Art. 27 
 
 
Reintegro dei fondi di cassa e versamento dei fondi non utilizzati al
                       termine dell'esercizio 
 
  1. I fondi di cassa del  Segretario  generale  e  dei  Dipartimenti
affidati a Ministri e Sottosegretari sono reintegrati,  su  richiesta
dei cassieri, mediante ordini di pagamento  a  favore  degli  stessi,
tratti sulla Tesoreria centrale dello Stato ed  emessi  a  firma  dei
responsabili della spesa. 
  2. Le somme rimaste inutilizzate al termine di ogni esercizio  sono
versate,  a  cura  dell'Ufficio,  sul  conto  corrente  di  tesoreria
intestato alla Presidenza ed  aperto  presso  la  Tesoreria  centrale
dello Stato.