Art. 27 Reintegro dei fondi di cassa e versamento dei fondi non utilizzati al termine dell'esercizio 1. I fondi di cassa del Segretario generale e dei Dipartimenti affidati a Ministri e Sottosegretari sono reintegrati, su richiesta dei cassieri, mediante ordini di pagamento a favore degli stessi, tratti sulla Tesoreria centrale dello Stato ed emessi a firma dei responsabili della spesa. 2. Le somme rimaste inutilizzate al termine di ogni esercizio sono versate, a cura dell'Ufficio, sul conto corrente di tesoreria intestato alla Presidenza ed aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato.