Art. 13 
 
 
                     Casellario dell'assistenza 
 
  1.  E'  istituito  presso  l'Istituto  Nazionale  della  Previdenza
Sociale, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  il
«Casellario dell'Assistenza» per la raccolta, la conservazione  e  la
gestione dei dati, dei redditi e di altre  informazioni  relativi  ai
soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. 
  2. Il Casellario costituisce l'anagrafe  generale  delle  posizioni
assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa  tra  tutte  le
amministrazioni  centrali  dello   Stato,   gli   enti   locali,   le
organizzazioni  no  profit  e  gli  organismi  gestori  di  forme  di
previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente
i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche  dati,
per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione
della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle  risorse.  La
formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del  Casellario
avviene nel  rispetto  della  normativa  sulla  protezione  dei  dati
personali. 
  3.  Gli  enti,  le  amministrazioni  e   i   soggetti   interessati
trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario di  cui
al comma 1, i dati e le informazioni relativi a  tutte  le  posizioni
risultanti nei  propri  archivi  e  banche  dati  secondo  criteri  e
modalita' di trasmissione stabilite dall'INPS. 
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo ». 
  5. L'INPS e le  amministrazioni  pubbliche  interessate  provvedono
all'attuazione di  quanto  previsto  dal  presente  articolo  con  le
risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente. 
  6. All'articolo 35, del decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207
convertito dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  14  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 8 sono soppresse le parole «il 1° luglio  di  ciascun
anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino
al 30 giugno dell'anno successivo»; 
    b) al comma 8 (( e' aggiunto ))  il  seguente  periodo:  «Per  le
prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti  nello
stesso anno per  prestazioni  per  le  quali  sussiste  l'obbligo  di
comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. ((  1388  )),  e
successive modificazioni e integrazioni»; 
    c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: 
  «10-bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti  di  cui
all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i  titolari  di
prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma  8,  che
non  comunicano  integralmente  all'Amministrazione  finanziaria   la
situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento,  sono
tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali  agli  Enti
previdenziali  che  erogano  la  prestazione.  In  caso  di   mancata
comunicazione nei  tempi  e  nelle  modalita'  stabilite  dagli  Enti
stessi, si procede alla sospensione delle  prestazioni  collegate  al
reddito  nel  corso  dell'anno  successivo  a  quello   in   cui   la
dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.  Qualora  entro
60  giorni  dalla  sospensione  non   sia   pervenuta   la   suddetta
comunicazione,  si  procede  alla  revoca  in  via  definitiva  delle
prestazioni collegate al reddito e al  recupero  di  tutte  le  somme
erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei
redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la  comunicazione
dei redditi sia presentata entro il suddetto termine  di  60  giorni,
gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa  dal  mese
successivo  alla  comunicazione,  previo  accertamento  del  relativo
diritto anche per l'anno in corso. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto-legge 30
          dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge  27  febbraio
          2009, n.  14,  recante  «Proroga  di  termini  previsti  da
          disposizioni   legislative   e   disposizioni   finanziarie
          urgenti», come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 35 (Personale  degli  enti  di  ricerca  e  altre
          disposizioni in materia di lavoro e  di  biobanche).  -  1.
          Limitatamente agli enti di ricerca, le disposizioni di  cui
          all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, nel testo modificato dall'articolo  3,  comma
          76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successivamente
          dall'articolo 46, comma  1,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, non si applicano  fino  al  30  giugno
          2009. 
              2. Il secondo periodo del comma 14 dell'articolo 66 del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e'
          soppresso. 
              3.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione  e   l'innovazione,   da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono definite le modalita' applicative  delle  disposizioni
          di cui al comma 14 dell'articolo 66  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato  dal  comma  2
          del presente articolo, intese a chiarire che,  al  fine  di
          garantire omogeneita' di  computo  delle  retribuzioni  del
          personale  cessato  e  di   quello   neo   assunto,   nella
          definizione delle economie delle cessazioni  non  si  tiene
          conto del maturato economico. 
              4. Il personale ex  CONI,  transitato  alle  dipendenze
          della CONI Servizi Spa, per  effetto  del  decreto-legge  8
          luglio 2002, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  8  agosto  2002,  n.  178,  in  servizio  presso  le
          federazioni sportive nazionali, permane in servizio  presso
          le stesse ai fini del loro funzionamento. 
              5.  Nelle  parole  «esercizio  diretto   di   attivita'
          sportive  dilettantistiche»  contenute  nell'articolo   67,
          comma 1, lettera m), del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,  sono
          ricomprese la formazione, la didattica, la  preparazione  e
          l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica. 
              6. Alle federazioni sportive nazionali, alle discipline
          associate ed agli enti di promozione sportiva  riconosciuti
          dal CONI si applica quanto previsto dall'articolo 67, comma
          1, lettera m),  secondo  periodo,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni, e dall'articolo 61,  comma  3,  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni. 
