  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa, di cui al comma 2, lettera a),  dell'articolo
          49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
          domicilio di cui all'articolo  36  della  legge  11  giugno
          1971,  n.  426.  Sono  esclusi  dall'obbligo   i   soggetti
          assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
          attivita'». 
              - Si riporta il testo del comma 9  dell'art.  59  della
          legge 27 dicembre 1997,  n.  449  recante  «Misure  per  la
          stabilizzazione della finanza pubblica»: 
              «9. Per il personale del comparto scuola  resta  fermo,
          ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico,  che  la
          cessazione dal servizio ha effetto  dalla  data  di  inizio
          dell'anno scolastico e  accademico,  con  decorrenza  dalla
          stessa data del relativo trattamento economico nel caso  di
          prevista maturazione del requisito  entro  il  31  dicembre
          dell'anno. Il personale del comparto scuola la cui  domanda
          di dimissione, presentata entro il 15 marzo  1997,  non  e'
          stata accolta per effetto delle disposizioni contenute  nel
          decreto-legge 19 maggio 1997,  n.  129  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  18  luglio  1997,  n.  229,  e'
          collocato a riposo in due scaglioni,  equamente  ripartiti,
          rispettivamente nell'anno scolastico o accademico 1998-1999
          e in quello 1999-2000, con  priorita'  per  i  soggetti  in
          possesso  dei  requisiti  per  l'accesso   al   trattamento
          pensionistico richiesti al personale del  pubblico  impiego
          nel 1998 e per quelli con maggiore  eta'  anagrafica.  Sono
          fatte salve comunque le  cessazioni  dal  servizio  di  cui
          all'articolo 1, comma 3, del citato  decreto-legge  n.  129
          del 1997, nonche'  quelle  del  personale  appartenente  ai
          ruoli,  classi  di  concorso  a   cattedre   e   posti   di
          insegnamento e profili professionali  nei  quali  vi  siano
          situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico  e
          fino alla concorrenza del relativo soprannumero. Ai fini di
          cui sopra, relativamente agli anni scolastici ed accademici
          1998, 1999 e 2000 il verificarsi della suddetta  condizione
          e' accertato al termine delle operazioni di  movimento  del
          personale». 
              - Si riporta il testo del comma  6  dell'art.  1  della
          legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni  e
          integrazioni, recante «Norme  in  materia  pensionistica  e
          deleghe al Governo nel settore della  previdenza  pubblica,
          per   il   sostegno   alla   previdenza   complementare   e
          all'occupazione stabile e per il  riordino  degli  enti  di
          previdenza ed assistenza obbligatoria»: 
              «6. Al fine di assicurare la sostenibilita' finanziaria
          del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza  della
          relativa  spesa  sul  prodotto  interno   lordo,   mediante
          l'elevazione dell'eta' media di accesso  al  pensionamento,
          con effetto dal 1° gennaio  2008  e  con  esclusione  delle
          forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto  privato
          di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e  al
          decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103: 
                a)  il   diritto   per   l'accesso   al   trattamento
          pensionistico di anzianita' per i lavoratori  dipendenti  e
          autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e
          alle forme di essa sostitutive ed  esclusive  si  consegue,
          fermo restando il requisito di anzianita' contributiva  non
          inferiore  a  trentacinque  anni,  al  raggiungimento   dei
          requisiti di eta' anagrafica indicati, per il  periodo  dal
          1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata
          alla presente legge e, per  il  periodo  successivo,  fermo
          restando  il  requisito  di  anzianita'  contributiva   non
          inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella
          Tabella B allegata  alla  presente  legge.  Il  diritto  al
          pensionamento si consegue, indipendentemente dall'eta',  in
          presenza di un requisito  di  anzianita'  contributiva  non
          inferiore a quaranta anni; 
                b) per i lavoratori  la  cui  pensione  e'  liquidata
          esclusivamente con il sistema  contributivo,  il  requisito
          anagrafico di cui all'articolo 1, comma 20, primo  periodo,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato a 60 anni per
          le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono  inoltre
          accedere al pensionamento: 
                  1)  a  prescindere  dal  requisito  anagrafico,  in
          presenza di un requisito di anzianita' contributiva pari ad
          almeno quaranta anni; 
                  2) con un'anzianita' contributiva  pari  ad  almeno
          trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di  eta'
          anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008  al
          30 giugno 2009, nella  Tabella  A  allegata  alla  presente
          legge e, per  il  periodo  successivo,  fermo  restando  il
          requisito  di  anzianita'  contributiva  non  inferiore   a
          trentacinque anni, dei requisiti indicati nella  Tabella  B
          allegata alla presente legge; 
                c) i lavoratori di cui alle  lettere  a)  e  b),  che
          accedono al pensionamento con eta' inferiore a 65 anni  per
          gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le
          pensioni a carico delle forme di previdenza dei  lavoratori
          dipendenti, qualora  risultino  in  possesso  dei  previsti
          requisiti entro il  secondo  trimestre  dell'anno,  possono
          accedere  al  pensionamento  dal   1°   gennaio   dell'anno
          successivo, se di eta' pari o superiore a 57 anni;  qualora
          risultino in  possesso  dei  previsti  requisiti  entro  il
          quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal  1°
          luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono il
          trattamento di pensione, con eta' inferiore a 65  anni  per
          gli uomini e 60 per le donne, a carico delle  gestioni  per
          gli artigiani, i  commercianti  e  i  coltivatori  diretti,
          qualora risultino in possesso dei  requisiti  di  cui  alle
          lettere a) e  b)  entro  il  secondo  trimestre  dell'anno,
          possono accedere al pensionamento dal 1°  luglio  dell'anno
          successivo; qualora  risultino  in  possesso  dei  previsti
          requisiti entro il quarto trimestre,  possono  accedere  al
          pensionamento dal 1° gennaio del  secondo  anno  successivo
          alla data  di  conseguimento  dei  requisiti  medesimi.  Le
          disposizioni di cui alla presente lettera non si  applicano
          ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5.  Per  il  personale
          del comparto scuola resta fermo, ai  fini  dell'accesso  al
          trattamento pensionistico, che la cessazione  dal  servizio
          ha effetto dalla data  di  inizio  dell'anno  scolastico  e
          accademico, con decorrenza dalla stessa data  del  relativo
          trattamento economico nel caso di prevista maturazione  dei
          requisiti  entro  il  31  dicembre  dell'anno  avendo  come
          riferimento per l'anno 2009 i  requisiti  previsti  per  il
          primo semestre dell'anno; 
                d) per i lavoratori  assicurati  presso  la  gestione
          speciale di cui all'articolo 2, comma  26,  della  legge  8
          agosto 1995,  n.  335,  non  iscritti  ad  altre  forme  di
          previdenza  obbligatoria,  si  applicano  le   disposizioni
          riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente  comma
          e al comma 7». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5   del   decreto
          legislativo 3 febbraio 2006, n. 42 recante «Disposizioni in
          materia di totalizzazione dei periodi  assicurativi»,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 5 (Pagamento dei trattamenti). - 1.  L'onere  dei
          trattamenti e' a carico delle singole gestioni, ciascuna in
          relazione alla propria quota. 
