Art. 24 Pagamento in generale 1. I pagamenti sono effettuati dalla Tesoreria dello Stato sulla base degli ordini trasmessi in via informatica dall'Ufficio. 2. I pagamenti sui fondi di cassa sono effettuati in contanti dal cassiere della Presidenza ovvero dai cassieri di cui al successivo art. 26, comma 3. 3. Nei casi previsti all'art. 28, i pagamenti possono essere effettuati tramite carta di credito. 4. La Presidenza, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica, puo' stipulare convenzioni con istituti di credito per il pagamento al personale delle competenze accessorie e per il pagamento di rate di mutuo. 5. Il pagamento avviene nei tempi stabiliti dalle leggi, dai regolamenti, dagli atti amministrativi generali. Il tempo puo' essere stabilito anche dal contratto, qualora ne risultino, per la Presidenza, condizioni piu' favorevoli rispetto a quelle previste dalle norme sopra ricordate. Le condizioni piu' favorevoli devono risultare espressamente dal contratto. 6. Nel caso di contratti per adesione, il pagamento puo' essere effettuato, prima dell'inizio della prestazione, qualora sia necessario per il suo perfezionamento.