Art. 14 
 
 
Patto  di  stabilita'  interno  ed  altre  disposizioni  sugli   enti
                            territoriali 
 
  1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica,  le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i
comuni con popolazione superiore a  5.000  abitanti  concorrono  alla
realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica  per  il  triennio
2011-2013  nelle  misure  seguenti  in  termini   di   fabbisogno   e
indebitamento netto: 
    a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di  euro  per
l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2012; 
    b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2012; 
    c) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per  500
milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2012,  attraverso  la
riduzione di cui al comma 2; 
    d) i comuni per 1.500 milioni di euro per  l'anno  2011  e  2.500
milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2012,  attraverso  la
riduzione di cui al comma 2. 
  (( 2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e' abrogato e  al  comma  296,  secondo  periodo,  dello  stesso
articolo 1 sono soppresse  le  parole:  «  e  quello  individuato,  a
decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302 ». Le risorse  statali
a qualunque titolo spettanti alle regioni a  statuto  ordinario  sono
ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno  2011  e  a
4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.  Le  predette
riduzioni sono ripartite secondo criteri  e  modalita'  stabiliti  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, secondo principi che tengano conto  della  adozione  di
misure idonee ad assicurare  il  rispetto  del  patto  di  stabilita'
interno e della minore  incidenza  percentuale  della  spesa  per  il
personale  rispetto   alla   spesa   corrente   complessiva   nonche'
dell'adozione di misure  di  contenimento  della  spesa  sanitaria  e
dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi  invalidi.
In caso di mancata deliberazione della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto,  e  per  gli
anni successivi al 2011 entro il 30 settembre  dell'anno  precedente,
il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e'  comunque
emanato, entro i successivi trenta giorni,  ripartendo  la  riduzione
dei trasferimenti secondo  un  criterio  proporzionale.  In  sede  di
attuazione dell'articolo 8 della legge  5  maggio  2009,  n.  42,  in
materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto
dal primo, secondo, terzo e quarto  periodo  del  presente  comma.  I
trasferimenti erariali, comprensivi  della  compartecipazione  IRPEF,
dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti  di  300
milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere  dall'anno
2012. I trasferimenti  erariali  dovuti  ai  comuni  con  popolazione
superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di
1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni  annui  a  decorrere
dall'anno 2012. Le  predette  riduzioni  a  province  e  comuni  sono
ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con decreto  annuale  del
Ministro dell'interno,  secondo  principi  che  tengano  conto  della
adozione di misure idonee ad assicurare  il  rispetto  del  patto  di
stabilita' interno, della minore incidenza  percentuale  della  spesa
per il personale rispetto  alla  spesa  corrente  complessiva  e  del
conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di
mancata deliberazione  della  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali entro il termine di novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto,  e  per  gli
anni successivi al 2011 entro il 30 settembre  dell'anno  precedente,
il decreto del Ministro dell'interno  e'  comunque  emanato  entro  i
successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione  dei  trasferimenti
secondo  un   criterio   proporzionale.   In   sede   di   attuazione
dell'articolo 11 della legge 5 maggio 2009,  n.  42,  in  materia  di
federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal sesto,
settimo, ottavo e nono periodo del presente comma. )) 
  3. In caso di mancato rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno
relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti
locali  che  risultino  inadempienti  nei  confronti  del  patto   di
stabilita' interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari
alla  differenza  tra   il   risultato   registrato   e   l'obiettivo
programmatico predeterminato. La riduzione e' effettuata con  decreto
del Ministro dell'interno, a  valere  sui  trasferimenti  corrisposti
dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati  all'onere
di ammortamento dei mutui. A  tal  fine  il  Ministero  dell'economia
comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni  successivi  al
termine stabilito per la  ((  trasmissione  della  ))  certificazione
relativa al patto di stabilita' interno, l'importo della riduzione da
operare per ogni singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione
da parte dell'ente locale della  predetta  certificazione,  entro  il
termine perentorio stabilito  dalla  normativa  vigente,  si  procede
all'azzeramento   automatico   dei   predetti    trasferimenti    con
l'esclusione  sopra  indicata.   In   caso   di   insufficienza   dei
trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati  in  parte  o  in
tutto gia' erogati,  la  riduzione  viene  effettuata  a  valere  sui
trasferimenti degli anni successivi. 
  4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non
rispettino il patto di stabilita' interno relativo agli anni  2010  e
successivi sono tenute a versare  all'entrata  del  bilancio  statale
entro 60 giorni dal termine stabilito per la (( trasmissione della ))
certificazione  relativa  al  rispetto  del  patto   di   stabilita',
l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato  registrato
e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i  quali
il patto di stabilita' e' riferito al livello della spesa  si  assume
quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in  termini
di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento  si  procede,
nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento  a  valere
sulle giacenze  depositate  nei  conti  aperti  presso  la  tesoreria
statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito  dalla
normativa vigente per la trasmissione della certificazione  da  parte
dell'ente territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai
conti della tesoreria statale sino a  quando  la  certificazione  non
viene acquisita. 
  5. Le disposizioni  recate  dai  commi  3  e  4  modificano  quanto
stabilito  in  materia  di   riduzione   di   trasferimenti   statali
dall'articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e
integrano le disposizioni recate dall'articolo 77-ter, commi 15 e 16,
dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008. 
  6. In funzione della riforma del  Patto  europeo  di  stabilita'  e
crescita ed in applicazione dello stesso nella  Repubblica  italiana,
con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  previa
deliberazione del Consiglio  dei  ministri  da  adottare  sentita  la
Regione  interessata,  puo'  essere  disposta  la   sospensione   dei
trasferimenti erariali nei confronti delle Regioni che  risultino  in
deficit eccessivo di bilancio. 
  7. L'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  e
successive modificazioni e' sostituito (( dai seguenti: )) 
  «557. (( Ai fini )) del concorso delle autonomie regionali e locali
al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti  sottoposti
al patto di stabilita' interno assicurano la riduzione delle spese di
personale,  al  lordo   degli   oneri   riflessi   a   carico   delle
amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri  relativi  ai
rinnovi  contrattuali,  garantendo  il  contenimento  della  dinamica
retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini  di  principio,  ai  seguenti
ambiti prioritari di intervento: 
    a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di  personale
rispetto al  complesso  delle  spese  correnti,  attraverso  parziale
reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per  il  lavoro
flessibile; 
    b)    razionalizzazione    e    snellimento    delle    strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti  di  uffici
con l'obiettivo di ridurre l'incidenza  percentuale  delle  posizioni
dirigenziali in organico; 
    c) contenimento delle dinamiche di crescita della  contrattazione
integrativa, tenuto anche  conto  delle  corrispondenti  disposizioni
dettate per le amministrazioni statali. 
  557-bis.  ((  Ai  fini  dell'applicazione   del   comma   557,   ))
costituiscono  spese  di  personale  anche  quelle  sostenute  per  i
rapporti di collaborazione (( coordinata )) e  continuativa,  per  la
somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo  110
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per  tutti  i
soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto  di
pubblico impiego, in  strutture  e  organismi  variamente  denominati
partecipati o comunque facenti capo all'ente. 
  557-ter. (( In caso di  mancato  rispetto  del  comma  557,  ))  si
applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133». 
  8. I commi 1, 2, e 5 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133 sono abrogati. 
  9. Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
e' sostituito dal seguente: «E' fatto divieto  agli  enti  nei  quali
l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 40% delle
spese correnti di procedere ad assunzioni di  personale  a  qualsiasi
titolo e con qualsivoglia tipologia  contrattuale;  i  restanti  enti
possono procedere ad assunzioni di personale nel limite  del  20  per
cento  della   spesa   corrispondente   alle   cessazioni   dell'anno
precedente».  La  disposizione  del  presente  comma  si  applica   a
decorrere dal  1°  gennaio  2011,  con  riferimento  alle  cessazioni
verificatesi nell'anno 2010. 
  10. All'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n.  296  e
successive modificazioni e' soppresso il terzo periodo. 
  11. Le province e i comuni  con  piu'  di  5.000  abitanti  possono
escludere dal saldo rilevante ai  fini  del  rispetto  del  patto  di
stabilita' interno  relativo  all'anno  2010  i  pagamenti  in  conto
capitale effettuati entro il 31 dicembre  2010  per  un  importo  non
superiore allo 0,78 per cento dell'ammontare dei residui  passivi  in
conto capitale  risultanti  dal  rendiconto  dell'esercizio  2008,  a
condizione che abbiano rispettato  il  patto  di  stabilita'  interno
relativo all'anno 2009. 
  12. Per l'anno 2010 non si applicano  i  commi  23,  24,  25  e  26
dell'art.  77-bis  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  13. Per l'anno 2010 e' attribuito ai comuni un  contributo  per  un
importo complessivo di 200  milioni  da  ripartire  con  decreto  del
Ministro  dell'interno,  emanato  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  di  intesa  con  la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. I criteri devono tener conto  della
popolazione e  del  rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno.  I
suddetti contributi non sono conteggiati tra  le  entrate  valide  ai
fini del patto di stabilita' interno. 
  (( 13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento
pregresso, previsto dall'articolo  78  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  nella  legge  6  agosto
2008, n. 133, e dall'articolo 4, comma 8-bis,  del  decreto-legge  25
gennaio 2010, n. 2, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  26
marzo 2010, n.  42,  il  Commissario  straordinario  del  Governo  e'
autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui  all'articolo
5 del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  5  dicembre
2008 per i finanziamenti occorrenti  per  la  relativa  copertura  di
spesa. La stipula e' effettuata, previa approvazione con decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di  apposito   piano   di
estinzione per quanto attiene ai 300 milioni di cui al primo  periodo
del comma 14, nonche' d'intesa con  il  comune  di  Roma  per  quanto
attiene ai 200 milioni di euro di cui al secondo  periodo  del  comma
14. Si applica l'articolo 4, commi 177  e  177-bis,  della  legge  24
dicembre  2003,  n.  350.  Il   Commissario   straordinario   procede
all'accertamento definitivo del debito, da approvarsi con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze. )) 
  14. In vista della compiuta attuazione di quanto previsto ai  sensi
dell'articolo  24  della  legge  5  maggio  2009,   n.   42,   e   in
considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio  finanziario
del comune di Roma,  come  emergente  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con  modificazioni  dalla  legge  6  agosto  2008,   n.   133,   fino
all'adozione del decreto legislativo previsto  ai  sensi  del  citato
articolo 24, e' costituito un fondo allocato su un apposito  capitolo
di bilancio del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  con  una
dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere  dall'anno  2011,
per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del
piano di rientro approvato con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei  Ministri  5  dicembre  2008.  La  restante  quota  delle   somme
occorrenti a fare fronte agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
predetto piano di rientro e' reperita mediante l'istituzione fino  al
conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi: 
    a) di un'addizionale commissariale sui  diritti  di  imbarco  dei
passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della  citta'
di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero; 
    b) di un incremento  dell'addizionale  comunale  all'imposta  sul
reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%. 
  (( 14-bis. Al fine di agevolare i piani di rientro dei comuni per i
quali sia stato nominato un commissario straordinario, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  e'  istituito
un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro  annui  a  decorrere
dall'anno  2011.  Con  decreto,  di  natura  non  regolamentare,  del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di
utilizzo del fondo. Al relativo  onere  si  provvede  sulle  maggiori
entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater  dell'articolo
38. 