              2. Il pagamento degli importi liquidati  dalle  singole
          gestioni e' effettuato dall'INPS, che stipula con gli  enti
          interessati apposite convenzioni. 
              3.  Ai  trattamenti   pensionistici   derivanti   dalla
          totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste
          per i trattamenti  pensionistici  dei  lavoratori  autonomi
          iscritti  all'assicurazione   generale   obbligatoria   per
          l'invalidita', la vecchiaia ed i  superstiti.  In  caso  di
          pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno
          del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In
          caso di pensione di  inabilita'  la  pensione  decorre  dal
          primo giorno del mese successivo a quello di  presentazione
          della domanda di pensione in regime di  totalizzazione.  Le
          disposizioni di cui al  presente  comma  si  applicano  con
          riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso
          al pensionamento, a seguito di totalizzazione, a  decorrere
          dal 1° gennaio 2011». 
              - Si riporta il testo degli articoli 4 e 24 della legge
          23  luglio  1991,  n.  223  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni   recante   «Norme   in   materia   di   cassa
          integrazione,  mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,
          attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
          al lavoro ed altre disposizioni in materia di  mercato  del
          lavoro»: 
              «Art. 4 (Procedura per la dichiarazione di  mobilita').
          -  1.  L'impresa  che  sia  stata  ammessa  al  trattamento
          straordinario di integrazione salariale, qualora nel  corso
          di attuazione del programma di cui all'articolo  1  ritenga
          di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti  i
          lavoratori sospesi  e  di  non  poter  ricorrere  a  misure
          alternative,  ha  facolta'  di  avviare  le  procedure   di
          mobilita' ai sensi del presente articolo. 
              2. Le imprese che intendano esercitare la  facolta'  di
          cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
          per  iscritto  alle  rappresentanze   sindacali   aziendali
          costituite a norma dell'art. 19, L. 20 maggio 1970, n. 300,
          nonche'  alle  rispettive  associazioni  di  categoria.  In
          mancanza delle  predette  rappresentanze  la  comunicazione
          deve  essere  effettuata  alle  associazioni  di  categoria
          aderenti alle confederazioni  maggiormente  rappresentative
          sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni  di
          categoria   puo'   essere   effettuata   per   il   tramite
          dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa
          aderisce o conferisce mandato. 
              3. La comunicazione di cui al comma  2  deve  contenere
          indicazione: dei motivi che determinano  la  situazione  di
          eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o  produttivi,
          per i quali si ritiene di non poter adottare misure  idonee
          a porre rimedio alla predetta  situazione  ed  evitare,  in
          tutto o  in  parte,  la  dichiarazione  di  mobilita';  del
          numero,  della  collocazione  aziendale   e   dei   profili
          professionali  del   personale   eccedente,   nonche'   del
          personale abitualmente impiegato; dei tempi  di  attuazione
          del  programma  di  mobilita';   delle   eventuali   misure
          programmate  per  fronteggiare  le  conseguenze  sul  piano
          sociale della attuazione del programma medesimo del  metodo
          di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da
          quelle gia' previste dalla  legislazione  vigente  e  dalla
          contrattazione collettiva. Alla comunicazione  va  allegata
          copia della ricevuta del versamento all'INPS, a  titolo  di
          anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5,  comma  4,
          di  una  somma  pari  al  trattamento  massimo  mensile  di
          integrazione  salariale  moltiplicato  per  il  numero  dei
          lavoratori ritenuti eccedenti. 
              4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e  della
          ricevuta del versamento di cui al  comma  3  devono  essere
          contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del  lavoro
          e della massima occupazione. 
              5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento  della
          comunicazione  di  cui  al  comma  2,  a  richiesta   delle
          rappresentanze  sindacali  aziendali  e  delle   rispettive
          associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
          allo scopo di esaminare le cause che  hanno  contribuito  a
          determinare l'eccedenza del personale e le possibilita'  di
          utilizzazione diversa di  tale  personale,  o  di  una  sua
          parte, nell'ambito della  stessa  impresa,  anche  mediante
          contratti di solidarieta' e forme  flessibili  di  gestione
          del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile  evitare  la
          riduzione di personale, e'  esaminata  la  possibilita'  di
          ricorrere a misure sociali di  accompagnamento  intese,  in
          particolare,  a  facilitare  la   riqualificazione   e   la
          riconversione dei lavoratori licenziati.  I  rappresentanti
          sindacali dei lavoratori possono farsi  assistere,  ove  lo
          ritengano opportuno, da esperti. 
              6. La procedura di cui al comma 5 deve essere  esaurita
          entro quarantacinque  giorni  dalla  data  del  ricevimento
          della   comunicazione   dell'impresa.   Quest'ultima    da'
          all'Ufficio  provinciale  del  lavoro   e   della   massima
          occupazione  comunicazione  scritta  sul  risultato   della
          consultazione  e  sui  motivi  del  suo   eventuale   esito
          negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
          dalle associazioni sindacali dei lavoratori. 
              7.  Qualora  non  sia  stato  raggiunto  l'accordo,  il
          direttore  dell'Ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione  convoca  le  parti  al  fine  di   un
          ulteriore esame delle materie di  cui  al  comma  5,  anche
          formulando proposte per la  realizzazione  di  un  accordo.
          Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni  dal
          ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro  e
          della massima occupazione della comunicazione  dell'impresa
          prevista al comma 6. 
              8. Qualora il numero dei lavoratori  interessati  dalla
          procedura di mobilita' sia inferiore a dieci, i termini  di
          cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla meta'. 
              9. Raggiunto l'accordo  sindacale  ovvero  esaurita  la
          procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa  ha  facolta'
          di collocare in mobilita' gli impiegati,  gli  operai  e  i
          quadri eccedenti, comunicando per iscritto  a  ciascuno  di
          essi il recesso, nel rispetto  dei  termini  di  preavviso.
          Contestualmente,  l'elenco  dei  lavoratori  collocati   in
          mobilita',  con  l'indicazione  per  ciascun  soggetto  del
          nominativo, del luogo di residenza,  della  qualifica,  del
          livello  di  inquadramento,  dell'eta',   del   carico   di
          famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle  modalita'
          con le quali sono stati applicati i criteri  di  scelta  di
          cui all'articolo 5, comma 1,  deve  essere  comunicato  per
          iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e  della  massima
          occupazione  competente,  alla  Commissione  regionale  per
          l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al  comma
          2. 
