Art. 12 Indennizzo per il caso di morte 1. La prestazione assicurativa e' eseguita in favore degli eredi, di seguito denominati beneficiari, quando l'infortunio determina la morte del soggetto assicurato entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio e' avvenuto. 2. Qualora la morte interviene entro due anni dall'infortunio ed a causa dello stesso, l'eventuale indennizzo gia' corrisposto per l'invalidita' permanente, in conseguenza del medesimo infortunio, e' detratto dal capitale da erogare in favore dei beneficiari. 3. Qualora, a seguito di un evento indennizzabile, il corpo del soggetto assicurato non venga ritrovato, il capitale viene liquidato ai beneficiari non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Qualora dopo il pagamento del capitale risulti che l'assicurato e' vivo, l'assicuratore ha diritto alla restituzione della somma pagata entro trenta giorni dalla richiesta rivolta ai beneficiari.