Art. 13 Indennizzo per prestazioni aggiuntive 1. Sono dovute dall'assicuratore, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 15, le seguenti prestazioni aggiuntive, nei limiti e alle condizioni contrattualmente definiti: a) nel caso di morte di un soggetto assicurato genitore, il capitale spettante ai figli minorenni conviventi e' aumentato del 50%. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni che siano gia' portatori di invalidita' permanente pari o superiore al 50%; b) al soggetto assicurato che non abbia compiuto il quattordicesimo anno d'eta' alla data dell'infortunio sono rimborsate le spese documentate sostenute per interventi di chirurgia plastica o stomatologia ricostruttiva conseguenti all'infortunio subito; c) nel caso di morso di animali, insetti e aracnoidi, che comportino un ricovero in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi che accerti detto evento, al soggetto assicurato sono rimborsate le relative spese documentate; d) nel caso di avvelenamento acuto da ingestione o assorbimento involontario di sostanze che comporti almeno un ricovero con pernottamento in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, al soggetto assicurato sono rimborsate le relative spese documentate; e) nel caso di ricovero del soggetto assicurato in istituto di cura, a seguito di diagnosi di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione, sono rimborsate le relative spese documentate; f) qualora l'infortunio, a causa dell'entita' delle lesioni, determini l'impossibilita' di frequentare lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, comporti la perdita dell'anno scolastico, al soggetto assicurato e' corrisposto un indennizzo incrementato del 20%.