              10. Nel caso in cui l'impresa rinunci  a  collocare  in
          mobilita' i lavoratori o ne collochi un numero inferiore  a
          quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la
          stessa procede al recupero delle somme pagate in  eccedenza
          rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
          mediante conguaglio con i contributi  dovuti  all'INPS,  da
          effettuarsi con il primo versamento utile  successivo  alla
          data di determinazione del numero dei lavoratori  posti  in
          mobilita'. 
              11. Gli accordi sindacali  stipulati  nel  corso  delle
          procedure di cui al presente  articolo,  che  prevedano  il
          riassorbimento totale o parziale  dei  lavoratori  ritenuti
          eccedenti, possono stabilire, anche in  deroga  al  secondo
          comma  dell'articolo  2103  del  codice  civile,  la   loro
          assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte. 
              12. Le comunicazioni di cui al comma 9  sono  prive  di
          efficacia ove siano  state  effettuate  senza  l'osservanza
          della forma scritta e delle procedure previste dal presente
          articolo. 
              13.  I  lavoratori  ammessi  al  trattamento  di  cassa
          integrazione, al  termine  del  periodo  di  godimento  del
          trattamento  di  integrazione   salariale,   rientrano   in
          azienda. 
              14. Il presente articolo  non  trova  applicazione  nel
          caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle  imprese
          edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
          i lavoratori  assunti  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
          determinato. 
              15.  Nei  casi  in  cui  l'eccedenza  riguardi   unita'
          produttive ubicate in diverse province della stessa regione
          ovvero  in  piu'  regioni,  la  competenza   a   promuovere
          l'accordo di cui  al  comma  7  spetta  rispettivamente  al
          direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
          occupazione  ovvero  al  Ministro  del   lavoro   e   della
          previdenza  sociale.   Agli   stessi   vanno   inviate   le
          comunicazioni previste dal comma 4. 
              15-bis. Gli obblighi di informazione,  consultazione  e
          comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
          fatto  che  le  decisioni   relative   all'apertura   delle
          procedure di cui al presente  articolo  siano  assunte  dal
          datore di lavoro o  da  un'impresa  che  lo  controlli.  Il
          datore di lavoro che viola tali obblighi non puo'  eccepire
          a  propria  difesa  la  mancata  trasmissione,   da   parte
          dell'impresa che lo controlla, delle informazioni  relative
          alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
          procedure. 
              16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della  legge  12
          agosto 1977, n. 675 , le disposizioni del decreto-legge  30
          marzo 1978, n. 80 , convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 maggio 1978, n. 215,  ad  eccezione  dell'articolo
          4-bis, nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795  ,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
          n. 36». 
              «Art. 24 (Norme in materia di riduzione del personale).
          - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12
          e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a  5,  si  applicano
          alle imprese che occupino piu'  di  quindici  dipendenti  e
          che, in conseguenza di una riduzione  o  trasformazione  di
          attivita' o di lavoro, intendano effettuare  almeno  cinque
          licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in  ciascuna
          unita' produttiva, o in piu' unita' produttive  nell'ambito
          del territorio di una stessa provincia.  Tali  disposizioni
          si applicano per tutti i licenziamenti  che,  nello  stesso
          arco  di  tempo  e  nello  stesso  ambito,  siano  comunque
          riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione. 
              1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi  2,
          3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6,  7,  8,  9,
          11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e  3,
          si applicano ai privati datori di lavoro  non  imprenditori
          alle medesime condizioni di cui al comma  1.  I  lavoratori
          licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo
          6,  comma  1,   senza   diritto   all'indennita'   di   cui
          all'articolo 7.  Ai  lavoratori  licenziati  ai  sensi  del
          presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli
          articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9. 
              1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma  3,
          ultimo periodo, non  si  applica  al  recesso  intimato  da
          datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza  fini
          di  lucro,  attivita'  di   natura   politica,   sindacale,
          culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. 
              1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5,  comma  3,
          al recesso intimato da datori di  lavoro  non  imprenditori
          che svolgono, senza fini  di  lucro,  attivita'  di  natura
          politica, sindacale, culturale,  di  istruzione  ovvero  di
          religione o di culto, si applicano le disposizioni  di  cui
          alla  legge  15  luglio  1966,   n.   604,   e   successive
          modificazioni. 
              2. Le disposizioni richiamate nei commi 1  e  1-bis  si
          applicano anche quando le imprese o  i  privati  datori  di
          lavoro  non  imprenditori,  di  cui  ai   medesimi   commi,
          intendano cessare l'attivita'. 
              3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo,
          e 10, e all'art. 5, commi 4  e  5,  si  applica  solo  alle
          imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto
          dall'art. 5, comma  4,  e'  dovuto  dalle  imprese  di  cui
          all'art. 16,  comma  1,  nella  misura  di  nove  volte  il
          trattamento iniziale di mobilita' spettante  al  lavoratore
          ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale. 
              4. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si
          applicano nei casi di scadenza dei  rapporti  di  lavoro  a
          termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei  casi
          di attivita' stagionali o saltuarie. 
              5.  La  materia  dei   licenziamenti   collettivi   per
          riduzione di personale di cui al primo comma  dell'articolo
          11 della legge 15 luglio 1966, n.  604  ,  come  modificato
          dall'articolo 6 della legge 11  maggio  1990,  n.  108,  e'
          disciplinata dal presente articolo. 
              6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
          intimati prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge». 
              - Si riporta il testo dei commi 6 e 7 dell'art. 7 della
          gia' citata legge 23  luglio  1991,  n.  223  e  successive
          modificazioni e integrazioni: 
              «6. Nelle aree di cui al comma  2  nonche'  nell'ambito
          delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla
          Commissione regionale per l'impiego,  in  cui  sussista  un
          rapporto superiore alla media nazionale tra  iscritti  alla
          prima classe della  lista  di  collocamento  e  popolazione
          residente in eta' da lavoro,  ai  lavoratori  collocati  in
          mobilita' entro la  data  del  31  dicembre  1992  che,  al
          momento della cessazione  del  rapporto,  abbiano  compiuto
          un'eta' inferiore di non piu' di  cinque  anni  rispetto  a
          quella  prevista  dalla  legge  per  il  pensionamento   di
          vecchiaia,  e  possano   far   valere,   nell'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia  e  i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          quella  minima  prevista  per  il  predetto  pensionamento,
          diminuita del numero di settimane  mancanti  alla  data  di
          compimento   dell'eta'   pensionabile,   l'indennita'    di
          mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura
          dell'indennita' per i periodi successivi a quelli  previsti
          nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento. 
              7. Negli ambiti  di  cui  al  comma  6,  ai  lavoratori
          collocati in mobilita' entro la data del 31  dicembre  1992
          che, al momento  della  cessazione  del  rapporto,  abbiano
          compiuto un'eta'  inferiore  di  non  piu'  di  dieci  anni
          rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
          di  vecchiaia  e  possano  far  valere,  nell'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia  e  i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          ventotto anni, l'indennita' di mobilita' spetta  fino  alla
          data  di  maturazione  del  diritto  al  pensionamento   di
          anzianita'. Per i lavoratori dipendenti anteriormente  alla
          data del 1° gennaio 1991 dalle societa' non operative della
          Societa' di Gestione e  Partecipazioni  Industriali  S.p.a.
          (GEPI) e della Iniziative Sardegna SpA (INSAR) si prescinde
          dal requisito dell'anzianita' contributiva; l'indennita' di
          mobilita' non  puo'  comunque  essere  corrisposta  per  un
          periodo superiore a dieci anni». 
              - Si riporta il testo del comma 28  dell'art.  2  della
          legge  23  dicembre  1996,  n.  662  recante   «Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica»: 
              «28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli
          ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge, con uno  o  piu'
          decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di concerto con il Ministro del tesoro, adottati  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400 , sentite le organizzazioni sindacali ed  acquisito  il
          parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  sono
          definite, in via sperimentale, misure per il  perseguimento
          di   politiche   attive   di   sostegno   del   reddito   e
          dell'occupazione    nell'ambito     dei     processi     di
          ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di
          crisi di enti ed aziende pubblici e  privati  erogatori  di
          servizi di pubblica utilita',  nonche'  delle  categorie  e
          settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori
          sociali. Nell'esercizio  della  potesta'  regolamentare  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
                a)  costituzione  da   parte   della   contrattazione
          collettiva nazionale di appositi fondi finanziati  mediante
          un contributo sulla retribuzione non  inferiore  allo  0,50
          per cento; 
                b) definizione da parte della contrattazione medesima
          di specifici trattamenti e dei relativi  criteri,  entita',
          modalita'  concessivi,  entro  i   limiti   delle   risorse
          costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
          correlati contributi figurativi; 
                c)  eventuale  partecipazione   dei   lavoratori   al
          finanziamento con una quota non superiore al 25  per  cento
          del contributo; 
                d) in caso  di  ricorso  ai  trattamenti,  previsione
          della obbligatorieta' della contribuzione con  applicazione
          di una misura addizionale non superiore a tre volte  quella
          della contribuzione stessa; 
                e) istituzione presso l'INPS dei fondi,  gestiti  con
          il concorso delle parti sociali; 
                f) conseguimento,  limitatamente  all'anno  1997,  di
          maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
          lire 150 miliardi». 
              - Si riporta il testo del comma  3  dell'art.  1  della
          legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante   «Legge   di
          contabilita' e finanza pubblica»: 
              «3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche  di
          cui al  comma  2  e'  operata  annualmente  dall'ISTAT  con
          proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          entro il 31 luglio». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2120 del codice civile: 
              «Art.  2120  (Disciplina  del   trattamento   di   fine
          rapporto). - In ogni caso di  cessazione  del  rapporto  di
          lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha  diritto  ad
          un  trattamento  di  fine  rapporto.  Tale  trattamento  si
          calcola sommando per ciascun anno  di  servizio  una  quota
          pari   e   comunque   non   superiore   all'importo   della
          retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per  13,5.  La
          quota e' proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno,
          computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali  o
          superiori a 15 giorni. 
              Salvo diversa previsione dei  contratti  collettivi  la
          retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende
          tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in
          natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a
          titolo non  occasionale  e  con  esclusione  di  quanto  e'
          corrisposto a titolo di rimborso spese. 
              In caso di sospensione della prestazione di lavoro  nel
          corso dell'anno per una delle  cause  di  cui  all'articolo
          2110, nonche' in caso di sospensione totale o parziale  per
          la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere
          computato  nella  retribuzione  di  cui  al   primo   comma
          l'equivalente  della  retribuzione  a  cui  il   lavoratore
          avrebbe avuto diritto in caso di  normale  svolgimento  del
          rapporto di lavoro. 
              Il trattamento di cui al precedente  primo  comma,  con
          esclusione della quota maturata nell'anno, e' incrementato,
          su  base  composta,  al  31  dicembre  di  ogni  anno,  con
          l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in
          misura fissa e dal 75 per  cento  dell'aumento  dell'indice
          dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed
          impiegati,  accertato  dall'ISTAT,  rispetto  al  mese   di
          dicembre dell'anno precedente. 
              Ai fini della applicazione del tasso  di  rivalutazione
          di  cui  al  comma  precedente  per   frazioni   di   anno,
          l'incremento dell'indice ISTAT  e'  quello  risultante  nel
          mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello
          di dicembre  dell'anno  precedente.  Le  frazioni  di  mese
          uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese
          intero. 
              Il prestatore  di  lavoro,  con  almeno  otto  anni  di
          servizio presso lo stesso datore di lavoro, puo'  chiedere,
          in costanza di rapporto di lavoro,  una  anticipazione  non
          superiore al 70  per  cento  sul  trattamento  cui  avrebbe
          diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della
          richiesta. 
              Le  richieste  sono  soddisfatte  annualmente  entro  i
          limiti del 10 per cento degli  aventi  titolo,  di  cui  al
          precedente comma, e comunque del 4  per  cento  del  numero
          totale dei dipendenti. 
              La richiesta deve essere giustificata dalla  necessita'
          di: 
                a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi
          straordinari  riconosciuti   dalle   competenti   strutture
          pubbliche; 
                b) acquisto della prima casa di abitazione per se'  o
          per i figli, documentato con atto notarile. 
              L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta nel
          corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti  gli
          effetti, dal trattamento di fine rapporto. 
              Nell'ipotesi  di  cui  all'articolo  2122   la   stessa
          anticipazione e' detratta  dall'indennita'  prevista  dalla
          norma medesima. 
              Condizioni di miglior favore  possono  essere  previste
          dai  contratti  collettivi  o  da  patti   individuali.   I
          contratti collettivi possono altresi' stabilire criteri  di
          priorita'   per   l'accoglimento   delle    richieste    di
          anticipazione». 
              - Si riporta la Tabella B allegata alla legge 23 agosto
          2004, n. 243, e successive modificazioni, recante «Norme in
          materia pensionistica e  deleghe  al  Governo  nel  settore
          della previdenza pubblica, per il sostegno alla  previdenza
          complementare e all'occupazione stabile e per  il  riordino
          degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria»: 
                                                            Tabella B 
                

         Parte di provvedimento in formato grafico

                
               - Si riporta il testo del comma 20 dell'art. 1  e  del
          comma 6 dell'art. 3 della gia' citata legge 8 agosto  1995,
          n. 335: 
              «20. Il diritto alla  pensione  di  cui  al  comma  19,
          previa risoluzione del rapporto di lavoro, si  consegue  al
          compimento  del  cinquantasettesimo   anno   di   eta',   a
          condizione che risultino versati e  accreditati  in  favore
          dell'assicurato  almeno  cinque   anni   di   contribuzione
          effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non
          inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui
          all'articolo 3, commi 6 e  7.  Si  prescinde  dal  predetto
          requisito anagrafico  al  raggiungimento  della  anzianita'
          contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai  sensi
          del comma 7, secondo periodo, nonche' dal predetto  importo
          dal sessantacinquesimo anno di eta'. Qualora non sussistano
          i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione  ai
          superstiti in caso di morte  dell'assicurato,  ai  medesimi
          superstiti,  che  non  abbiano  diritto   a   rendite   per
          infortunio  sul  lavoro   o   malattia   professionale   in
          conseguenza del predetto evento  e  che  si  trovino  nelle
          condizioni reddituali  di  cui  all'articolo  3,  comma  6,
          compete  una  indennita'  una  tantum,  pari  all'ammontare
          dell'assegno  di  cui  al  citato  articolo  3,  comma   6,
          moltiplicato   per   il   numero   delle   annualita'    di
          contribuzione  accreditata  a  favore  dell'assicurato,  da
          ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la
          pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno,  la
          predetta  indennita'  e'  calcolata  in  proporzione   alle
          settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del  lavoro
          e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
          tesoro, determina, con decreto, le modalita'  e  i  termini
          per il conseguimento dell'indennita'» 
              «6. Con effetto dal 1° gennaio  1996,  in  luogo  della
          pensione  sociale  e  delle  relative   maggiorazioni,   ai
          cittadini  italiani,  residenti  in  Italia,  che   abbiano
          compiuto 65 anni e si trovino nelle  condizioni  reddituali
          di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di  base
          non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta
          pari, per il 1996, a lire  6.240.000,  denominato  «assegno
          sociale». Se il soggetto possiede redditi propri  l'assegno
          e'  attribuito  in  misura  ridotta  fino   a   concorrenza
          dell'importo predetto, se non  coniugato,  ovvero  fino  al
          doppio del predetto importo, se coniugato,  ivi  computando
          il reddito del coniuge comprensivo  dell'eventuale  assegno
          sociale di cui  il  medesimo  sia  titolare.  I  successivi
          incrementi del reddito oltre il limite massimo danno  luogo
          alla  sospensione  dell'assegno  sociale.  Il  reddito   e'
          costituito   dall'ammontare    dei    redditi    coniugali,
          conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno  e'
          erogato con carattere di provvisorieta'  sulla  base  della
          dichiarazione   rilasciata   dal    richiedente    ed    e'
          conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo,
          sulla base della dichiarazione dei  redditi  effettivamente
          percepiti.  Alla  formazione  del  reddito   concorrono   i
          redditi, al netto dell'imposizione fiscale e  contributiva,
          di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da  imposte
          e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
          o ad imposta sostitutiva, nonche'  gli  assegni  alimentari
          corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel
          reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati,
          le anticipazioni  sui  trattamenti  stessi,  le  competenze
          arretrate  soggette  a  tassazione  separata,  nonche'   il
          proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli
          effetti  del  conferimento  dell'assegno  non  concorre   a
          formare reddito la pensione liquidata  secondo  il  sistema
          contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di
          gestioni ed  enti  previdenziali  pubblici  e  privati  che
          gestiscono  forme  pensionistiche  obbligatorie  in  misura
          corrispondente  ad  un  terzo  della  pensione  medesima  e
          comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale». 
              - Si riporta il testo del comma 11  dell'art.  1  della
          gia' citata legge 8 agosto 1995, n. 335: 
              «11.  Sulla  base  delle  rilevazioni  demografiche   e
          dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di
          lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi  soggetti
          a contribuzione  previdenziale,  rilevati  dall'ISTAT,  con
          decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  della   previdenza
          sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
          finanze, e' rideterminato ogni tre anni il coefficiente  di
          trasformazione previsto al comma 6». 
              - Si riporta il testo del comma 15  dell'art.  1  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 247 recante «Norme di attuazione
          del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza,  lavoro  e
          competitivita'  per  favorire  l'equita'  e   la   crescita
          sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
          previdenza sociale»: 
              «15. All'articolo 1, comma 11,  della  legge  8  agosto
          1995, n. 335, le parole da: «il Ministro del  lavoro»  fino
          alla fine del comma sono sostituite  dalle  seguenti:  «con
          decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  della   previdenza
          sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
          finanze, e' rideterminato ogni tre anni il coefficiente  di
          trasformazione previsto al comma 6». 
              - Si riporta il testo dei commi 22  e  23  dell'art.  2
          della gia' citata legge 8 agosto 1995, n. 335: 
              «22.  Il  Governo  della  Repubblica  e'  delegato   ad
          emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore
          della   presente   legge,   sentite    le    organizzazioni
          maggiormente rappresentative sul  piano  nazionale,  uno  o
          piu'  decreti  legislativi  intesi  all'armonizzazione  dei
          regimi   pensionistici    sostitutivi    dell'assicurazione
          generale  obbligatoria  operanti  presso  l'INPS,  l'INPDAP
          nonche' dei regimi  pensionistici  operanti  presso  l'Ente
          nazionale di previdenza  ed  assistenza  per  i  lavoratori
          dello spettacolo (ENPALS) ed altresi' con riferimento  alle
          forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato  per
          le categorie di personale non statale di cui  al  comma  2,
          terzo periodo, con l'osservanza  dei  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
                a)   determinazione   delle   basi   contributive   e
          pensionabili con riferimento all'articolo 12 della legge 30
          aprile  1969,  n.  153  ,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, con contestuale ridefinizione delle  aliquote
          contributive tenendo conto, anche in attuazione  di  quanto
          previsto nella lettera b),  delle  esigenze  di  equilibrio
          delle  gestioni  previdenziali,  di  commisurazione   delle
          prestazioni   pensionistiche   agli   oneri    contributivi
          sostenuti   e   alla   salvaguardia    delle    prestazioni
          previdenziali  in  rapporto  con   quelle   assicurate   in
          applicazione dei commi da 6 a 16 dell'articolo 1; 
                b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni
          secondo i principi di  cui  ai  citati  commi  da  6  a  16
          dell'articolo 1; 
                c)  revisione   dei   requisiti   di   accesso   alle
          prestazioni  secondo  criteri  di  flessibilita'   omogenei
          rispetto  a  quelli  fissati  dai  commi   da   19   a   23
          dell'articolo 1; 
                d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni  con
          riferimento  alle  discipline  vigenti   nell'assicurazione
          generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali
          motivate   da   effettive    e    rilevanti    peculiarita'
          professionali   e   lavorative   presenti    nei    settori
          interessati. 
              23. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
          entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, norme intese a: 
                a) prevedere, per i lavoratori di cui all'articolo 5,
          commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.
