Art. 15 Requisiti dei soggetti e degli impianti 1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo, con le modalita' e alle condizioni da esso previste, i seguenti soggetti: a) le persone fisiche; b) le persone giuridiche; c) i soggetti pubblici; d) i condomini di unita' immobiliari ovvero di edifici. 2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo gli impianti fotovoltaici che utilizzano moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici, aventi i seguenti requisiti: a) potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW; b) conformita' alle pertinenti norme tecniche richiamate nell'allegato 1 e alle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma CEI EN 61646, se realizzati con film sottili; c) realizzati con moduli e componenti che rispondono ai requisiti costruttivi e alle modalita' di installazione indicate in allegato 4; d) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non gia' impiegati in altri impianti cosi' come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009; e) collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici. 3. Ai fini dell'attribuzione delle tariffe di cui al presente titolo, entro il 30 giugno 2011 il GSE aggiorna la guida sugli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, contenente schede di dettaglio che indicano, in riferimento alle singole applicazioni, le modalita' con cui sono rispettate le prescrizioni di cui all'allegato 4. 4. Agli impianti di cui al presente titolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi 3, 4 e 6.