Art. 28 
 
 
                 Pagamento tramite carta di credito 
 
  1. Il pagamento, nei casi sottoelencati, potra'  essere  effettuato
con carta di credito per: 
    a)  spese  di  trasporto,  vitto  e  alloggio  da  sostenersi  in
occasione di missioni; 
    b) spese di rappresentanza in Italia ed all'estero; 
    c) spese di  organizzazione  e  partecipazione  a  seminari  e  a
convegni; 
    d) spese da sostenersi in occasione di visite di Stato. 
  2. Il Presidente, il Vice Presidente, i Ministri, i Sottosegretari,
il Segretario  generale,  nonche'  il  capo  del  Dipartimento  della
protezione civile hanno  in  dotazione  una  carta  di  credito,  per
l'intero periodo di durata della rispettiva carica. 
  3. L'assegnazione della carta  di  credito  ad  altri  soggetti  e'
disposta con decreto del Segretario generale, nel quale vengono anche
indicate le tipologie di spesa consentite. 
  4. Il capo del Dipartimento della protezione civile,  in  deroga  a
quanto previsto dai commi 1 e 3, individua con proprio  provvedimento
i criteri e le modalita' di assegnazione e di utilizzo delle carte di
credito. 
  5. Al momento della consegna e della restituzione  della  carta  e'
redatto apposito verbale. 
  6. L'assegnatario e' tenuto a: 
    a) utilizzare la carta per le sole spese indicate nel decreto  di
assegnazione; 
    b) custodire la carta con la massima cautela; 
    c)  far  pervenire  mensilmente,   all'ufficio   competente   per
l'ordinazione del pagamento a favore della societa'  emittente  della
carta di credito, un riepilogo dell'utilizzo  della  carta  corredato
dalla documentazione giustificativa; 
    d)  dare  immediata  comunicazione  all'Autorita'   di   pubblica
sicurezza ed alla societa'  emittente,  nel  caso  di  smarrimento  o
sottrazione della carta. 
  7. Qualora la carta abbia anche  funzione  di  bancomat,  le  somme
prelevate  sono  utilizzabili  solo  per  il  pagamento  delle  spese
previste  nel  decreto  di   assegnazione.   Dell'effettuazione   dei
pagamenti in contanti deve essere data comunicazione nell'ambito  del
riepilogo di cui al comma 6, lettera c). 8. Anche in  tal  caso  deve
essere prodotta la documentazione giustificativa dell'utilizzo. 
  8. Qualora siano effettuati pagamenti di  spese  non  riconducibili
alle  fattispecie  previste,  le  stesse  non  potranno  gravare  sul
bilancio della Presidenza. Il responsabile della spesa  attivera'  le
procedure di recupero, dandone comunicazione all'Ufficio. 
  9. Il Segretario  generale,  previo  esperimento  di  procedura  ad
evidenza pubblica, provvede a stipulare convenzioni con  una  o  piu'
societa' emittenti carte di credito. Le convenzioni riportano: 
    a) la durata; 
    b) l'eventuale costo per il rilascio, per  l'utilizzo  e  per  il
rinnovo della carta; 
    c) il periodo di validita' della carta; 
    d) la periodicita' dell'invio dell'estratto conto; 
    e) le modalita' relative alla sostituzione della carta in caso di
smarrimento o sottrazione; 
    f) la determinazione di soglie massime di credito; 
    g) la previsione per la Presidenza della facolta' di recedere  in
qualsiasi momento. 
  10. Con provvedimento del Segretario generale puo' essere disposto,
per particolari esigenze, l'utilizzo  di  carte  di  credito  per  il
pagamento di spese di funzionamento.