Art. 26 Cassieri della Presidenza e pagamento sui fondi di cassa 1. Presso il Segretariato generale e' istituito il cassiere della Presidenza che dipende funzionalmente dal capo dell'Ufficio. 2. Il cassiere e' nominato per la durata di un triennio dal capo dell'Ufficio tra gli impiegati di ruolo della Presidenza in possesso di un'adeguata professionalita' in campo amministrativo e contabile. In caso di assenza o impedimento del cassiere, le funzioni sono svolte dal vice cassiere, nominato con le stesse modalita' del cassiere. 3. La Funzione pubblica e la Protezione civile possono istituire, con decreto dei rispettivi capi dipartimento dai quali dipendono funzionalmente, un proprio cassiere e vice cassiere, nominati per la durata di un triennio tra gli impiegati di ruolo della Presidenza in possesso di un'adeguata professionalita' in campo amministrativo e contabile. 4. I cassieri svolgono i seguenti compiti: a) provvedono all'effettuazione dei pagamenti, sui rispettivi fondi di cassa. Il cassiere della Presidenza provvede a tali adempimenti per conto di tutti i centri di responsabilita'; b) custodiscono il denaro, i titoli ed i valori, dei quali rispondono personalmente; c) tengono un registro di cassa per tutte le operazioni di entrata e uscita dal quale risultino, giornalmente, i fondi di cassa esistenti all'inizio delle operazioni, i prelievi per i pagamenti eseguiti nella giornata, i fondi di cassa esistenti alla chiusura giornaliera. Sullo stesso registro annotano i reintegri dei fondi; d) provvedono ad annotare in un apposito registro eventuali valori o titoli in deposito che vengono loro affidati; e) sospendono il pagamento, informandone il Segretario generale, ovvero, i capi dei Dipartimenti affidati a Ministri e Sottosegretari, qualora siano notificati atti giudiziari di opposizione o pignoramento; f) trasmettono all'Ufficio, effettuato il pagamento, gli originali dei buoni di cassa unitamente agli originali dei documenti giustificativi della spesa; g) presentano, ogni tre mesi, il conto della gestione dei fondi al capo dell'Ufficio; h) il cassiere della Presidenza cura altresi' la trasmissione del flusso informatico attivato con l'istituto di credito che svolge il servizio di pagamento delle competenze accessorie al personale.