  14-ter. I comuni della provincia dell'Aquila in stato  di  dissesto
possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del  patto
di stabilita' interno relativo a ciascun  esercizio  finanziario  del
triennio 2010-2012 gli  investimenti  in  conto  capitale  deliberati
entro il 31  dicembre  2010,  anche  a  valere  sui  contributi  gia'
assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5
milioni di euro annui; con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare
entro il 15 settembre, si provvede  alla  ripartizione  del  predetto
importo sulla base di criteri che tengano conto della  popolazione  e
della spesa per investimenti sostenuta da  ciascun  ente  locale.  E'
altresi' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per l'anno  2010,
quale contributo ai comuni di cui  al  presente  comma  in  stato  di
dissesto finanziario per far fronte al pagamento dei debiti accertati
dalla Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreto
del  Presidente   della   Repubblica   su   proposta   del   Ministro
dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli  254  e
255 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.
267. La ripartizione del contributo e'  effettuata  con  decreto  del
Ministro dell'interno, da emanare entro  il  15  settembre  2010,  in
misura proporzionale agli stessi debiti. 
  14-quater. L'addizionale commissariale di cui al comma 14,  lettera
a),   e'   istituita   dal   Commissario   preposto   alla   gestione
commissariale,  previa  delibera  della  giunta  comunale  di   Roma.
L'incremento dell'addizionale comunale di cui al  comma  14,  lettera
b), e' stabilito, su proposta del predetto Commissario, dalla  giunta
comunale. Qualora il comune, successivamente  al  31  dicembre  2011,
intenda  ridurre   l'entita'   delle   addizionali,   adotta   misure
compensative  la  cui  equivalenza  finanziaria  e'  verificata   dal
Ministero dell'economia e delle finanze. In ogni caso  il  comune  di
Roma garantisce l'ammontare di 200 milioni di euro annui; a tal fine,
nel caso in cui le entrate derivanti dal comma 14,  secondo  periodo,
siano inferiori a 200 milioni di euro, al fine di assicurare la parte
mancante e' vincolata una  corrispondente  quota  delle  entrate  del
bilancio comunale per essere versata all'entrata del  bilancio  dello
Stato. )) 
  15. Le entrate derivanti dall'adozione delle misure di cui al comma
14 sono (( versate all'entrata del bilancio dello Stato. E' istituito
un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2001, destinato )) esclusivamente  all'attuazione
del piano  di  rientro  e  l'ammissibilita'  di  azioni  esecutive  o
cautelari (( o di dissesto )) aventi ad oggetto le  predette  risorse
e' consentita esclusivamente  per  le  obbligazioni  imputabili  alla
gestione commissariale, ai sensi del citato articolo 78  del  decreto
legge n. 112 (( per i finanziamenti di cui al comma 13-bis. 
  15-bis. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  corrisponde
direttamente all'Istituto finanziatore le risorse allocate sui  fondi
di cui ai commi 14 e 15, alle previste scadenze. 
  15-ter.  Il  Commissario  straordinario  trasmette  annualmente  al
Governo la rendicontazione della gestione del piano. )) 
  16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa previste  dal
presente provvedimento, in considerazione della specificita' di  Roma
quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta  attuazione  di
quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio  2009,
(( n. 42, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le  modalita'  e
l'entita' del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi  di
finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il
sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia  e
delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione
ordinaria. L'entita' del concorso e' determinata in coerenza con  gli
obiettivi fissati per gli  enti  territoriali.  In  caso  di  mancato
accordo si applicano le disposizioni che  disciplinano  il  patto  di
stabilita' interno per gli enti locali. Per garantire )) l'equilibrio
economico-finanziario della gestione ordinaria,  il  comune  di  Roma
puo' adottare le seguenti apposite misure: 
    a) conformazione dei servizi resi dal  Comune  a  costi  standard
unitari di maggiore efficienza; 
    b) adozione di pratiche di  centralizzazione  degli  acquisti  di
beni e servizi di pertinenza comunale e  delle  societa'  partecipate
dal  Comune  di  Roma,  anche  con  la  possibilita'  di  adesione  a
convenzioni stipulate  ai  sensi  dell'articolo  26  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488 e dell'articolo  58  della  legge  23  dicembre
2000, n. 388; 
    c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal
Comune di Roma con  lo  scopo  di  pervenire,  con  esclusione  delle
societa' quotate nei mercati regolamentati, ad  una  riduzione  delle
societa' in  essere,  concentrandone  i  compiti  e  le  funzioni,  e
riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo; 
    a) conformazione dei servizi resi dal  Comune  a  costi  standard
unitari di maggiore efficienza; 
    b) adozione di pratiche di  centralizzazione  degli  acquisti  di
beni e servizi di pertinenza comunale e  delle  societa'  partecipate
dal  Comune  di  Roma,  anche  con  la  possibilita'  di  adesione  a
convenzioni stipulate  ai  sensi  dell'articolo  26  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488 e dell'articolo  58  della  legge  23  dicembre
2000, n. 388; 
    c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal
Comune di Roma con  lo  scopo  di  pervenire,  con  esclusione  delle
societa' quotate nei mercati regolamentati, ad  una  riduzione  delle
societa' in  essere,  concentrandone  i  compiti  e  le  funzioni,  e
riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo; 
    d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo  80
del testo unico degli enti locali, approvato con decreto  legislativo
18 agosto 2000, n.  267,  dei  costi  a  carico  del  Comune  per  il
funzionamento dei  propri  organi,  compresi  rimborsi  dei  permessi
retribuiti riconosciuti per gli amministratori; 
    e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di  coloro
che alloggiano nelle strutture ricettive della citta',  da  applicare
secondo   criteri   di   gradualita'   in   proporzione   alla   loro
classificazione fino all'importo massimo di  10  euro  per  notte  di
soggiorno; 
    (( f) contributo straordinario nella misura massima  del  66  per
cento del  maggior  valore  immobiliare  conseguibile,  a  fronte  di
rilevanti  valorizzazioni  immobiliari   generate   dallo   strumento
urbanistico generale, in  via  diretta  o  indiretta,  rispetto  alla
disciplina previgente per la realizzazione di finalita'  pubbliche  o
di  interesse  generale,  ivi  comprese  quelle  di  riqualificazione
urbana, di tutela ambientale, edilizia e  sociale.  Detto  contributo
deve essere destinato alla realizzazione  di  opere  pubbliche  o  di
interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede,  e
puo' essere in parte volto anche a finanziare la spesa  corrente,  da
destinare  a  progettazioni  ed  esecuzioni  di  opere  di  interesse
generale,  nonche'  alle  attivita'  urbanistiche  e   servizio   del
territorio.  Sono  fatti  salvi,  in  ogni  caso,  gli   impegni   di
corresponsione di contributo straordinario gia' assunti  dal  privato
operatore in  sede  di  accordo  o  di  atto  d'obbligo  a  far  data
dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente; 
  f-bis) maggiorazione della tariffa di cui all'articolo 62, comma 2,
lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo
tale che il limite del 25 per cento ivi indicato possa essere elevato
sino al 50 per cento; )) 
    g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle  abitazioni
diverse dalla prima casa, tenute a disposizione; 
    h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per  le
spese  di  manutenzione  ordinaria  nonche'  utilizzo  dei   proventi
derivanti dalle concessioni  cimiteriali  anche  per  la  gestione  e
manutenzione ordinaria dei cimiteri. 
  17. L'accesso  al  fondo  di  cui  al  comma  14  e'  consentito  a
condizione  della  verifica   positiva   da   parte   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  dell'adeguatezza  e  dell'effettiva
attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle  restanti
risorse  nonche'  di  quelle  finalizzate  a  garantire  l'equilibrio
economico-finanziario  della  gestione  ordinaria.  All'esito   della
predetta  verifica,  le  somme  eventualmente  riscosse   in   misura
eccedente l'importo di 200 milioni di  euro  per  ciascun  anno  sono
riversate alla gestione ordinaria del comune di Roma e concorrono  al
conseguimento degli obiettivi di stabilita' finanziaria. 
  18. I commi  dal  14  al  17  costituiscono  attuazione  di  quanto
previsto dall'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del  decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189. 
  19. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 77-ter,  commi
15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  alle  regioni  che
abbiano certificato il  mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita'
interno relativamente all'esercizio finanziario 2009, si applicano le
disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente articolo. 
  20. Gli atti  adottati  dalla  Giunta  regionale  o  dal  Consiglio
regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data  di  svolgimento
delle elezioni regionali, con i quali e' stata assunta  le  decisione
di violare il patto  di  stabilita'  interno,  sono  annullati  senza
indugio dallo stesso organo. 
  21. I conferimenti di incarichi dirigenziali  a  personale  esterno
all'amministrazione regionale  ed  i  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato,  di   consulenza,   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa ed assimilati, nonche' i contratti di  cui  all'articolo
76, comma 4, secondo periodo, del  decreto-legge  n.  112  del  2008,
convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  n.   133   del   2008,
deliberati, stipulati o prorogati  dalla  regione  nonche'  da  enti,
agenzie, aziende, societa' e consorzi, anche interregionali, comunque
dipendenti o partecipati  in  forma  maggioritaria  dalla  stessa,  a
seguito degli atti indicati al comma 20, sono revocati di diritto. Il
titolare dell'incarico o  del  contratto  non  ha  diritto  ad  alcun
indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora  effettuate  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  22. Il Presidente della Regione, nella qualita' di  commissario  ad
acta, predispone un piano (( di stabilizzazione  finanziaria;  ))  il
piano e' sottoposto all'approvazione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, che, d'intesa con la regione interessata, nomina uno o
piu' commissari ad acta di qualificate e comprovate  professionalita'
ed esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti  indicati  nel
piano. (( Tra gli interventi indicati nel piano la  regione  Campania
puo' includere l'eventuale acquisto del termovalorizzatore di  Acerra
anche mediante l'utilizzo, previa  delibera  del  CIPE,  della  quota
regionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. )) 
  23. Agli interventi indicati nel piano si applicano l'art. 2, comma
95 ed il primo periodo del comma 96, della legge n. 191 del 2009.  La
verifica  sull'attuazione  del  piano  e'  effettuata  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  24. Ferme le limitazioni e le condizioni previste in  via  generale
per le regioni  che  non  abbiamo  violato  il  patto  di  stabilita'
interno, nei limiti stabiliti dal  piano  possono  essere  attribuiti
incarichi ed instaurati rapporti di lavoro a tempo determinato  o  di
collaborazione nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con
gli organi politici delle regioni; nelle more  dell'approvazione  del
piano possono essere conferiti gli incarichi  di  responsabile  degli
uffici di diretta collaborazione del  presidente,  e  possono  essere
stipulati non piu' di otto rapporti di  lavoro  a  tempo  determinato
nell'ambito dei predetti uffici. 
  (( 24-bis. I limiti previsti ai sensi dell'articolo  9,  comma  28,
possono essere superati limitatamente in ragione  della  proroga  dei
rapporti di lavoro a tempo  determinato  stipulati  dalle  regioni  a
statuto speciale, nonche' dagli enti territoriali facenti parte delle
predette regioni,  a  valere  sulle  risorse  finanziarie  aggiuntive
appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di
riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di
controllo interno. Restano fermi, in  ogni  caso,  i  vincoli  e  gli
obiettivi previsti  ai  sensi  del  presente  articolo.  Le  predette
amministrazioni pubbliche, per l'attuazione dei processi assunzionali
consentiti   ai   sensi   della    normativa    vigente,    attingono
prioritariamente ai  lavoratori  di  cui  al  presente  comma,  salva
motivata indicazione concernente gli specifici profili  professionali
richiesti. )) 
  24-ter. (( Resta fermo )) che le disposizioni di cui al comma 9 non
si applicano alle proroghe dei rapporti di cui al comma 24-bis. 