          503 , requisiti di accesso  ai  trattamenti  pensionistici,
          nel rispetto del principio di flessibilita' come  affermato
          dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali
          alle obiettive  peculiarita'  ed  esigenze  dei  rispettivi
          settori  di  attivita'   dei   lavoratori   medesimi,   con
          applicazione della disciplina in  materia  di  computo  dei
          trattamenti pensionistici secondo il  sistema  contributivo
          in  modo  da  determinare  effetti   compatibili   con   le
          specificita' dei settori delle attivita'; 
                b) armonizzare ai principi ispiratori della  presente
          legge i trattamenti  pensionistici  del  personale  di  cui
          all'articolo 2, commi 4 e  5,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.  29  ,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, tenendo conto, a tal  fine,  in  particolare,
          della peculiarita' dei rispettivi rapporti di impiego,  dei
          differenti limiti di eta' previsti per  il  collocamento  a
          riposo, con riferimento al criterio della residua  speranza
          di  vita  anche  in  funzione   di   valorizzazione   della
          conseguente determinazione dei trattamenti  medesimi.  Fino
          all'emanazione  delle   norme   delegate   l'accesso   alle
          prestazioni per anzianita' e vecchiaia previste da siffatti
          trattamenti   e'   regolato   secondo    quando    previsto
          dall'articolo   18,   comma   8-quinquies,   del    decreto
          legislativo   21   aprile   1993,   n.   124,    introdotto
          dall'articolo 15, comma 5, della presente legge». 
              - Si riporta il testo del comma 23 dell'art.  78  della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2001)»: 
              «23. Per i  lavoratori  gia'  impegnati  in  lavori  di
          sottosuolo  presso  miniere,  cave  e  torbiere,   la   cui
          attivita' e' venuta a  cessare  a  causa  della  definitiva
          chiusura delle stesse, e che non hanno maturato i  benefici
          previsti dall'articolo 18 della legge 30  aprile  1969,  n.
          153, il numero delle  settimane  coperto  da  contribuzione
          obbligatoria relativa ai periodi di prestazione  lavorativa
          ai fini del conseguimento delle prestazioni  pensionistiche
          e'  moltiplicato  per  un  coefficiente  pari  a   1,2   se
          l'attivita' si e' protratta per  meno  di  cinque  anni,  a
          1,225 se l'attivita' si e' protratta per meno di dieci anni
          e a 1,25 se superiore a tale limite». 
              - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 recante
          «Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n.  216,  in
          materia di  procedure  per  disciplinare  i  contenuti  del
          rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia  e
          delle Forze armate» e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          27 maggio 1995, n. 122, S.O. 
              - La legge 27 dicembre 1941,  n.  1570  recante  «Nuove
          norme  per  l'organizzazione  dei  servizi  antincendi»  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1942, n. 27. 
              - Si riporta il testo del comma  6  dell'art.  1  della
          gia' citata legge 8 agosto 1995, n. 335: 
              «6. L'importo della pensione  annua  nell'assicurazione
          generale  obbligatoria  e  nelle   forme   sostitutive   ed
          esclusive della stessa, e' determinato secondo  il  sistema
          contributivo  moltiplicando  il  montante  individuale  dei
          contributi per il coefficiente  di  trasformazione  di  cui
          all'allegata tabella A relativo all'eta' dell'assicurato al
          momento del pensionamento. Per tener conto  delle  frazioni
          di anno rispetto all'eta' dell'assicurato  al  momento  del
          pensionamento,  il  coefficiente  di  trasformazione  viene
          adeguato  con  un  incremento  pari  al  prodotto  tra   un
          dodicesimo  della  differenza  tra   il   coefficiente   di
          trasformazione  dell'eta'  immediatamente  superiore  e  il
          coefficiente dell'eta' inferiore a  quella  dell'assicurato
          ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato e'  inviato,  con
          cadenza  annuale,  un  estratto  conto   che   indichi   le
          contribuzioni  effettuate,  la  progressione  del  montante
          contributivo  e  le   notizie   relative   alla   posizione
          assicurativa nonche'  l'ammontare  dei  redditi  di  lavoro
          dipendente  e  delle  relative  ritenute   indicati   nelle
          dichiarazioni dei sostituti d'imposta». 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  1  e  il
          testo dell'art. 2  della  legge  7  febbraio  1979,  n.  29
          recante  «Ricongiunzione  dei  periodi   assicurativi   dei
          lavoratori ai fini previdenziali»: 
              «1. Al lavoratore dipendente, pubblico o  privato,  che
          sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza
          sostitutive dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per
          l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei  lavoratori
          dipendenti gestita  dall'INPS  o  che  abbiano  dato  luogo
          all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione e' data
          facolta', ai fini del diritto e della misura di  una  unica
          pensione,   di   chiedere,   in   qualsiasi   momento,   la
          ricongiunzione  di  tutti  i   periodi   di   contribuzione
          obbligatoria, volontaria e figurativa presso lo sopracitate
          forme     previdenziali     mediante     la      iscrizione
          nell'assicurazione generale obbligatoria e la  costituzione
          in    quest'ultima    delle    corrispondenti     posizioni
          assicurative. A tal fine  la  gestione  o  le  gestioni  di
          provenienza trasferiscono alla gestione  dell'assicurazione
          generale obbligatoria predetta l'ammontare  dei  contributi
          di  loro  pertinenza,  maggiorati  dell'interesse  composto
          annuo  del  4,50  per  cento.  Ai  fini  del  calcolo   dei
          contributi e dei relativi interessi, si applicano i criteri
          di cui all'articolo 5, quarto, quinto e sesto comma,  della
          presente legge». 
              «2. In alternativa all'esercizio della facolta' di  cui
          all'articolo 1, primo comma, il lavoratore  che  possa  far
          valere periodi di  iscrizione  nell'assicurazione  generale
          obbligatoria  per  l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i
          superstiti  dei  lavoratori  dipendenti,  ovvero  in  forme
          obbligatorie di previdenza  sostitutive  dell'assicurazione
          generale obbligatoria predetta o  che  abbiano  dato  luogo
          all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, ovvero
          nelle gestioni speciali per i lavoratori  autonomi  gestite
          dall'INPS, puo' chiedere in qualsiasi momento, ai fini  del
          diritto  e  della   misura   di   un'unica   pensione,   la
          ricongiunzione presso la gestione in cui  risulti  iscritto
          all'atto della domanda, ovvero presso  una  gestione  nella
          quale possa far valere almeno otto  anni  di  contribuzione
          versata in costanza di effettiva attivita'  lavorativa,  di
          tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e
          figurativa  dei  quali  sia  titolare.  Per  i   lavoratori
          autonomi restano ferme le disposizioni di cui  all'articolo
          1, quarto comma. 
              La gestione o le gestioni interessate  trasferiscono  a
          quella  in  cui  opera  la  ricognizione  l'ammontare   dei
          contributi di  loro  pertinenza  maggiorati  dell'interesse
          composto al tasso annuo del 4,50 per cento. 
