Art. 10 Prestazioni assicurative 1. La prestazione assicurativa oggetto del presente decreto consiste: a) in caso di morte del soggetto assicurato, nella erogazione, in favore degli aventi diritto, di un capitale non inferiore a 80.000,00 euro; b) in caso di una invalidita' permanente, nella erogazione, in unica soluzione, di un indennizzo calcolato, in proporzione al capitale di cui alla precedente lettera a), secondo i criteri di cui all'art. 11. 2. I soggetti obbligati possono prevedere anche prestazioni integrative ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1 del presente articolo e dall'art. 13, nonche' forme di assicurazione per la responsabilita' civile nei confronti di terzi per atleti, dirigenti e tecnici.