Art. 30 Verifiche sulla gestione dei cassieri 1. Il capo dell'Ufficio, nell'espletamento dei suoi compiti di vigilanza sui cassieri, dispone, almeno una volta nel corso di ciascun trimestre, verifiche sui valori contenuti nelle casse e sulle relative scritture contabili. Dispone, altresi', apposita verifica alla fine del mese di dicembre ed ogni qualvolta si verifichi il passaggio di gestione. 2. Le verifiche, oltre alla constatazione del denaro esistente al momento, devono estendersi ai valori e titoli affidati ai cassieri. Di ciascuna verifica e' redatto un processo verbale in tre originali, dei quali uno e' tenuto dal cassiere, uno e' conservato dal capo dell'Ufficio e l'altro e' trasmesso al dirigente responsabile dell'attivita' del cassiere. Nel caso di verifica per passaggio di gestione e' redatto un quarto esemplare che viene consegnato al cassiere subentrante. 3. I cassieri sono tenuti a fornire in sede di verifica tutti i documenti ed i chiarimenti richiesti, nonche' a dichiarare che non esistono altre gestioni oltre quelle risultanti dalla verifica stessa. 4. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.