Art. 30 
 
 
                Verifiche sulla gestione dei cassieri 
 
  1. Il capo dell'Ufficio,  nell'espletamento  dei  suoi  compiti  di
vigilanza sui cassieri,  dispone,  almeno  una  volta  nel  corso  di
ciascun trimestre, verifiche sui valori contenuti nelle casse e sulle
relative scritture contabili. Dispone,  altresi',  apposita  verifica
alla fine del mese di dicembre ed  ogni  qualvolta  si  verifichi  il
passaggio di gestione. 
  2. Le verifiche, oltre alla constatazione del denaro  esistente  al
momento, devono estendersi ai valori e titoli affidati  ai  cassieri.
Di ciascuna verifica e' redatto un processo verbale in tre originali,
dei quali uno e' tenuto dal cassiere,  uno  e'  conservato  dal  capo
dell'Ufficio  e  l'altro  e'  trasmesso  al  dirigente   responsabile
dell'attivita' del cassiere. Nel caso di verifica  per  passaggio  di
gestione e' redatto un  quarto  esemplare  che  viene  consegnato  al
cassiere subentrante. 
  3. I cassieri sono tenuti a fornire in sede  di  verifica  tutti  i
documenti ed i chiarimenti richiesti, nonche' a  dichiarare  che  non
esistono  altre  gestioni  oltre  quelle  risultanti  dalla  verifica
stessa. 
  4.  Per  quanto  non  diversamente   disposto   si   applicano   le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4  settembre
2002, n. 254.