              7. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 5 e 6,
          pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009,  2,6  milioni  di
          euro per l'anno 2010 e 2,4 milioni di euro a decorrere  dal
          2011, si provvede per l'anno 2009  mediante  corrispondente
          riduzione  dello  stanziamento  iscritto  nel   Fondo   per
          interventi  strutturali  di  politica  economica,  di   cui
          all'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre  2004,   n.   307,   come   integrato   ai   sensi
          dell'articolo 63, comma 10,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133. Per l'anno 2010 si provvede  a  valere
          sul fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge
          27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato  ai  sensi
          dell'articolo 60, comma  8,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto  2008,  n.  133,  e  successive   modificazioni.   A
          decorrere dall'anno 2011 si provvede quanto a  1,2  milioni
          di  euro  mediante  corrispondente  riduzione   del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2009-2011, nell'ambito del  programma  «Fondi  di
          riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  per  l'anno  2009,  allo  scopo  utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a
          1,2 milioni di euro mediante corrispondente  riduzione  del
          medesimo fondo  speciale  di  parte  corrente,  allo  scopo
          utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero  della
          difesa.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              8. Ai fini della liquidazione  o  della  ricostituzione
          delle prestazioni previdenziali ed assistenziali  collegate
          al reddito, il reddito di riferimento e' quello  conseguito
          dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente.
          Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i  redditi
          conseguiti nello stesso anno per prestazioni per  le  quali
          sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario  centrale
          dei pensionati di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  31  dicembre  1971,  n.   1338   e   successive
          modificazioni e integrazioni. 
              9. In sede di prima liquidazione di una prestazione  il
          reddito  di  riferimento  e'  quello  dell'anno  in  corso,
          dichiarato in via presuntiva. 
              10. Per i procedimenti di cui all'allegato A rilevano i
          redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o  di
          impresa  conseguiti  in  Italia,  anche  presso   organismi
          internazionali,  o  all'estero  al  netto  dei   contributi
          previdenziali ed  assistenziali,  conseguiti  nello  stesso
          anno di riferimento della prestazione. 
              10-bis.   Ai   fini   della   razionalizzazione   degli
          adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30  dicembre
          1991, n.  412,  i  titolari  di  prestazioni  collegate  al
          reddito, di cui al precedente comma 8, che  non  comunicano
          integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione
          reddituale incidente sulle prestazioni in  godimento,  sono
          tenuti ad effettuare la comunicazione dei  dati  reddituali
          agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso
          di  mancata  comunicazione  nei  tempi  e  nelle  modalita'
          stabilite dagli Enti stessi, si  procede  alla  sospensione
          delle prestazioni collegate al reddito nel corso  dell'anno
          successivo a quello in cui  la  dichiarazione  dei  redditi
          avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60  giorni  dalla
          sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si
          procede alla revoca in  via  definitiva  delle  prestazioni
          collegate al reddito  e  al  recupero  di  tutte  le  somme
          erogate a  tale  titolo  nel  corso  dell'anno  in  cui  la
          dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere  resa.  Nel
          caso in cui la comunicazione  dei  redditi  sia  presentata
          entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti  procedono
          al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo
          alla  comunicazione,  previo  accertamento   del   relativo
          diritto anche per l'anno in corso. 
              11.-12.-13. (Abrogati). 
              14. Il termine di cui all'articolo 10, comma  3,  della
          legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la predisposizione,  con
          decreto del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche  sociali,  previo  accordo  con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  di  una  rete
          nazionale  di  banche  per  la  conservazione  di   cordoni
          ombelicali, e' differito al 31 dicembre 2009.  A  tal  fine
          sono  autorizzati  la  raccolta,  la  conservazione  e   lo
          stoccaggio del cordone ombelicale  da  parte  di  strutture
          pubbliche e di quelle individuate ai sensi dell'articolo 23
          della predetta legge n. 219 del 2005 e in base  all'accordo
          del 10 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          227 del 30 settembre  2003,  autorizzate  dalle  regioni  e
          dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti  il
          Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue. 
              15. L'articolo 8-bis, comma  1,  del  decreto-legge  31
          dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive  modificazioni,
          e' abrogato. 
              16. Nell'articolo 4-septies del decreto-legge 3  giugno
          2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla  legge  2
          agosto 2008, n. 129, al comma 4, sono aggiunti, in fine,  i
          seguenti periodi: «In tal caso,  entro  trenta  giorni  dal
          rientro, il  militare  ha  diritto  alla  ricostruzione  di
          carriera, anche con eventuale collocamento in posizione  di
          soprannumero.  La   ricostruzione   di   carriera   avviene
          conferendo  le  promozioni   con   la   stessa   decorrenza
          attribuita al primo dei militari promossi  che  lo  seguiva
          nel ruolo di provenienza. Ai  fini  del  posizionamento  in
          ruolo,   il   dipendente   e'   collocato   in    posizione
          immediatamente antecedente a  quella  conseguita  dal  pari
          grado promosso che ha ottenuto  il  miglior  posizionamento
          nella graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo  di
          provenienza. Per il  conseguimento  del  grado  vertice  il
          militare  e'  sottoposto  al  giudizio  della   Commissione
          superiore di avanzamento».