Art. 15 
 
 
               Requisiti dei soggetti e degli impianti 
 
  1.  Possono  beneficiare  delle  tariffe  incentivanti  di  cui  al
presente titolo, con le modalita' e alle condizioni da esso previste,
i seguenti soggetti: 
    a) le persone fisiche; 
    b) le persone giuridiche; 
    c) i soggetti pubblici; 
    d) i condomini di unita' immobiliari ovvero di edifici. 
  2.  Possono  beneficiare  delle  tariffe  incentivanti  di  cui  al
presente titolo gli impianti fotovoltaici che utilizzano  moduli  non
convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente  per
integrarsi e sostituire elementi architettonici,  aventi  i  seguenti
requisiti: 
    a) potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW; 
    b)  conformita'  alle  pertinenti   norme   tecniche   richiamate
nell'allegato 1 e alle disposizioni di cui all'art.  10  del  decreto
legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i  moduli
fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma  CEI
EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma  CEI  EN
61646, se realizzati con film sottili; 
    c) realizzati con moduli e componenti che rispondono ai requisiti
costruttivi e alle modalita' di installazione indicate in allegato 4; 
    d) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque  non
gia' impiegati in altri impianti cosi'  come  stabilito  dal  decreto
ministeriale 2 marzo 2009; 
    e) collegati alla rete elettrica o a  piccole  reti  isolate,  in
modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico  sia  caratterizzato
da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso  con  altri
impianti fotovoltaici. 
  3. Ai fini dell'attribuzione  delle  tariffe  di  cui  al  presente
titolo, entro il 30 giugno  2011  il  GSE  aggiorna  la  guida  sugli
impianti  fotovoltaici  integrati  con  caratteristiche   innovative,
contenente schede di dettaglio  che  indicano,  in  riferimento  alle
singole  applicazioni,  le  modalita'  con  cui  sono  rispettate  le
prescrizioni di cui all'allegato 4. 
  4. Agli  impianti  di  cui  al  presente  titolo  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 11, commi 3, 4 e 6.