  25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette ad assicurare
il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese
per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni. 
  26.  L'esercizio  delle  funzioni  fondamentali   dei   Comuni   e'
obbligatorio per l'ente titolare. 
  27. Ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla  data  di  entrata  in
vigore della legge con cui sono individuate le funzioni  fondamentali
di  cui  all'articolo  117,  secondo   comma,   lettera   p),   della
Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali  dei  comuni  le
funzioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio  2009,
n. 42. 
  28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21,
comma 3, della citata legge n. 42 del  2009,  sono  obbligatoriamente
esercitate in forma associata, attraverso convenzione  o  unione,  da
parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, (( esclusi le
isole monocomune ed il comune di Campione d'Italia. )) Tali  funzioni
sono obbligatoriamente  esercitate  in  forma  associata,  attraverso
convenzione o unione,  da  parte  dei  comuni,  appartenenti  o  gia'
appartenuti a comunita'  montane,  con  popolazione  stabilita  dalla
legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti. 
  29.  I  comuni  non  possono  svolgere  singolarmente  le  funzioni
fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non puo'
essere svolta da piu' di una forma associativa. 
  30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi  terzo
e quarto, della Costituzione, individua  con  propria  legge,  previa
concertazione con i  comuni  interessati  nell'ambito  del  Consiglio
delle autonomie locali, la  dimensione  territoriale  ottimale  ((  e
omogenea  per  area  geografica  per   lo   svolgimento,   in   forma
obbligatoriamente  associata  da  parte  dei  comuni  con  dimensione
territoriale  inferiore  a  quella  ottimale,   ))   delle   funzioni
fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della  legge  5  maggio
2009, n. 42, secondo i principi di economicita', di efficienza  e  di
riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal  comma  28
del presente articolo. Nell'ambito della normativa regionale i comuni
avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali  in  forma  associata
entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni  capoluogo
di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000
non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata. 
  31.   I   comuni   assicurano   ((   comunque   il    completamento
dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 ))  del
presente articolo  entro  il  termine  individuato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del
Ministro dell'Interno, di concerto con il  Ministro  dell'Economia  e
delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con
il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per  i
rapporti con le Regioni. Con il medesimo decreto  e'  stabilito,  nel
rispetto  dei  principi   di   sussidiarieta',   differenziazione   e
adeguatezza, il limite demografico minimo che  l'insieme  dei  comuni
che sono tenuti ad  esercitare  le  funzioni  fondamentali  in  forma
associata deve raggiungere. 
  32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27,  28  e  29,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore  a
30.000 abitanti non possono  costituire  societa'.  Entro  il  ((  31
dicembre 2011 )) i comuni mettono in liquidazione  le  societa'  gia'
costituite alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
ovvero ne  cedono  le  partecipazioni.  La  disposizione  di  cui  al
presente comma non  si  applica  alle  societa',  con  partecipazione
paritaria ovvero con partecipazione  proporzionale  al  numero  degli
abitanti, costituite da piu' comuni la  cui  popolazione  complessiva
superi i 30.000 abitanti;  i  comuni  con  popolazione  compresa  tra
30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la  partecipazione  di  una
sola societa'; entro il 31 dicembre 2011 i predetto comuni mettono in
liquidazione le altre societa' gia' costituite. ((  Con  decreto  del
Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
territoriale, di  concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle
finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  sono  determinate  le  modalita'  attuative   del
presente comma nonche' ulteriori ipotesi di esclusione  dal  relativo
ambito di applicazione. )) 
  33. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura  della
tariffa ivi prevista non e' tributaria. Le controversie relative alla
predetta tariffa, sorte  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore  del   presente   decreto,   rientrano   nella   giurisdizione
dell'autorita' giudiziaria ordinaria. 
  (( 33-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Per gli enti per i quali negli anni  2007-2009,  anche  per
frazione di anno, l'organo  consiliare  era  stato  commissariato  ai
sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, e successive modificazioni, si applicano ai fini  del  patto  di
stabilita' interno le stesse regole degli enti di  cui  al  comma  3,
lettera b), del presente articolo, prendendo come base di riferimento
le  risultanze  contabili  dell'esercizio  finanziario  precedente  a
quello  di  assoggettamento  alle  regole  del  patto  di  stabilita'
interno»; 
    b) dopo il comma 7-quinquies, e' inserito il seguente: 
  «7-sexies. Nel saldo  finanziario  di  cui  al  comma  5  non  sono
considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai  commi
704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  ne'
le  relative  spese  in  conto   capitale   sostenute   dai   comuni.
L'esclusione delle spese opera anche  se  effettuate  in  piu'  anni,
purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse». 
  33-ter. Alla copertura degli effetti sui saldi di finanza  pubblica
derivanti dai commi 14-ter e 33-bis, si provvede: 
    a) quanto a 14,5 milioni di euro  per  l'anno  2010,  di  cui  10
milioni di euro per il  comma  33-bis,  lettere  a)  e  b),  mediante
riduzione della percentuale di cui al comma 11 da  0,78  a  0,75  per
cento, relativamente  al  fabbisogno  e  all'indebitamento  netto,  e
quanto a 2 milioni per l'anno 2010 relativi  al  penultimo  e  ultimo
periodo del comma 14-ter, relativamente al saldo netto da finanziare,
mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo  per  gli
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    b) quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a)  e
b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi e quanto a 2,5  milioni
di euro per il comma 14-ter per  ciascuno  degli  anni  2011  e  2012
mediante corrispondente rideterminazione degli  obiettivi  finanziari
previsti ai sensi del comma 1,  lettera  d),  che  a  tal  fine  sono
conseguentemente  adeguati  con  la  deliberazione  della  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali  prevista  ai  sensi  del  comma  2,
ottavo periodo, e  recepiti  con  il  decreto  annuale  del  Ministro
dell'interno ivi previsto. 
  33-quater. Il termine del 31 gennaio 2009,  previsto  dall'articolo
2-quater,  comma  7,  del  decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2008,  n.189,
per la trasmissione al Ministero  dell'interno  delle  dichiarazioni,
gia' presentate, attestanti il minor  gettito  dell'imposta  comunale
sugli immobili derivante da fabbricati del  gruppo  catastale  D  per
ciascuno degli anni 2005 e precedenti, e'  differito  al  30  ottobre
2010. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo del comma 296 dell'art.  1  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008)», come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «296. La compartecipazione  di  cui  al  comma  295  e'
          attribuita mensilmente a ciascuna  regione,  per  gli  anni
          2008-2010, nella misura complessiva indicata nella  tabella
          1 allegata alla presente legge. A decorrere dall'anno  2011
          le quote di compartecipazione di ciascuna regione a statuto
          ordinario restano determinate nella misura stabilita per lo
          stesso anno 2011 con decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, in modo tale che le stesse,  applicate
          ai  volumi  di  gasolio  impiegato  come   carburante   per
          autotrazione erogati nell'anno 2010  in  ciascuna  regione,
          consentano  di  corrispondere  l'importo  complessivo  come
          nella citata tabella 1 allegata alla presente legge. Con lo
          stesso   decreto   sono   individuate   le   modalita'   di
          trasferimento delle somme spettanti alle  singole  regioni.
          Nelle more dell'emanazione del decreto continuano ad essere
          attribuite a ciascuna regione,  a  titolo  di  acconto,  le
          quote mensili determinate ai sensi del  primo  periodo  del
          presente comma». 
              - Si riporta il testo degli articoli 8 e 11 della legge
          5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia
          di federalismo fiscale,  in  attuazione  dell'articolo  119
          della Costituzione»: 
              «Art. 8 (Principi e criteri direttivi  sulle  modalita'
          di esercizio delle competenze legislative e  sui  mezzi  di
          finanziamento). - 1. Al  fine  di  adeguare  le  regole  di
          finanziamento alla diversa natura delle funzioni  spettanti
          alle regioni, nonche' al principio di autonomia di  entrata
          e di spesa fissato dall'articolo 119 della Costituzione,  i
          decreti legislativi di cui  all'articolo  2  sono  adottati
          secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) classificazione delle spese connesse a materie  di
          competenza legislativa di cui  all'articolo  117,  terzo  e
          quarto  comma,  della  Costituzione  nonche'  delle   spese
          relative a materie  di  competenza  esclusiva  statale,  in
          relazione  alle  quali  le  regioni  esercitano  competenze
          amministrative; tali spese sono: 
                  1) spese  riconducibili  al  vincolo  dell'articolo
          117, secondo comma, lettera m), della Costituzione; 
                  2) spese non riconducibili al  vincolo  di  cui  al
          numero 1); 
                  3) spese finanziate con i contributi speciali,  con
          i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti
          nazionali di cui all'articolo 16; 
                b) definizione  delle  modalita'  per  cui  le  spese
          riconducibili alla lettera a), numero 1), sono  determinate
          nel  rispetto  dei  costi  standard  associati  ai  livelli
          essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in
          piena collaborazione con le regioni e gli enti  locali,  da
          erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza  su
          tutto il territorio nazionale; 
                c) definizione delle modalita' per cui per  la  spesa
          per il  trasporto  pubblico  locale,  nella  determinazione
          dell'ammontare del  finanziamento,  si  tiene  conto  della
          fornitura di un livello adeguato del servizio su  tutto  il
          territorio nazionale nonche' dei costi standard; 
                d) definizione delle modalita' per cui  le  spese  di
          cui alla lettera a), numero  1),  sono  finanziate  con  il
          gettito, valutato ad aliquota e base  imponibile  uniformi,
          di tributi propri derivati, di cui all'articolo 7, comma 1,
          lettera   b),   numero   1),   dell'addizionale   regionale
          all'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  e  della
          compartecipazione  regionale  all'IVA  nonche'  con   quote
          specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire
          nelle predette condizioni  il  finanziamento  integrale  in
          ciascuna regione; in via transitoria, le spese  di  cui  al
          primo  periodo  sono  finanziate  anche  con   il   gettito
          dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  (IRAP)
          fino alla data della sua sostituzione con altri tributi; 
                e) definizione delle modalita' per cui  le  spese  di
          cui alla lettera a), numero  2),  sono  finanziate  con  il
          gettito dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
          b), e con quote del fondo perequativo di  cui  all'articolo
          9; 
                f) soppressione dei trasferimenti statali diretti  al
          finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1)
          e 2), ad eccezione dei contributi erariali in essere  sulle
          rate di ammortamento dei mutui contratti dalle regioni; 
                g) definizione delle modalita' per  cui  le  aliquote
          dei  tributi  e  delle   compartecipazioni   destinati   al
          finanziamento delle spese di cui alla  lettera  a),  numero
          1), sono determinate al livello minimo assoluto sufficiente
          ad  assicurare  il  pieno  finanziamento   del   fabbisogno
          corrispondente ai  livelli  essenziali  delle  prestazioni,
          valutati secondo quanto previsto dalla lettera b),  in  una
          sola regione; definizione, altresi',  delle  modalita'  per
          cui  al  finanziamento   dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni nelle regioni  ove  il  gettito  tributario  e'
          insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo  di
          cui all'articolo 9; 
                h) definizione  delle  modalita'  per  cui  l'importo
          complessivo   dei   trasferimenti   statali   diretti    al
          finanziamento delle spese di cui alla  lettera  a),  numero
          2), fatta eccezione per  quelli  gia'  destinati  al  fondo
          perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge
          28 dicembre 1995,  n.  549,  e  attualmente  corrisposti  a
          valere sul gettito dell'IRAP,  e'  sostituito  dal  gettito
          derivante     dall'aliquota     media     di     equilibrio
          dell'addizionale regionale all'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche. Il nuovo valore dell'aliquota deve  essere
          stabilito  sul  livello  sufficiente   ad   assicurare   al
          complesso delle regioni un ammontare  di  risorse  tale  da
          pareggiare   esattamente    l'importo    complessivo    dei
          trasferimenti soppressi; 
                i) definizione delle modalita'  per  cui  agli  oneri
          delle  funzioni  amministrative  eventualmente   trasferite
          dallo Stato alle regioni, in attuazione  dell'articolo  118
          della Costituzione,  si  provvede  con  adeguate  forme  di
          copertura  finanziaria  coerenti  con  i   principi   della
          presente legge e secondo le modalita' di cui all'articolo 7
          della  legge  5  giugno  2003,   n.   131,   e   successive
          modificazioni. 
              2. Nelle  forme  in  cui  le  singole  regioni  daranno
          seguito  all'intesa   Stato-regioni   sull'istruzione,   al
          relativo finanziamento si provvede secondo quanto  previsto
          dal presente articolo per le spese riconducibili  al  comma
          1, lettera a), numero 1). 
              3. Nelle spese di cui al comma 1,  lettera  a),  numero
          1), sono comprese quelle per la  sanita',  l'assistenza  e,
          per  quanto  riguarda  l'istruzione,  le   spese   per   lo
          svolgimento delle funzioni amministrative  attribuite  alle
          regioni dalle norme vigenti». 
              «Art. 11 (Principi e criteri direttivi  concernenti  il
          finanziamento delle funzioni di comuni, province  e  citta'
          metropolitane).  -  1.  I  decreti   legislativi   di   cui
          all'articolo  2,  con  riguardo  al   finanziamento   delle
          funzioni di comuni, province e citta'  metropolitane,  sono
          adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) classificazione delle spese relative alle funzioni
          di comuni, province e citta' metropolitane, in: 
                  1) spese riconducibili alle  funzioni  fondamentali
          ai sensi dell'articolo  117,  secondo  comma,  lettera  p),
          della Costituzione,  come  individuate  dalla  legislazione
          statale; 
                  2) spese relative alle altre funzioni; 
                  3) spese finanziate con i contributi speciali,  con
          i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti
          nazionali di cui all'articolo 16; 
                b)   definizione   delle   modalita'   per   cui   il
          finanziamento delle spese di cui alla  lettera  a),  numero
          1),   e   dei   livelli   essenziali   delle    prestazioni
          eventualmente  da  esse  implicate  avviene  in   modo   da
          garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno
          standard  ed  e'  assicurato   dai   tributi   propri,   da
          compartecipazioni  al  gettito  di   tributi   erariali   e
          regionali,  da  addizionali  a   tali   tributi,   la   cui
          manovrabilita' e' stabilita tenendo conto della  dimensione
          demografica dei comuni per fasce, e dal fondo perequativo; 
                c) definizione delle modalita' per cui  le  spese  di
          cui alla lettera a), numero  2),  sono  finanziate  con  il
          gettito  dei  tributi  propri,  con  compartecipazioni   al
          gettito di tributi e con il fondo perequativo basato  sulla
          capacita' fiscale per abitante; 
                d) definizione delle modalita' per tenere  conto  del
          trasferimento  di  ulteriori  funzioni  ai   comuni,   alle
          province e alle citta' metropolitane ai sensi dell'articolo
          118 della  Costituzione  e  secondo  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131,  al  fine
          di assicurare, per il  complesso  degli  enti,  l'integrale
          finanziamento di tali funzioni, ove non si  sia  provveduto
          contestualmente al finanziamento ed al trasferimento; 
                e) soppressione dei trasferimenti statali e regionali
          diretti al finanziamento delle spese di  cui  alla  lettera
          a),  numeri  1)  e  2),  ad  eccezione  degli  stanziamenti
          destinati ai fondi perequativi ai sensi dell' articolo 13 e
          dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di
          ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali; 
                f)  il  gettito  delle  compartecipazioni  a  tributi
          erariali e regionali e' senza vincolo di destinazione; 
                g)  valutazione  dell'adeguatezza  delle   dimensioni
          demografiche  e  territoriali   degli   enti   locali   per
          l'ottimale  svolgimento   delle   rispettive   funzioni   e
          salvaguardia   delle   peculiarita'    territoriali,    con
          particolare  riferimento  alla  specificita'  dei   piccoli
          comuni,  ove,  associandosi,  raggiungano  una  popolazione
          complessiva non inferiore a una soglia  determinata  con  i
          decreti legislativi di cui all'articolo  2,  dei  territori
          montani e delle isole minori». 
              - Si riporta il testo del comma 20 dell'art. 77-bis del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  recante
          «Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria»: 
              «20.  In  caso  di  mancato  rispetto  del   patto   di
          stabilita'  interno  relativo  agli  anni  2008-2011,  alla
          provincia o comune inadempiente sono ridotti per un importo
          pari  alla  differenza,   se   positiva,   tra   il   saldo
          programmatico e il saldo reale, e comunque per  un  importo
          non superiore al 5 per cento, i contributi ordinari  dovuti
          dal Ministero dell'interno per l'anno successivo.  Inoltre,
          l'ente inadempiente non puo', nell'anno successivo a quello
          dell'inadempienza: 
                a)  impegnare  spese  correnti  in  misura  superiore
          all'importo  annuale  minimo  dei  corrispondenti   impegni
          effettuati nell'ultimo triennio; 
                b) ricorrere all'indebitamento per gli  investimenti.
          I mutui e i prestiti obbligazionari  posti  in  essere  con
          istituzioni creditizie o finanziarie per  il  finanziamento
          degli investimenti  devono  essere  corredati  da  apposita
          attestazione,  da  cui  risulti  il   conseguimento   degli
          obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno
          precedente.  L'istituto  finanziatore   o   l'intermediario
          finanziario  non  puo'  procedere  al  finanziamento  o  al
          collocamento  del  prestito  in  assenza   della   predetta
          attestazione». 
              - Si riporta il testo  dei  commi  15  e  16  dell'art.
          77-ter del gia' citato decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
          112: 
              «15.  In  caso  di  mancato  rispetto  del   patto   di
          stabilita' interno relativo agli anni 2008-2011 la  regione
          o la provincia autonoma  inadempiente  non  puo'  nell'anno
          successivo a quello dell'inadempienza: 
                a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per
          la sanita', in misura superiore all'importo annuale  minimo
          dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; 
                b) ricorrere all'indebitamento per gli  investimenti.
          I mutui e i prestiti obbligazionari  posti  in  essere  con
          istituzioni creditizie e finanziarie per  il  finanziamento
          degli investimenti  devono  essere  corredati  da  apposita
          attestazione  da  cui  risulti   il   conseguimento   degli
          obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno
          precedente.  L'istituto  finanziatore   o   l'intermediario
          finanziario  non  puo'  procedere  al  finanziamento  o  al
          collocamento  del  prestito  in  assenza   della   predetta
          attestazione. 
              16. Restano altresi' ferme per gli enti inadempienti al
          patto di stabilita'  interno  le  disposizioni  recate  dal
          comma 4 dell'articolo 76». 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  25  giugno
          2008, n. 147, S.O., come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 76 (Spese di personale  per  gli  enti  locali  e
          delle camere di commercio). - 1.- 2.(Abrogati). 
              3. L'articolo 82, comma 11, del testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  agosto   2000,   n.   267   e   successive
          modificazioni   e'    sostituito    dal    seguente:    "La
          corresponsione  dei  gettoni  di   presenza   e'   comunque
          subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a
          consigli  e  commissioni;  il  regolamento  ne   stabilisce
          termini e modalita'". 
              4. In caso di mancato rispetto del patto di  stabilita'
          interno nell'esercizio precedente  e'  fatto  divieto  agli
          enti di procedere ad assunzioni di  personale  a  qualsiasi
          titolo,  con  qualsivoglia  tipologia   contrattuale,   ivi
          compresi  i  rapporti  di   collaborazione   continuata   e
          continuativa e di somministrazione, anche  con  riferimento
          ai processi di stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'
          divieto agli enti di stipulare contratti  di  servizio  con
          soggetti privati che  si  configurino  come  elusivi  della
          presente disposizione. 
              5. (Abrogato). 
              6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, da emanarsi entro novanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, previo accordo  tra
          Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in  sede
          di conferenza unificata, sono definiti parametri e  criteri
          di virtuosita', con correlati  obiettivi  differenziati  di
          risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli
          enti,  delle  percentuali  di  incidenza  delle  spese   di
          personale  attualmente  esistenti   rispetto   alla   spesa
          corrente e dell'andamento di tale tipologia  di  spesa  nel
          quinquennio  precedente.  In  tale   sede   sono   altresi'
          definiti: 
                a) criteri e modalita' per estendere la  norma  anche
          agli enti non sottoposti al patto di stabilita' interno; 
                b)  criteri  e  parametri  -  con  riferimento   agli
          articoli 90 e  110  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e  considerando  in  via
          prioritaria il rapporto tra la popolazione dell'ente ed  il
          numero dei dipendenti in servizio -  volti  alla  riduzione
          dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni  all'ente,
          con particolare riferimento agli incarichi  dirigenziali  e
          alla fissazione di  tetti  retributivi  non  superabili  in
          relazione  ai  singoli  incarichi  e  di  tetti  di   spesa
          complessivi per gli enti; 
                c) criteri e parametri - considerando quale  base  di
          riferimento  il  rapporto  tra  numero  dei   dirigenti   e
          dipendenti in servizio negli enti -  volti  alla  riduzione
          dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali  in
          organico. 
              6-bis.Sono ridotti dell'importo di 30 milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011  i  trasferimenti
          erariali a favore delle comunita' montane.  Alla  riduzione
          si procede intervenendo  prioritariamente  sulle  comunita'
          che  si  trovano  ad  una  altitudine  media  inferiore   a
          settecentocinquanta  metri  sopra  il  livello  del   mare.
          All'attuazione del presente comma si provvede  con  decreto
          del Ministro dell'interno, da adottare di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              7. E' fatto divieto agli  enti  nei  quali  l'incidenza
          delle spese di personale e' pari o superiore al  40%  delle
          spese correnti di procedere ad assunzioni  di  personale  a
          qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
          i  restanti  enti  possono  procedere  ad   assunzioni   di
          personale  nel  limite  del  20  per  cento   della   spesa
          corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. 
              8. Il personale delle  aziende  speciali  create  dalle
          camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
          non puo' transitare, in caso di  cessazione  dell'attivita'
          delle  aziende  medesime,   alle   camere   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura di riferimento, se non
          previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni
          caso, a valere sui contingenti di  assunzioni  effettuabili
          in  base  alla  vigente  normativa.  Sono  disapplicate  le
          eventuali  disposizioni  statutarie  o   regolamentari   in
          contrasto con il presente articolo.». 
              - Si riporta il testo del comma 562 dell'art.  1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296 e  successive  modificazioni
          recante  «Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge   finanziaria
          2007)», come modificato dalla presente legge: 
              «562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto
          di stabilita' interno, le  spese  di  personale,  al  lordo
          degli oneri  riflessi  a  carico  delle  amministrazioni  e
          dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi
          contrattuali,  non  devono   superare   il   corrispondente
          ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo  periodo
          possono procedere all'assunzione di  personale  nel  limite
          delle  cessazioni   di   rapporti   di   lavoro   a   tempo
          indeterminato complessivamente intervenute  nel  precedente
          anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558». 