              La gestione assicurativa presso la quale si effettua la
          ricongiunzione delle posizioni assicurative pone  a  carico
          del  richiedente  il  cinquanta  per  cento   della   somma
          risultante dalla  differenza  tra  la  riserva  matematica,
          determinata in base  ai  criteri  e  alle  tabelle  di  cui
          all'articolo 13  della  legge  12  agosto  1962,  n.  1338,
          necessaria  per  la  copertura  assicurativa  relativa   al
          periodo  utile  considerato,  e  le  somme  versate   dalla
          gestione o dalle gestioni assicurative a  norma  del  comma
          precedente. 
              Il pagamento della somma di cui  al  comma  precedente,
          puo' essere effettuato, su domanda, in un  numero  di  rate
          mensili  non  superiore   alla   meta'   delle   mensilita'
          corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione
          di interesse annuo composto pari al 4,50 per cento. 
              Il debito residuo al  momento  della  decorrenza  della
          pensione  potra'  essere   recuperato   ratealmente   sulla
          pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di  rate
          indicato nel comma precedente. E' comunque fatto salvo,  il
          trattamento  previsto  per  la  pensione   minima   erogata
          dall'INPS. 
              Sono fatte  salve  le  condizioni  di  rateazione  piu'
          favorevoli previste nelle singole gestioni previdenziali». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2   del   decreto
          legislativo 30 aprile 1997,  n.  184,  recante  «Attuazione
          della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della  L.
          8 agosto 1995, n. 335, in  materia  di  ricongiunzione,  di
          riscatto   e   di   prosecuzione   volontaria    ai    fini
          pensionistici»: 
              «Art.  2  (Corsi  universitari  di  studio).  -  1.  La
          facolta' di riscatto prevista  dall'articolo  2-novies  del
          decreto-legge  2  marzo  1974,  n.  30,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 16 aprile  1974,  n.  114,  come
          modificato dall'articolo 2, comma 3, del  decreto-legge  1°
          ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 1982, n. 881, e' riconosciuta a tutti gli
          iscritti al Fondo pensioni  lavoratori  dipendenti  e  alle
          gestioni  speciali  del  Fondo  stesso  per  i   lavoratori
          autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed  esclusivi
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed  i  superstiti  ed  alla  gestione  di  cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335. 
              2. Sono riscattabili, in tutto o in  parte,  a  domanda
          dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui  al
          comma 1 e quando non siano gia' coperti da contribuzione in
          alcuno dei regimi stessi,  i  periodi  corrispondenti  alla
          durata dei corsi legali di studio universitario  a  seguito
          dei  quali  siano  stati  conseguiti  i  diplomi   previsti
          dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341. 
              3. L'onere di riscatto e' determinato con le norme  che
          disciplinano la liquidazione della pensione con il  sistema
          retributivo o con quello contributivo, tenuto  conto  della
          collocazione temporale dei  periodi  oggetto  di  riscatto,
          anche  ai  fini  del  computo  delle  anzianita'   previste
          dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge  n.  335
          del 1995. 
              4. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto
          di riscatto, in relazione ai quali  trova  applicazione  il
          sistema retributivo, si applicano  i  coefficienti  di  cui
          alle tabelle  emanate  per  l'attuazione  dell'articolo  13
          della legge 12 agosto 1962, n. 1338 .  Le  tabelle  vigenti
          sono adeguate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto legislativo sulla base  di  aggiornati
          coefficienti attuariali. 
              4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi  in  relazione
          ai quali trova applicazione il sistema  retributivo  ovvero
          contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali
          di appartenenza in  unica  soluzione  ovvero  in  120  rate
          mensili  senza   l'applicazione   di   interessi   per   la
          rateizzazione. Tale disposizione si applica  esclusivamente
          alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008. 
              5. Per il calcolo dell'onere dei periodi  di  riscatto,
          da valutare con il sistema contributivo,  si  applicano  le
          aliquote contributive di finanziamento vigenti  nel  regime
          ove il riscatto opera  alla  data  di  presentazione  della
          domanda.  La  retribuzione   di   riferimento   e'   quella
          assoggettata a contribuzione nei dodici  mesi  meno  remoti
          rispetto alla  data  della  domanda  ed  e'  rapportata  al
          periodo  oggetto  di  riscatto.   Detta   retribuzione   e'
          attribuita temporalmente  e  proporzionalmente  ai  periodi
          riscattati. La rivalutazione del montante  individuale  dei
          contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995,
          ha effetto dalla data della domanda di riscatto. 
              5-bis. La facolta' di riscatto di cui  al  comma  5  e'
          ammessa anche per i soggetti non iscritti ad  alcuna  forma
          obbligatoria  di  previdenza  che  non   abbiano   iniziato
          l'attivita' lavorativa. In  tale  caso,  il  contributo  e'
          versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata  e
          viene   rivalutato   secondo   le   regole   del    sistema
          contributivo, con riferimento alla data della  domanda.  Il
          montante    maturato    e'    trasferito,     a     domanda
          dell'interessato, presso la  gestione  previdenziale  nella
          quale sia o sia stato  iscritto.  L'onere  dei  periodi  di
          riscatto e' costituito dal versamento di un contributo, per
          ogni anno da riscattare, pari al livello minimo  imponibile
          annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2  agosto
          1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo  delle
          prestazioni  pensionistiche   dell'assicurazione   generale
          obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo  e'
          fiscalmente deducibile dall'interessato; il  contributo  e'
          altresi' detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui
          l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del
          19 per cento dell'importo stesso. 
              5-ter. In deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma 7, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  i  periodi
          riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis  sono  utili  ai
          fini del raggiungimento del diritto a pensione». 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  4  della
          legge 7 luglio 1980 n. 299, recante «Conversione in  legge,
          con  modificazioni,  del  D.L.  7  maggio  1980,  n.   153,
          concernente norme per l'attivita' gestionale e  finanziaria
          degli enti locali per l'anno 1980», come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 4. Per  i  dipendenti  pubblici  con  trattamento
          pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, degli
          istituti di previdenza presso il  Ministero  del  tesoro  e
          degli altri fondi o casse, indicati nell'articolo  1  della
          legge  29  aprile   1976,   n.   177,   che   chiedano   la
          ricongiunzione   di   periodi   assicurativi   presso   gli
          ordinamenti stessi, ai sensi della legge 7  febbraio  1979,
          n. 29 si applicano, per  la  determinazione  della  riserva
          matematica prevista dall'articolo  2,  terzo  comma,  della
          legge stessa, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui
          all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n.  1338,  come
          successivamente adeguati in base alla normativa vigente.  A
          tal fine la  quota  di  pensione  relativa  ai  periodi  da
          ricongiungere,  arrotondati  ad  anni  e  mesi  interi,  e'
          determinata, per ogni anno  da  ricongiungere,  applicando,
          sulla retribuzione annua pensionabile riferita alla data di
          presentazione della domanda, l'aliquota del due per cento». 
