Art. 10 
 
 
                      Prestazioni assicurative 
 
  1.  La  prestazione  assicurativa  oggetto  del  presente   decreto
consiste: 
    a) in caso di morte del soggetto assicurato, nella erogazione, in
favore degli aventi diritto, di un capitale non inferiore a 80.000,00
euro; 
    b) in caso di una invalidita' permanente,  nella  erogazione,  in
unica soluzione,  di  un  indennizzo  calcolato,  in  proporzione  al
capitale di cui alla precedente lettera a), secondo i criteri di  cui
all'art. 11. 
  2.  I  soggetti  obbligati  possono  prevedere  anche   prestazioni
integrative ulteriori rispetto a quelle  previste  dal  comma  1  del
presente articolo e dall'art. 13, nonche' forme di assicurazione  per
la  responsabilita'  civile  nei  confronti  di  terzi  per   atleti,
dirigenti e tecnici.