              - Si riporta il  testo  dei  commi  23,  24,  25  e  26
          dell'art. 77-bis del gia' citato  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112: 
              «23. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico
          assegnato  al  settore  locale,  le  province  e  i  comuni
          virtuosi  possono,  nell'anno  successivo   a   quello   di
          riferimento, escludere dal computo  del  saldo  di  cui  al
          comma 15 un importo pari al 70 per cento della  differenza,
          registrata  nell'anno  di   riferimento,   tra   il   saldo
          conseguito dagli enti inadempienti al patto  di  stabilita'
          interno   e   l'obiettivo   programmatico   assegnato.   La
          virtuosita'  degli  enti  e'  determinata   attraverso   la
          valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ai due
          indicatori  economico-strutturali  di  cui  al  comma   24.
          L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere  e'
          determinata mediante una funzione lineare della distanza di
          ciascun ente virtuoso dal  valore  medio  degli  indicatori
          individuato per classe demografica. Le classi  demografiche
          considerate sono: 
                a) per le province: 
                  1)  province  con  popolazione   fino   a   400.000
          abitanti; 
                  2) province con  popolazione  superiore  a  400.000
          abitanti; 
                b) per i comuni: 
                  1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e  fino
          a 50.000 abitanti; 
                  2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino
          a 100.000 abitanti; 
                  3)  comuni  con  popolazione  superiore  a  100.000
          abitanti. 
              24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono  finalizzati
          a misurare il grado di rigidita' strutturale dei bilanci  e
          il grado di autonomia finanziaria degli enti. 
              25. Per le province l'indicatore per misurare il  grado
          di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione
          del federalismo fiscale. 
              26. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa
          con la Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,  sono
          definiti i due indicatori economico-strutturali di  cui  al
          comma 24 e i valori medi per fasce demografiche sulla  base
          dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione
          relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilita'
          interno. Con lo stesso decreto sono definite  le  modalita'
          di  riparto  in  base  agli  indicatori.  Gli  importi   da
          escludere  dal  patto  sono   pubblicati   nel   sito   web
          "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" del  Dipartimento  della
          Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010
          l'applicazione degli indicatori di cui ai  commi  23  e  24
          dovra' tenere conto, oltre che  delle  fasce  demografiche,
          anche delle aree geografiche da individuare con il  decreto
          di cui al presente comma». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  78  del  gia'  citato
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112: 
              «Art. 78 (Disposizioni urgenti per Roma capitale). - 1.
          Al fine di assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi
          strutturali di risanamento della  finanza  pubblica  e  nel
          rispetto dei  principi  indicati  dall'articolo  119  della
          Costituzione, nelle more dell'approvazione della  legge  di
          disciplina  dell'ordinamento,  anche  contabile,  di   Roma
          Capitale ai sensi dell'articolo  114,  terzo  comma,  della
          Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri, il Sindaco del comune  di  Roma,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  e'
          nominato  Commissario  straordinario  del  Governo  per  la
          ricognizione  della  situazione  economico-finanziaria  del
          comune e delle societa' da esso partecipate, con esclusione
          di quelle quotate  nei  mercati  regolamentati,  e  per  la
          predisposizione  ed  attuazione  di  un  piano  di  rientro
          dall'indebitamento pregresso. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri: 
                a) sono individuati  gli  istituti  e  gli  strumenti
          disciplinati dal Titolo VIII del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  di  cui  puo'
          avvalersi il Commissario straordinario,  parificato  a  tal
          fine  all'organo  straordinario  di   liquidazione,   fermo
          restando quanto previsto al comma 6; 
                b) su proposta del  Commissario  straordinario,  sono
          nominati  tre  subcommissari,  ai  quali   possono   essere
          conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno dei quali
          scelto  tra  i  magistrati   ordinari,   amministrativi   e
          contabili, uno tra i dirigenti  della  Ragioneria  generale
          dello Stato  e  uno  tra  gli  appartenenti  alla  carriera
          prefettizia  o  dirigenziale  del  Ministero  dell'interno,
          collocati in posizione di fuori  ruolo  o  di  comando  per
          l'intera durata  dell'incarico.  Per  l'espletamento  degli
          anzidetti incarichi  gli  organi  commissariali  non  hanno
          diritto  ad  alcun  compenso  o  indennita',   oltre   alla
          retribuzione, anche accessoria, in godimento all'atto della
          nomina, e si avvalgono delle strutture comunali. I relativi
          posti  di  organico  sono  indisponibili  per   la   durata
          dell'incarico. 
              3. La gestione commissariale  del  comune  assume,  con
          bilancio  separato  rispetto  a   quello   della   gestione
          ordinaria, tutte  le  entrate  di  competenza  e  tutte  le
          obbligazioni assunte alla  data  del  28  aprile  2008.  Le
          disposizioni  dei  commi  precedenti  non  incidono   sulle
          competenze ordinarie degli  organi  comunali  relativamente
          alla gestione del  periodo  successivo  alla  data  del  28
          aprile 2008. Alla  gestione  ordinaria  si  applica  quanto
          previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il  concorso  agli
          obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il  comune
          di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis e' a carico del
          piano di rientro. 
              4.   Il   piano   di   rientro,   con   la   situazione
          economico-finanziaria del comune e delle societa'  da  esso
          partecipate  di  cui  al  comma  1,  gestito  con  separato
          bilancio, entro il 30 settembre 2008,  ovvero  entro  altro
          termine indicato nei decreti del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri di cui ai commi  1  e  2,  e'  presentato  dal
          Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i
          successivi trenta giorni, con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio   dei   Ministri,   individuando   le   coperture
          finanziarie  necessarie  per  la  relativa  attuazione  nei
          limiti delle risorse allo scopo  destinate  a  legislazione
          vigente.  E'  autorizzata  l'apertura   di   una   apposita
          contabilita'   speciale.   Al   fine   di   consentire   il
          perseguimento delle finalita' indicate al comma 1, il piano
          assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte  le
          somme derivanti  da  obbligazioni  contratte,  a  qualsiasi
          titolo,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, anche non scadute,  e  contiene  misure  idonee  a
          garantire   il   sollecito    rientro    dall'indebitamento
          pregresso. Il Commissario  straordinario  potra'  recedere,
          entro lo stesso termine di presentazione del  piano,  dalle
          obbligazioni contratte dal Comune anteriormente  alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto. 
              5. Per l'intera durata del regime commissariale di  cui
          al presente articolo non puo' procedersi alla deliberazione
          di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1,  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              6. I decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          di  cui  ai  commi  1  e   2   prevedono   in   ogni   caso
          l'applicazione,  per  tutte   le   obbligazioni   contratte
          anteriormente alla data di emanazione del medesimo  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e
          4 dell'articolo 248 e del comma 12  dell'articolo  255  del
          decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  Tutte  le
          entrate del comune  di  competenza  dell'anno  2008  e  dei
          successivi anni sono attribuite alla gestione corrente,  di
          competenza degli organi istituzionali dell'Ente. 
              7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di  Roma
          sono  prorogati  di  sei  mesi  i  termini   previsti   per
          l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio  2007,
          per l'adozione della  delibera  di  cui  all'articolo  193,
          comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267  e
          per  l'assestamento  del  bilancio  relativo  all'esercizio
          2008. 
              8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di
          cui al presente articolo,  la  Cassa  Depositi  e  Prestiti
          S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione  di  500
          milioni di euro a valere  sui  primi  futuri  trasferimenti
          statali ad esclusione di quelli compensativi per i  mancati
          introiti di natura tributaria". 
              - Si riporta il testo del comma 8-bis dell'art.  4  del
          decreto-legge 25 gennaio 2010, n.  2,  recante  «Interventi
          urgenti concernenti enti locali e regioni», convertito, con
          modificazioni, nella legge 26 marzo 2010, n. 42: 
              «8-bis. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, da emanare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  e'  nominato  un  Commissario  straordinario  del
          Governo per  la  gestione  del  piano  di  rientro  di  cui
          all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e successive modificazioni,  gestito  con  separato
          bilancio  e  approvato  con  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio dei Ministri 5 dicembre  2008.  A  partire  dalla
          data di nomina del nuovo Commissario, il Sindaco del comune
          di Roma cessa dalle funzioni di  Commissario  straordinario
          del Governo per la gestione dello stesso piano di  rientro.
          Il  Commissario  straordinario  del  Governo  procede  alla
          definitiva ricognizione della massa attiva  e  della  massa
          passiva rientranti nel predetto piano di  rientro.  Per  il
          comune di Roma, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei  Ministri,  sono  fissati  i  nuovi  termini   per   la
          deliberazione del bilancio di previsione per  l'anno  2010,
          per l'approvazione del  rendiconto  relativo  all'esercizio
          2009, per l'adozione della  delibera  di  cui  all'articolo
          193, comma 2, del Testo unico delle leggi  sull'ordinamento
          degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto
          2000, n. 267, e per l'assestamento  del  bilancio  relativi
          all'esercizio 2010. Ai fini di una corretta imputazione  al
          piano  di  rientro,  con  riguardo  ai  commi  2,  3  e   4
          dell'articolo 248 e  al  comma  12  dell'articolo  255  del
          citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
          2000, il primo periodo del comma  3  dell'articolo  78  del
          decreto-legge   n.   112   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,  si  interpreta
          nel senso che la gestione commissariale del comune  assume,
          con bilancio separato  rispetto  a  quello  della  gestione
          ordinaria, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o  atti
          posti in essere fino alla data del 28  aprile  2008,  anche
          qualora le stesse siano  accertate  e  i  relativi  crediti
          siano liquidati  con  sentenze  pubblicate  successivamente
          alla medesima data». 
              - Si riporta il testo dei commi 177 e 177-bis dell'art.
          4  della  legge  24   dicembre   2003,   n.   350   recante
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»: 
              «177. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  54,
          comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i limiti di
          impegno iscritti nel bilancio dello Stato  in  relazione  a
          specifiche disposizioni legislative sono da intendere  come
          contributo   pluriennale   per    la    realizzazione    di
          investimenti, di forniture  di  interesse  nazionale  e  di
          azioni mirate a  favorire  il  trasporto  delle  merci  con
          modalita' alternative, includendo nel  costo  degli  stessi
          anche gli oneri  derivanti  dagli  eventuali  finanziamenti
          necessari, ovvero quale concorso dello Stato  al  pagamento
          di una quota degli oneri derivanti dai  mutui  o  da  altre
          operazioni finanziarie che i soggetti interessati,  diversi
          dalle pubbliche amministrazioni  come  definite  secondo  i
          criteri di contabilita' nazionale SEC 95, sono  autorizzati
          ad effettuare  per  la  realizzazione  di  investimenti.  I
          contributi,  compresi  gli   eventuali   atti   di   delega
          all'incasso  accettati  dall'Amministrazione,  non  possono
          essere compresi  nell'ambito  di  procedure  cautelari,  di
          esecuzione forzata e concorsuali, anche  straordinarie.  La
          quota di concorso  e'  fissata  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, emanato di concerto  con  il
          Ministro competente. 