              - La L. 2 aprile 1958, n. 322, abrogata dalla  presente
          legge,    recava:    «Ricongiunzione    delle     posizioni
          previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della
          determinazione  del  trattamento   di   previdenza   e   di
          quiescenza». 
              - La L. 22  novembre  1962,  n.  1646  (Modifiche  agli
          ordinamenti  degli  Istituti  di   previdenza   presso   il
          Ministero  del  tesoro),  e'  Pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 13 dicembre 1962, n. 317. 
              - L'articolo 124 del D.P.R. 29 dicembre  1973  n.  1092
          (Approvazione del testo unico delle norme  sul  trattamento
          di  quiescenza  dei  dipendenti  civili  e  militari  dello
          Stato), pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazzetta  Ufficiale
          9 maggio 1974,  n.  120,  abrogato  dalla  presente  legge,
          recava: 
              «124 (Costituzione della posizione assicurativa)». 
              - Si riporta il testo dell'art.21 e dell'art. 40  della
          legge 958 del 1986 come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 21 (Carabinieri ausiliari). - 1. Al termine della
          ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere  in
          servizio a domanda: 
                a) con la medesima qualifica, commutando la ferma  di
          leva in ferma di leva biennale e  con  la  possibilita'  di
          chiedere l'ammissione alla ferma triennale in  qualita'  di
          carabinieri effettivi, mediante  commutazione  della  ferma
          biennale nei limiti di forza  stabiliti  annualmente  nello
          stato di previsione della spesa del Ministero della difesa; 
                b) quali carabinieri effettivi commutando la ferma di
          leva in ferma triennale, nei limiti degli organici  fissati
          dalla legge. 
              2. Ai carabinieri ausiliari vincolati a ferma  biennale
          e'  corrisposto,  all'atto  del  congedo,  un   premio   di
          reinserimento in misura pari all'ultimo  stipendio  mensile
          percepito. 
              3.  Ai  carabinieri  che  chiedono  ed   ottengono   di
          commutare la ferma biennale in ferma  triennale,  divenendo
          carabinieri effettivi, compete la differenza tra la  misura
          del premio previsto per coloro che contraggono direttamente
          il vincolo triennale di servizio per  divenire  carabinieri
          effettivi e la somma  gia'  percepita  nella  posizione  di
          ausiliari. 
              4.(abrogato). 
              5. Ai carabinieri effettivi congedati al termine  della
          ferma o della rafferma e ai carabinieri ausiliari collocati
          in congedo dopo la ferma di leva o dopo la  ferma  biennale
          sono estese le provvidenze  previste  dalla  L.  31  maggio
          1975, n. 191 , e successive modificazioni ed integrazioni. 
              6. A tal fine sono valide  ad  ogni  effetto  anche  le
          specializzazioni acquisite durante  il  servizio  nell'Arma
          dei carabinieri». 
              «Art. 40 (Premio di congedamento). - 1. Ai  graduati  e
          militari di truppa in ferma di leva prolungata all'atto del
          congedamento e' corrisposto un  premio  pari  a  due  volte
          l'ultima paga mensile percepita per ogni  anno  o  frazione
          superiore a sei mesi di servizio prestato. 
              2. Ai sergenti di complemento trattenuti  in  servizio,
          ai sensi del precedente  articolo  32,  e'  corrisposto  un
          premio di congedamento pari a due volte l'ultima mensilita'
          per ogni anno o frazione superiore a sei mesi  di  servizio
          prestato. 
              3. (abrogato)». 
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  74  della
          gia' citata legge 23 dicembre 2000, n. 388: 
              «1.  Per  fare  fronte   all'obbligo   della   pubblica
          amministrazione, ai sensi dell'articolo  8,  comma  1,  del
          decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di contribuire,
          quale datore di lavoro, al finanziamento dei fondi  gestori
          di   previdenza   complementare   dei   dipendenti    delle
          amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento  autonomo,
          in corrispondenza delle risorse  contrattualmente  definite
          eventualmente destinate dai lavoratori  allo  stesso  fine,
          sono assegnate le risorse previste dall'articolo 26,  comma
          18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonche' lire  100
          miliardi annue a decorrere dall'anno  2001.  Per  gli  anni
          successivi al  2003,  alla  determinazione  delle  predette
          risorse si provvede ai sensi  dell'articolo  11,  comma  3,
          lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni». 
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  13  della
          legge 30 marzo 2001, n. 152 recante «Nuova  disciplina  per
          gli istituti di patronato e di assistenza sociale»: 
              «1.   Per   il   finanziamento   delle   attivita'    e
          dell'organizzazione  degli  istituti  di  patronato  e   di
          assistenza sociale relative al conseguimento  in  Italia  e
          all'estero delle prestazioni in  materia  di  previdenza  e
          quiescenza  obbligatorie  e  delle  forme  sostitutive   ed
          integrative delle  stesse,  delle  attivita'  di  patronato
          relative al conseguimento delle  prestazioni  di  carattere
          socio-assistenziale,  comprese   quelle   in   materia   di
          emigrazione e immigrazione, si provvede, secondo i  criteri
          di ripartizione stabiliti con  il  regolamento  di  cui  al
          comma 7, mediante il prelevamento dell'aliquota  pari  allo
          0,226 per cento  a  decorrere  dal  2001  sul  gettito  dei
          contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte  le
          gestioni   amministrate   dall'Istituto   nazionale   della
          previdenza  sociale  (INPS),  dall'Istituto  nazionale   di
          previdenza per i dipendenti  dell'amministrazione  pubblica
          (INPDAP),  dall'Istituto  nazionale   per   l'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto  di
          previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Salvo  quanto
          disposto dal comma 2, le somme  stesse  non  possono  avere
          destinazione  diversa  da  quella  indicata  dal   presente
          articolo». 
              - Si riporta il testo del comma 10 dell'art.  13  della
          gia' citata legge 24 dicembre 2007, n. 247: 
              «10.  Fatto  salvo  quanto  previsto  al  comma  11,  a
          decorrere  dal  1°  gennaio  2011  l'aliquota  contributiva
          riguardante   i   lavoratori   iscritti   all'assicurazione
          generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive
          della medesima e' elevata di 0,09  punti  percentuali.  Con
          effetto dalla medesima data  sono  incrementate  in  uguale
          misura le aliquote contributive per il finanziamento  delle
          gestioni   pensionistiche   dei    lavoratori    artigiani,
          commercianti  e  coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni
          iscritti alle gestioni autonome dell'INPS,  nonche'  quelle
          relative  agli  iscritti  alla  gestione  separata  di  cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335.  Le  aliquote  contributive  per  il   computo   delle
          prestazioni pensionistiche sono incrementate,  a  decorrere
          dalla medesima data, in misura corrispondente alle aliquote
          di finanziamento».