Art. 24 
 
 
                        Pagamento in generale 
 
  1. I pagamenti sono effettuati dalla Tesoreria  dello  Stato  sulla
base degli ordini trasmessi in via informatica dall'Ufficio. 
  2. I pagamenti sui fondi di cassa sono effettuati in  contanti  dal
cassiere della Presidenza ovvero dai cassieri di  cui  al  successivo
art. 26, comma 3. 
  3. Nei casi  previsti  all'art.  28,  i  pagamenti  possono  essere
effettuati tramite carta di credito. 
  4. La Presidenza,  previo  esperimento  di  procedura  ad  evidenza
pubblica, puo' stipulare convenzioni con istituti di credito  per  il
pagamento al personale delle competenze accessorie e per il pagamento
di rate di mutuo. 
  5. Il pagamento  avviene  nei  tempi  stabiliti  dalle  leggi,  dai
regolamenti, dagli atti amministrativi generali. Il tempo puo' essere
stabilito  anche  dal  contratto,  qualora  ne  risultino,   per   la
Presidenza, condizioni piu' favorevoli  rispetto  a  quelle  previste
dalle norme sopra ricordate. Le  condizioni  piu'  favorevoli  devono
risultare espressamente dal contratto. 
  6. Nel caso di contratti per adesione,  il  pagamento  puo'  essere
effettuato,  prima  dell'inizio  della   prestazione,   qualora   sia
necessario per il suo perfezionamento.