              177-bis.  In  sede  di   attuazione   di   disposizioni
          legislative  che  autorizzano  contributi  pluriennali,  il
          relativo  utilizzo,  anche  mediante  attualizzazione,   e'
          disposto con decreto del Ministro competente,  di  concerto
          con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
          verifica   dell'assenza   di   effetti   peggiorativi   sul
          fabbisogno e sull'indebitamento  netto  rispetto  a  quelli
          previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino
          effetti finanziari non previsti a legislazione vigente  gli
          stessi   possono   essere   compensati   a   valere   sulle
          disponibilita' del Fondo per la compensazione degli effetti
          conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali.
          Le disposizioni del presente comma si applicano anche  alle
          operazioni finanziarie  poste  in  essere  dalle  pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge
          30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti  contributi
          pluriennali, il cui onere sia posto a totale  carico  dello
          Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute
          a comunicare preventivamente al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato e Dipartimento del  tesoro,  all'ISTAT  e  alla
          Banca d'Italia la data di attivazione delle  operazioni  di
          cui al presente comma ed il relativo ammontare». 
              - Si riporta il testo dell'art. 24  della  gia'  citata
          legge 5 maggio 2009, n. 42: 
              «Art. 24 (Ordinamento transitorio di Roma  capitale  ai
          sensi dell'articolo 114, terzo comma, della  Costituzione).
          - 1. In sede di  prima  applicazione,  fino  all'attuazione
          della disciplina delle citta'  metropolitane,  il  presente
          articolo detta norme  transitorie  sull'ordinamento,  anche
          finanziario, di Roma capitale. 
              2. Roma capitale e' un ente territoriale, i cui attuali
          confini sono quelli  del  comune  di  Roma,  e  dispone  di
          speciale   autonomia,    statutaria,    amministrativa    e
          finanziaria,  nei  limiti  stabiliti  dalla   Costituzione.
          L'ordinamento di Roma capitale e' diretto  a  garantire  il
          miglior assetto delle  funzioni  che  Roma  e'  chiamata  a
          svolgere quale sede  degli  organi  costituzionali  nonche'
          delle rappresentanze diplomatiche degli Stati  esteri,  ivi
          presenti presso la Repubblica  italiana,  presso  lo  Stato
          della  Citta'  del  Vaticano  e   presso   le   istituzioni
          internazionali. 
              3. Oltre a quelle attualmente spettanti  al  comune  di
          Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti  funzioni
          amministrative: 
                a) concorso alla  valorizzazione  dei  beni  storici,
          artistici, ambientali e fluviali,  previo  accordo  con  il
          Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
                b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale  con
          particolare riferimento al settore produttivo e turistico; 
                c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale; 
                d) edilizia pubblica e privata; 
                e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani,
          con particolare riferimento al trasporto pubblico  ed  alla
          mobilita'; 
                f)  protezione  civile,  in  collaborazione  con   la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e la regione Lazio; 
                g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato  e  dalla
          regione Lazio, ai sensi dell'articolo 118,  secondo  comma,
          della Costituzione. 
              4. L'esercizio delle funzioni di  cui  al  comma  3  e'
          disciplinato  con  regolamenti   adottati   dal   consiglio
          comunale,  che  assume  la   denominazione   di   Assemblea
          capitolina, nel rispetto della  Costituzione,  dei  vincoli
          comunitari ed internazionali, della legislazione statale  e
          di quella regionale nel rispetto dell'articolo  117,  sesto
          comma,  della  Costituzione  nonche'  in   conformita'   al
          principio   di   funzionalita'   rispetto   alle   speciali
          attribuzioni  di  Roma  capitale.  L'Assemblea  capitolina,
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  decreto
          legislativo  di  cui  al  comma  5,   approva,   ai   sensi
          dell'articolo 6, commi 2, 3 e  4,  del  testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  con   particolare
          riguardo al decentramento municipale, lo  statuto  di  Roma
          capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data
          della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
              5. Con uno o  piu'  decreti  legislativi,  adottati  ai
          sensi  dell'articolo  2,  sentiti  la  regione  Lazio,   la
          provincia di Roma e il  comune  di  Roma,  e'  disciplinato
          l'ordinamento  transitorio,  anche  finanziario,  di   Roma
          capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3  e
          definizione delle modalita' per  il  trasferimento  a  Roma
          capitale delle relative risorse umane e dei mezzi; 
                b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge
          per il finanziamento dei comuni, assegnazione di  ulteriori
          risorse a Roma capitale,  tenendo  conto  delle  specifiche
          esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo  di  capitale
          della Repubblica, previa la loro determinazione  specifica,
          e delle funzioni di cui al comma 3. 
              6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura  i
          raccordi   istituzionali,    il    coordinamento    e    la
          collaborazione di Roma capitale con lo  Stato,  la  regione
          Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni
          di cui al comma 3. Con il medesimo decreto e'  disciplinato
          lo status dei membri dell'Assemblea capitolina. 
              7. Il decreto  legislativo  di  cui  al  comma  5,  con
          riguardo all'attuazione  dell'articolo  119,  sesto  comma,
          della Costituzione,  stabilisce  i  principi  generali  per
          l'attribuzione  alla  citta'  di   Roma,   capitale   della
          Repubblica, di un  proprio  patrimonio,  nel  rispetto  dei
          seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                a) attribuzione a  Roma  capitale  di  un  patrimonio
          commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite; 
                b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma  capitale
          dei beni appartenenti al patrimonio dello  Stato  non  piu'
          funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale,  in
          conformita' a quanto previsto dall'articolo  19,  comma  1,
          lettera d). 
              8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle
          contenute nel decreto legislativo  adottato  ai  sensi  del
          comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo
          espressamente.  Per  quanto  non  disposto   dal   presente
          articolo, continua ad applicarsi  a  Roma  capitale  quanto
          previsto con riferimento ai comuni dal  testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              9. A seguito  dell'attuazione  della  disciplina  delle
          citta' metropolitane e a decorrere  dall'istituzione  della
          citta' metropolitana di Roma capitale, le  disposizioni  di
          cui al presente articolo si intendono riferite alla  citta'
          metropolitana di Roma capitale. 
              10. Per la citta' metropolitana  di  Roma  capitale  si
          applica l'articolo 23 ad eccezione del comma 2, lettere  b)
          e c), e del comma 6, lettera d). La citta' metropolitana di
          Roma   capitale,   oltre   alle   funzioni   della   citta'
          metropolitana, continua a svolgere le funzioni  di  cui  al
          presente articolo». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  254  e  255  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  recante  «Testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»: 
              «Art. 254  (Rilevazione  della  massa  passiva).  -  1.
          L'organo    straordinario    di    liquidazione    provvede
          all'accertamento   della   massa   passiva   mediante    la
          formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano
          di rilevazione. Il termine  e'  elevato  di  ulteriori  180
          giorni per i comuni con  popolazione  superiore  a  250.000
          abitanti o capoluogo di provincia e per le province. 
              2. Ai fini della formazione del piano  di  rilevazione,
          l'organo straordinario  di  liquidazione  entro  10  giorni
          dalla  data   dell'insediamento,   da'   avviso,   mediante
          affissione all'albo  pretorio  ed  anche  a  mezzo  stampa,
          dell'avvio della procedura di rilevazione delle  passivita'
          dell'ente locale. Con l'avviso  l'organo  straordinario  di
          liquidazione invita chiunque ritenga di  averne  diritto  a
          presentare, entro un termine perentorio di sessanta  giorni
          prorogabile per una sola volta di ulteriori  trenta  giorni
          con provvedimento motivato del predetto organo, la  domanda
          in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a
          dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo
          importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento
          nel piano di rilevazione. 
              3. Nel piano di rilevazione della  massa  passiva  sono
          inclusi: 
                a) i debiti di  bilancio  e  fuori  bilancio  di  cui
          all'articolo  194  verificatisi  entro   il   31   dicembre
          dell'anno  precedente  quello  dell'ipotesi   di   bilancio
          riequilibrato; 
                b)  i  debiti  derivanti  dalle  procedure  esecutive
          estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2; 
                c)  i  debiti  derivanti  da   transazioni   compiute
          dall'organo straordinario  di  liquidazione  ai  sensi  del
          comma 7. 
              4.  L'organo  straordinario  di  liquidazione,  ove  lo
          ritenga necessario, richiede all'ente  che  i  responsabili
          dei  servizi  competenti  per  materia  attestino  che   la
          prestazione e' stata effettivamente resa e  che  la  stessa
          rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni
          e servizi di competenza dell'ente  locale.  I  responsabili
          dei servizi attestano altresi' che non e' avvenuto, nemmeno
          parzialmente, il  pagamento  del  corrispettivo  e  che  il
          debito non  e'  caduto  in  prescrizione  alla  data  della
          dichiarazione  di  dissesto.  I  responsabili  dei  servizi
          provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i
          quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in  senso
          negativo circa la sussistenza del debito. 
              5. Sull'inserimento  nel  piano  di  rilevazione  delle
          domande di cui al comma 2 e delle  posizioni  debitorie  di
          cui  al  comma   3   decide   l'organo   straordinario   di
          liquidazione con provvedimento da notificare  agli  istanti
          al momento  dell'approvazione  del  piano  di  rilevazione,
          tenendo conto degli elementi di prova  del  debito  desunti
          dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da altri
          atti e dall'eventuale attestazione di cui al comma 4. 
              6. (Abrogato). 
              7.   L'organo   straordinario   di   liquidazione    e'
          autorizzato   a   transigere    vertenze    giudiziali    e
          stragiudiziali   relative   a   debiti   rientranti   nelle
          fattispecie  di  cui  al  comma  3,  inserendo  il   debito
          risultante  dall'atto   di   transazione   nel   piano   di
          rilevazione. 
              8. In caso di inosservanza del termine di cui al  comma
          1, di  negligenza  o  di  ritardi  non  giustificati  negli
          adempimenti  di  competenza,  puo'   essere   disposta   la
          sostituzione di tutti o parte  dei  componenti  dell'organo
          straordinario della liquidazione. In tali casi, il Ministro
          dell'Interno,  previo  parere  della  Commissione  per   la
          finanza e gli organici degli  enti  locali,  dal  quale  si
          prescinde  ove  non  espresso  entro  trenta  giorni  dalla
          richiesta, e sentiti gli interessati, propone al Presidente
          della   Repubblica   l'adozione   del   provvedimento    di
          sostituzione.  Il  Ministero  dell'interno  stabilisce  con
          proprio  provvedimento   il   trattamento   economico   dei
          commissari sostituiti». 
              «Art. 255 (Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari
          per il risanamento). - 1. Nell'ambito dei  compiti  di  cui
          all'articolo   252,   comma   4,   lettera   b),   l'organo
          straordinario  di  liquidazione  provvede  all'accertamento
          della massa attiva, costituita dal contributo  dello  Stato
          di cui al presente articolo, da residui da  riscuotere,  da
          ratei  di  mutuo  disponibili  in  quanto  non   utilizzati
          dall'ente, da altre entrate e, se  necessari,  da  proventi
          derivanti   da   alienazione   di   beni   del   patrimonio
          disponibile. 
              2. Per il risanamento dell'ente  locale  dissestato  lo
          Stato finanzia gli oneri di un mutuo,  assunto  dall'organo
          straordinario  di  liquidazione,  in  nome  e   per   conto
          dell'ente, in unica  soluzione  con  la  Cassa  depositi  e
          prestiti al tasso vigente ed ammortizzato  in  venti  anni,
          con pagamento diretto di ogni onere  finanziario  da  parte
          del Ministero dell'interno. 
