Art. 23 
 
 
           Ordinazione sui fondi di cassa e buono di cassa 
 
  1. Il responsabile della spesa dispone l'ordinazione del  pagamento
sui fondi di cassa per: 
    a) le minute spese; 
    b) gli anticipi di missione, nel territorio nazionale ed  estero,
debitamente autorizzati; 
    c) gli anticipi a favore del  responsabile  del  servizio  affari
internazionali di cerimoniale, in occasione di viaggi all'estero  del
Presidente o del Vice Presidente; 
    d) la tassa di proprieta' degli automezzi della Presidenza; 
    e) gli abbonamenti per canoni televisivi; 
    f) i permessi di accesso alla zona traffico limitato; 
    g) i diritti per smaltimento rifiuti speciali; 
    h) l' imposta per la registrazione di contratti; 
    i) le somme  dovute  alle  Aziende  sanitarie  locali  a  diverso
titolo; 
    j) le spese per i transiti autostradali; 
    k)  le  spese  per  le  riparazioni  urgenti  su  autovetture   e
motoveicoli; 
    l) bgli abbonamenti a testate giornalistiche o riviste on line. 
  2. Chi ha ottenuto l'anticipazione presenta, in relazione a  quanto
affidato,  al  termine  dell'evento  in  funzione  del  quale  furono
anticipate le somme, apposita rendicontazione.  Qualora  trattasi  di
esigenze ricorrenti, la rendicontazione e' presentata almeno ogni tre
mesi. 
  3. L'ordinazione e' disposta dal responsabile della spesa  a  mezzo
di buono di cassa, che riporta: 
    a) il numero progressivo, riferito all'anno solare; 
    b) l'esercizio di emissione; 
    c) il capitolo di bilancio a cui e' imputata la spesa  (numero  e
denominazione); 
    d) il nome o la ragione sociale del creditore; 
    e) l'importo da pagare, in cifre ed in lettere; 
    f) la data di emissione. 
  4. L'ordinatore della spesa  non  puo'  disporre  buoni  a  proprio
favore. 
  5. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile sui buoni
di cassa e sui documenti giustificativi  della  spesa  e'  effettuato
dall'Ufficio  in  sede  di  validazione  degli  ordini  di  pagamento
destinati al reintegro dei fondi di cassa.