Art. 11 
 
 
            Criteri per la determinazione dell'indennizzo 
 
  1. In caso di invalidita' permanente, la  prestazione  assicurativa
consiste  nella  erogazione  di  un  indennizzo  la  cui  misura   e'
determinata facendo applicazione della apposita «tabella lesioni»  in
allegato A) al presente decreto. 
  2. I soggetti obbligati possono prevedere una  franchigia  per  gli
infortuni  che  determinano  una  invalidita'  permanente  in  misura
inferiore al 10%. Resta  fermo  che,  in  caso  di  lesioni  plurime,
l'indennizzo e' dovuto in misura pari alla  somma  delle  percentuali
relative alle singole lesioni subite.