              3. L'importo massimo del mutuo finanziato dallo  Stato,
          e' determinato sulla base di una rata di ammortamento  pari
          al contributo statale indicato al comma 4. 
              4. Detto contributo e' pari a cinque volte  un  importo
          composto da una quota fissa, solo per taluni enti,  ed  una
          quota per abitante, spettante ad ogni ente. La quota  fissa
          spetta ai comuni con popolazione sino a  999  abitanti  per
          lire 13.000.000, ai comuni con popolazione da 1.000 a 1.999
          abitanti per lire 15.000.000, ai comuni con popolazione  da
          2.000 a 2.999 abitanti per lire 18.000.000, ai  comuni  con
          popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per lire  20.000.000,
          ai comuni con popolazione da 5.000  a  9.999  abitanti  per
          lire 22.000.000 ed ai comuni con popolazione  da  10.000  a
          19.999 per lire 25.000.000. La quota per abitante e' pari a
          lire 7.930 per i comuni e lire 1.241 per le province. 
              5.  Il  fondo  costituito  ai  sensi  del  comma  4  e'
          finalizzato agli interventi a favore degli enti  locali  in
          stato di dissesto finanziario. Le eventuali  disponibilita'
          residue  del  fondo,  rinvenienti  dall'utilizzazione   dei
          contributi erariali per  un  importo  inferiore  ai  limiti
          massimi indicati nel comma 4, possono essere  destinate  su
          richiesta motivata dell'organo consiliare dell'ente locale,
          secondo parametri e  modalita'  definiti  con  decreto  del
          Ministro dell'interno, all'assunzione di mutui  integrativi
          per permettere all'ente locale di realizzare il risanamento
          finanziario,  se  non  raggiunto  con  l'approvazione   del
          rendiconto della gestione. Il mutuo,  da  assumere  con  la
          Cassa depositi e prestiti,  e'  autorizzato  dal  Ministero
          dell'interno, previo parere della  Commissione  finanza  ed
          organici degli enti locali. La priorita'  nell'assegnazione
          e' accordata agli  enti  locali  che  non  hanno  usufruito
          dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4. 
              6. Per l'assunzione del mutuo  concesso  ai  sensi  del
          presente articolo agli enti locali  in  stato  di  dissesto
          finanziario per il ripiano delle posizioni debitorie non si
          applica  il  limite  all'assunzione  dei   mutui   di   cui
          all'articolo 204, comma 1. 
              7. Secondo le disposizioni  vigenti  il  fondo  per  lo
          sviluppo degli investimenti, di cui all'articolo 28,  comma
          1, lettera c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.
          504, sul quale sono imputati gli oneri per  la  concessione
          dei nuovi mutui agli enti locali  dissestati,  puo'  essere
          integrato, con le modalita' di cui all'articolo  11,  comma
          3, lettera d),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e
          successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione
          delle eventuali procedure di risanamento attivate  rispetto
          a quelle gia' definite. 
              8. L'organo straordinario di  liquidazione  provvede  a
          riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non  ancora
          riscossi,    totalmente     o     parzialmente,     nonche'
          all'accertamento delle  entrate  tributarie  per  le  quali
          l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del  titolo
          di entrata previsto per legge. 
              9. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa
          passiva,  ed  in  deroga   a   disposizioni   vigenti   che
          attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti
          da  alienazioni  di   beni,   l'organo   straordinario   di
          liquidazione procede alla rilevazione dei beni patrimoniali
          disponibili  non  indispensabili  per  i  fini   dell'ente,
          avviando, nel contempo, le procedure per  l'alienazione  di
          tali beni.  Ai  fini  dell'alienazione  dei  beni  immobili
          possono   essere   affidati   incarichi   a   societa'   di
          intermediazione    immobiliare,     anche     appositamente
          costituite.  Si  applicano,  in  quanto   compatibili,   le
          disposizioni recate dall'articolo 3  del  decreto-legge  31
          ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive  modificazioni
          ed   integrazioni,   intendendosi   attribuite   all'organo
          straordinario di liquidazione le facolta' ivi disciplinate.
          L'ente locale, qualora intenda evitare  le  alienazioni  di
          beni  patrimoniali  disponibili,  e'  tenuto  ad  assegnare
          proprie  risorse  finanziarie   liquide,   anche   con   la
          contrazione di  un  mutuo  passivo,  con  onere  a  proprio
          carico, per il valore stimato  di  realizzo  dei  beni.  Il
          mutuo puo' essere assunto con la Cassa depositi e  prestiti
          ed altri istituti di credito. Il limite di cui all'articolo
          204, comma 1, e' elevato sino al 40 per cento. 
              10.   Non   compete   all'organo    straordinario    di
          liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi
          relativi ai fondi a gestione vincolata,  ai  mutui  passivi
          gia' attivati per investimenti, ivi compreso  il  pagamento
          delle relative spese, nonche' l'amministrazione dei  debiti
          assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento  di
          cui all'articolo 206. 
              11. Per il finanziamento delle passivita' l'ente locale
          puo' destinare quota  dell'avanzo  di  amministrazione  non
          vincolato. 
              12. Nei confronti della  massa  attiva  determinata  ai
          sensi del presente articolo non sono  ammessi  sequestri  o
          procedure esecutive. Le procedure  esecutive  eventualmente
          intraprese non determinano vincoli sulle somme». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  26  della  legge  23
          dicembre  1999,  n.  488  recante  «Disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          (Legge finanziaria 2000)»: 
              «Art.  26  (Acquisto  di  beni  e  servizi).  -  1.  Il
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica, nel rispetto della vigente normativa in  materia
          di scelta del contraente,  stipula,  anche  avvalendosi  di
          societa' di consulenza specializzate, selezionate anche  in
          deroga  alla  normativa  di  contabilita'   pubblica,   con
          procedure competitive tra primarie  societa'  nazionali  ed
          estere, convenzioni con le  quali  l'impresa  prescelta  si
          impegna ad accettare, sino a  concorrenza  della  quantita'
          massima  complessiva  stabilita  dalla  convenzione  ed  ai
          prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi  di  fornitura
          di beni e servizi deliberati  dalle  amministrazioni  dello
          Stato anche con il ricorso alla  locazione  finanziaria.  I
          contratti conclusi con l'accettazione  di  tali  ordinativi
          non sono sottoposti al parere di congruita' economica. 
              2.  Il  parere  del  Consiglio   di   Stato,   previsto
          dall'articolo 17, comma 25,  lettera  c),  della  legge  15
          maggio 1997, n. 127, non e' richiesto per le convenzioni di
          cui  al  comma  1  del  presente  articolo.  Alle  predette
          convenzioni  e   ai   relativi   contratti   stipulati   da
          amministrazioni dello  Stato,  in  luogo  dell'articolo  3,
          comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si
          applica il comma 4 del medesimo  articolo  3  della  stessa
          legge. 
              3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere  alle
          convenzioni stipulate ai  sensi  del  comma  1,  ovvero  ne
          utilizzano i  parametri  di  prezzo-qualita',  come  limiti
          massimi, per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  comparabili
          oggetto   delle   stesse,   anche   utilizzando   procedure
          telematiche per l'acquisizione di beni e servizi  ai  sensi
          del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile  2002,
          n. 101. La stipulazione di un contratto in  violazione  del
          presente comma e' causa di responsabilita'  amministrativa;
          ai fini della determinazione del danno  erariale  si  tiene
          anche conto della differenza tra il prezzo  previsto  nelle
          convenzioni   e   quello   indicato   nel   contratto.   Le
          disposizioni di cui al presente comma non si  applicano  ai
          comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti  e  ai  comuni
          montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. 
              3-bis.  I  provvedimenti  con  cui  le  amministrazioni
          pubbliche  deliberano  di  procedere  in  modo  autonomo  a
          singoli acquisti di beni  e  servizi  sono  trasmessi  alle
          strutture e agli uffici preposti al controllo di  gestione,
          per  l'esercizio  delle  funzioni  di  sorveglianza  e   di
          controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
          sottoscritto il contratto allega allo stesso  una  apposita
          dichiarazione con la quale attesta,  ai  sensi  e  per  gli
          effetti degli  articoli  47  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  e
          successive  modifiche,  il  rispetto   delle   disposizioni
          contenute nel comma 3. 
              4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
          uffici  preposti  al  controllo  di   gestione   ai   sensi
          dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
          286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al  comma
          3, richiedendo eventualmente al Ministero del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
          circa    le    caratteristiche     tecnico-funzionali     e
          l'economicita'  dei  prodotti  acquisiti.   Annualmente   i
          responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
          direzione politica una relazione riguardante  i  risultati,
          in termini di riduzione  di  spesa,  conseguiti  attraverso
          l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
          relazioni  sono  rese  disponibili  sui  siti  Internet  di
          ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
          ove gli uffici preposti al controllo di gestione non  siano
          costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
          servizi di controllo interno. 
              5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica presenta annualmente  alle  Camere
          una relazione che illustra le modalita' di  attuazione  del
          presente articolo nonche' i risultati conseguiti.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 58  della  legge  della
          gia' citata legge 23 dicembre 2000, n. 388: 
              «Art. 58 (Consumi intermedi). - 1. Ai sensi  di  quanto
          previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre
          1999, n. 488, per pubbliche  amministrazioni  si  intendono
          quelle definite dall'articolo 1 del decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29.  Le  convenzioni  di  cui  al  citato
          articolo 26 sono  stipulate  dalla  Concessionaria  servizi
          informatici pubblici (CONSIP) Spa, per conto del  Ministero
          del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,
          ovvero  di  altre  pubbliche  amministrazioni  di  cui   al
          presente  comma,  e  devono  indicare,  anche  al  fine  di
          tutelare  il   principio   della   libera   concorrenza   e
          dell'apertura dei mercati, i limiti massimi dei beni e  dei
          servizi espressi  in  termini  di  quantita'.  Le  predette
          convenzioni indicano altresi' il loro periodo di efficacia. 
              2. All'articolo 26, comma 1, della  legge  23  dicembre
          1999, n. 488, dopo le parole: «amministrazioni dello Stato»
          sono inserite le  seguenti:  «anche  con  il  ricorso  alla
          locazione finanziaria». 
              3. Con uno o  piu'  regolamenti  da  emanare  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, sono stabiliti i criteri per  la  standardizzazione  e
          l'adeguamento  dei  sistemi   contabili   delle   pubbliche
          amministrazioni, anche attraverso strumenti  elettronici  e
          telematici, finalizzati anche al monitoraggio della spesa e
          dei fabbisogni. 
              4. Con uno o  piu'  regolamenti  da  emanare  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, sono stabiliti i tempi e le modalita' di pagamento dei
          corrispettivi relativi alle forniture  di  beni  e  servizi
          nonche' i relativi sistemi di collaudo o atti equipollenti. 
              5. Con uno o  piu'  regolamenti  da  emanare  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, sono definite le procedure di scelta del contraente  e
          le modalita' di utilizzazione degli  strumenti  elettronici
          ed  informatici  che  le   amministrazioni   aggiudicatrici
          possono utilizzare ai  fini  dell'acquisizione  di  beni  e
          servizi,  assicurando  la   parita'   di   condizioni   dei
          partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di
          semplificazione della procedura. 
              6. Ai fini  della  razionalizzazione  della  spesa  per
          l'acquisto di beni mobili  durevoli,  gli  stanziamenti  di
          conto  capitale  destinati  a  tale  scopo  possono  essere
          trasformati in canoni di locazione finanziaria. Il Ministro
          del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
          autorizza  la  trasformazione  e  certifica   l'equivalenza
          dell'onere finanziario complessivo.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  80  del  gia'  citato
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              «Art. 80 (Oneri  per  permessi  retribuiti).  -  1.  Le
          assenze  dal  servizio  di  cui  ai  commi  1,  2,  3  e  4
          dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore  dal  datore
          di  lavoro.  Gli  oneri  per  i  permessi  retribuiti   dei
          lavoratori  dipendenti  da  privati  o  da  enti   pubblici
          economici sono a  carico  dell'ente  presso  il  quale  gli
          stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche  di  cui
          all'articolo  79.  L'ente,  su  richiesta  documentata  del
          datore di lavoro,  e'  tenuto  a  rimborsare  quanto  dallo
          stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni,  per
          le ore o giornate di effettiva assenza del  lavoratore.  Il
          rimborso viene effettuato  dall'ente  entro  trenta  giorni
          dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta
          sul valore aggiunto ai sensi  dell'articolo  8,  comma  35,
          della legge 11 marzo 1988, n. 67». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  62  del   decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446  recante  «Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali»: 
              «Art.  62  (Canone   per   l'installazione   di   mezzi
          pubblicitari). -  1.  I  comuni  possono,  con  regolamento
          adottato    a    norma    dell'articolo    52,    escludere
          l'applicazione,  nel   proprio   territorio,   dell'imposta
          comunale sulla pubblicita' di cui al  capo  I  del  decreto
          legislativo 15  novembre  1993,  n.  507,  sottoponendo  le
          iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano  o
          sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole
          al pagamento di un canone in base a tariffa. 
              2. Il regolamento e' informato ai seguenti criteri: 
                a)  individuazione  della  tipologia  dei  mezzi   di
          effettuazione  della  pubblicita'  esterna   che   incidono
          sull'arredo urbano o sull'ambiente  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 30  aprile  1992,  n.  285  ,  e  del  relativo
          regolamento  di  attuazione  approvato  con   decreto   del
          Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; 
                b) previsione delle procedure per il rilascio  e  per
          il rinnovo dell'autorizzazione; 
                c) indicazione delle modalita' di impiego  dei  mezzi
          pubblicitari e delle modalita' e termini di  pagamento  del
          canone; 
                d)  determinazione  della  tariffa  con  criteri   di
          ragionevolezza   e   gradualita'   tenendo   conto    della
          popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici
          presenti nel comune e  delle  caratteristiche  urbanistiche
          delle diverse zone del territorio comunale  e  dell'impatto
          ambientale  in  modo   che   detta   tariffa,   comprensiva
          dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il
          25 per cento le tariffe  stabilite  ai  sensi  del  decreto
          legislativo  15  novembre  1993,  n.  507,  per   l'imposta
          comunale sulla pubblicita' in relazione all'esposizione  di
          cui  alla  lettera  a)  e  deliberate  dall'amministrazione
          comunale  nell'anno  solare  antecedente  l'adozione  della
          delibera  di  sostituzione  dell'imposta   comunale   sulla
          pubblicita' con il canone; 
                e) equiparazione, ai  soli  fini  del  pagamento  del
          canone,  dei  mezzi  pubblicitari   installati   senza   la
          preventiva autorizzazione a quelli autorizzati e previsione
          per l'installazione dei mezzi pubblicitari non  autorizzati
          di  sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  importo   non
          inferiore all'importo della relativa tariffa, ne' superiore
          al doppio della stessa tariffa; 
                f)  determinazione  della   tariffa   per   i   mezzi
          pubblicitari installati su beni privati in misura inferiore
          di  almeno  un   terzo   rispetto   agli   analoghi   mezzi
          pubblicitari installati su beni pubblici. 
              3. Il regolamento puo' anche prevedere,  con  carattere
          di generalita', divieti, limitazioni e agevolazioni. 
              4.  Il  comune  procede  alla   rimozione   dei   mezzi
          pubblicitari  privi  della  prescritta  autorizzazione,   o
          installati in difformita' della stessa, o per i  quali  non
          sia stato effettuato  il  pagamento  del  relativo  canone,
          nonche' alla immediata copertura della pubblicita' con essi
          effettuata,  mediante  contestuale  processo   verbale   di
          contestazione redatto  da  competente  pubblico  ufficiale.
          Resta ferma l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative
          pecuniarie di cui all'articolo 23 del  decreto  legislativo
          30 aprile 1992, n. 285 ,  ovvero  se  non  comminabili,  di
          quelle stabilite dall'articolo 24,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 15 novembre 1993, n.  507.  Per  l'applicazione
          delle sanzioni di cui al presente  comma  si  osservano  le
          disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del  citato
          decreto legislativo n. 285 del 1992». 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'art.  5  del
          decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante «Disposizioni
          urgenti per il contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in
          materia di regolazioni contabili con le  autonomie  locali»
          convertito con modificazioni dalla legge 4  dicembre  2008,
          n. 189: 
              «3. Le risorse assegnate a singoli comuni con  delibera
          CIPE del 30 settembre 2008,  a  valere  sulle  risorse  del
          fondo per le aree sottoutilizzate di  cui  all'articolo  61
          della legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  possono  essere
          utilizzate anche per le finalita' di cui  all'articolo  78,
          comma  8,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, ovvero per  ripianare  disavanzi,  anche  di  spesa
          corrente; entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto  il   CIPE   provvede   alla
          conseguente modifica della predetta delibera,  nonche',  al
          fine di assicurare il rispetto degli obiettivi  di  finanza
          pubblica, alla necessaria riprogrammazione degli interventi
          a carico del Fondo di cui al comma 2. In sede di attuazione
          dell'articolo 119 della Costituzione, a decorrere dall'anno
          2010 viene riservato  prioritariamente  a  favore  di  Roma
          Capitale un contributo annuale  di  500  milioni  di  euro,
          anche  per  le  finalita'  previste  dal  presente   comma,
          nell'ambito delle risorse disponibili». 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 76 del gia'
          citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112: 
              «4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
          interno nell'esercizio precedente  e'  fatto  divieto  agli
          enti di procedere ad assunzioni di  personale  a  qualsiasi
          titolo,  con  qualsivoglia  tipologia   contrattuale,   ivi
          compresi  i  rapporti  di   collaborazione   continuata   e
          continuativa e di somministrazione, anche  con  riferimento
          ai processi di stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'
          divieto agli enti di stipulare contratti  di  servizio  con
          soggetti privati che  si  configurino  come  elusivi  della
          presente disposizione». 
              - Si riporta il testo dei commi 95  e  96  dell'art.  2
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante  «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2010)»: 
              «95. Gli interventi individuati dal  piano  di  rientro
          sono  vincolanti  per  la  regione,  che  e'  obbligata   a
          rimuovere i  provvedimenti,  anche  legislativi,  e  a  non
          adottarne  di  nuovi  che  siano  di  ostacolo  alla  piena
          attuazione del piano di rientro. 
              96. La verifica dell'attuazione del  piano  di  rientro
          avviene  con  periodicita'  semestrale  e  annuale,   ferma
          restando la possibilita' di procedere a verifiche ulteriori
          previste dal piano  stesso  o  straordinarie  ove  ritenute
          necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di
          spesa  e  programmazione  sanitaria,  e  comunque  tutti  i
          provvedimenti  aventi  impatto   sul   servizio   sanitario
          regionale indicati nel piano in  apposito  paragrafo  dello
          stesso, sono trasmessi  alla  piattaforma  informatica  del
          Ministero  della  salute,  cui  possono  accedere  tutti  i
          componenti degli organismi  di  cui  all'articolo  3  della
          citata intesa Stato-regioni in  materia  sanitaria  per  il
          triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di  concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito
          dell'attivita' di affiancamento di propria  competenza  nei
          confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro  dai
          disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente  sui
          provvedimenti indicati nel piano di rientro». 
              - Si riporta il testo dell'art. 21, comma 3, della gia'
          citata legge 5 maggio 2009, n. 42: 
              «3. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da
          considerare ai  fini  del  comma  2  sono  provvisoriamente
          individuate nelle seguenti: 
                a) funzioni generali di amministrazione, di  gestione
          e di controllo, nella misura complessiva del 70  per  cento
          delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio
          disponibile alla data di entrata in vigore  della  presente
          legge; 
                b) funzioni di polizia locale; 
                c) funzioni di istruzione pubblica,  ivi  compresi  i
          servizi  per  gli  asili  nido  e  quelli   di   assistenza
          scolastica e refezione, nonche' l'edilizia scolastica; 
                d)  funzioni  nel  campo  della  viabilita'   e   dei
          trasporti; 
                e) funzioni riguardanti la gestione del territorio  e
          dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di  edilizia
          residenziale pubblica e locale e piani di edilizia  nonche'
          per il servizio idrico integrato; 
                f) funzioni del settore sociale». 
              - Si riporta il testo dell'art. 117 della  Costituzione
          della Repubblica italiana: 
              «Art. 117. -  La  potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato». 
              - Si riporta il testo dei commi 27, 28 e 29 dell'art. 3
          della gia' citata legge 24 dicembre 2007, n. 244: 
              «27. Al fine di tutelare la concorrenza e  il  mercato,
          le amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  non  possono
          costituire  societa'  aventi  per  oggetto   attivita'   di
          produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie
          per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali,
          ne' assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche
          di minoranza,  in  tali  societa'.  E'  sempre  ammessa  la
          costituzione di societa' che producono servizi di interesse
          generale e che  forniscono  servizi  di  committenza  o  di
          centrali di committenza a livello regionale a  supporto  di
          enti  senza   scopo   di   lucro   e   di   amministrazioni
          aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del  codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, e l'assunzione di partecipazioni in tali  societa'  da
          parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  nell'ambito
          dei rispettivi livelli di competenza. 
              28.  L'assunzione  di   nuove   partecipazioni   e   il
          mantenimento  delle  attuali  devono   essere   autorizzati
          dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla
          sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera
          di  cui  al  presente  comma  e'  trasmessa  alla   sezione
          competente della Corte dei conti. 
              29. Entro trentasei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della  presente  legge  le  amministrazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, nel  rispetto  delle  procedure  ad  evidenza
          pubblica, cedono a terzi le societa'  e  le  partecipazioni
          vietate ai sensi del comma 27. Per le societa'  partecipate
          dallo Stato, restano ferme  le  disposizioni  di  legge  in
          materia di alienazione di partecipazioni.». 
              Il decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112  (Disposizioni
          urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria.) e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O. 
              - Si riporta il testo del  comma  5  dell'art.  10  del
          decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   recante
          «Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica», convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27
          dicembre 2004, n. 307: 
              «5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1». 
              - Si riporta il testo del comma  7  dell'art.  2-quater
          del gia' citato decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154: 
              «7. Le dichiarazioni di cui all'articolo  2,  comma  4,
          del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno
          1°  luglio  2002,  n.  197,  attestanti  il  minor  gettito
          dell'imposta   comunale   sugli   immobili   derivante   da
          fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno  degli  anni
          2005 e precedenti, anche se gia' presentate, devono  essere
          trasmesse al Ministero dell'interno, a pena  di  decadenza,
          entro  il  31  gennaio  2009   ed   essere   corredate   da
          un'attestazione  a  firma  del  responsabile  del  servizio
          finanziario   dell'ente    locale,    nonche'    asseverate
          dall'organo di revisione, che evidenzi  le  minori  entrate
          registrate per ciascuno degli anni 2005 e  precedenti  e  i
          relativi contributi statali a tale titolo comunicati.».